IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
  Visto   il  regolamento  della  Commissione  CE  n.  1257/2003  del
15 luglio  2003  con  il  quale  l'Unione  europea ha provveduto alla
registrazione   della   denominazione   di   origine  protetta  «Alto
Crotonese»   riferita   all'olio   extravergine  di  oliva,  prevista
dall'art.  6,  paragrafo  3,  del  regolamento  CEE  n.  2081/92  del
Consiglio;
  Visto  l'art.  53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come
sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante
disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla
appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee - legge comunitaria
1999,  il  quale  contiene  apposite  disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche
agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla
stessa;
  Considerato  che  l'organismo «3 A Parco tecnologico agroalimentare
dell'Umbria  -  Soc.  cons. a r.l.» risulta gia' iscritto nell'elenco
degli  organismi di controllo privati per le denominazioni di origine
protetta  (DOP),  le  Indicazioni  geografiche  protette  (IGP)  e le
Attestazione  di  specificita'  (STG), di cui al comma 7 dell'art. 53
della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  del  citato  art.  53, si e' avvalso del gruppo tecnico di
valutazione;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento CEE
del  Consiglio  n.  2081/92  spettano  al  Ministero  delle politiche
agricole  e  forestali,  in  quanto  Autorita'  nazionale preposta al
coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del comma 1,
dell'art. 53 predetto, sentite le regioni;
  Considerata  la  necessita',  espressa dal citato gruppo tecnico di
valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi  dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92, garantendo che e'
stata  autorizzata  dal  Ministero  una struttura di controllo con il
compito  di  verificare  ed  attestare che la specifica denominazione
protetta risponda ai requisiti del disciplinare;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi  del  comma  1, dell'art. 53, comma 4, come
sostituito;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo  di  controllo  «3  A  Parco tecnologico agroalimentare
dell'Umbria  -  Soc.  cons. a r.l.», con sede in frazione Pantalla di
Todi  (Perugia),  iscritto  all'elenco  degli  organismi di controllo
privati   per   le   denominazioni  di  origine  protetta  (DOP),  le
Indicazioni   geografiche   protette   (IGP)  e  le  Attestazione  di
specificita'  (STG),  istituito  presso  il Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  ai sensi del comma 7, dell'art. 53, comma 4,
della  legge  24 aprile  1998,  n.  128, come sostituito dall'art. 14
della  legge  21 dicembre  1999,  n.  526,  recante  disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - legge comunitaria 1999, e' autorizzato ai
sensi  del  comma  1,  del  medesimo  art.  53  della citata legge ad
espletare  le  funzioni  di  controllo,  previste  dall'art.  10  del
regolamento  CEE  del  Consiglio  n.  2081/92 per la denominazione di
origine  protetta  «Alto Crotonese» riferita all'olio extravergine di
oliva,  registrata  in  ambito  europeo come denominazione di origine
protetta  con  regolamento  CE  della  Commissione  n.  1257/2003 del
15 luglio 2003.