IL RETTORE

  Vista  la  legge  9 maggio  1989,  n.  168,  ed  in particolare gli
articoli 6 e 16;
  Visto  lo  statuto  di  Ateneo,  emanato  con  decreto rettorale n.
412/Int. del 30 marzo 1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84
del  10 aprile  1995)  e modificato con decreto rettorale n. 428/Int.
del  18 aprile  1995  (pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del
22 aprile  1995),  decreto  rettorale n. 677/Int. dell'11 giugno 1997
(pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  156  del 7 luglio 1997),
decreto  rettorale  n.  242/Int.  del 10 marzo 1999 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999), decreto rettorale n. 938
del 21 settembre 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del
28 settembre  2000),  decreto  rettorale  n.  180  dell'8 marzo  2001
(pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  71  del  26 marzo 200l),
decreto  rettorale  n.  1444  del  29 novembre 2002 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  2 del 3 gennaio 2003) e decreto rettorale n.
518  del  1° agosto  2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196
del  25 agosto  2003), ed in particolare l'art. 61 che prevede che le
modifiche  di  statuto  siano deliberate dal senato accademico con il
voto  favorevole di almeno due terzi dei componenti, in due sedute da
tenersi con intervallo di almeno un mese;
  Vista  la delibera del senato accademico nella seduta del 20 maggio
2003,  che  ha  approvato  la  modifica dei commi 3 - 8 dell'art. 7 e
degli  articoli 10,  13,  14, 15, 19, 20, 24, 26, 29 dello statuto di
Ateneo;
  Vista   la   delibera   del  senato  accademico  nella  seduta  del
9 settembre  2003, che ha approvato, nello stesso testo, le modifiche
allo statuto di Ateneo di cui alla precedente premessa;
  Vista la nota prot. n. 27721 del 20 ottobre 2003, con la quale sono
state  trasmesse  al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e
della ricerca le modifiche suddette;
  Vista  la  nota  prot. n. 3952 del 3 novembre 2003, con la quale il
Ministero   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  ha
comunicato  di  non  avere  osservazioni  da formulare in merito alle
suddette modifiche;
  Ritenuto  che  il  procedimento  previsto  per  le  modifiche dello
statuto  di Ateneo si sia utilmente concluso e che si possa procedere
alla pubblicazione della citata modifica nella Gazzetta Ufficiale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Lo  statuto dell'Universita' «Ca' Foscari» di Venezia e' modificato
all'art.  7,  comma 3 e seguenti, e agli articoli 10, 13, 14, 15, 19,
20,  24,  26  e  29,  secondo  il  testo  di  seguito  riportato  che
sostituisce il precedente:
  «Art.  7  (Composizione  del  senato accademico). -  3. Partecipano
alle  riunioni,  senza diritto di voto, il pro-rettore e il direttore
amministrativo.
  4. Per l'approvazione dei piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo
di  cui  alla  lettera a) del comma 2 dell'art. 6 e per l'espressione
del  parere  sul bilancio di previsione, il senato accademico sente i
direttori  di  dipartimento  e  i presidenti e i direttori dei centri
interdipartimentali di ricerca e dei centri di erogazione di servizi.
  5.  Il  senato accademico e' presieduto dal rettore. Le funzioni di
segretario sono svolte dal direttore amministrativo.
  6.  Il  senato  accademico  e' convocato dal rettore ogni qualvolta
questi  lo  ritenga  opportuno  o quando ne faccia motivata richiesta
almeno  un  terzo  dei  membri.  Il  senato  accademico  e'  comunque
convocato almeno ogni tre mesi.
  7. Il senato accademico dura in carica tre anni accademici.».
  «Art.  10 (Pro-rettori). - 1. Il rettore nomina tra i professori di
ruolo di prima fascia dell'Universita' un pro-rettore vicario. Questi
adotta, in caso di assenza o impedimento del rettore, i provvedimenti
di ordinaria amministrazione.
  2. Il pro-rettore vicario esercita inoltre le funzioni che gli sono
delegate dal rettore: partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze
del  consiglio  di amministrazione e del senato accademico; egli puo'
optare all'inizio dell'anno accademico per una riduzione dell'impegno
didattico,   dandone  comunicazione  al  preside  della  facolta'  di
appartenenza.
  3.   Il   rettore   puo'   nominare,  tra  i  professori  di  ruolo
dell'Universita', pro-rettori attribuendo a ciascuno compiti e ambiti
di  competenza.  I  pro-rettori  hanno delega alla firma degli atti e
rispondono  direttamente  al  rettore  del loro operato. Su argomenti
relativi  agli  ambiti  di  competenza i pro-rettori, su proposta del
rettore, possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi
dell'Universita'  e  possono  essere  invitati alle sedute del senato
accademico e del consiglio di amministrazione.
  4.  La carica di pro-rettore vicario e' incompatibile con quella di
preside, di direttore di dipartimento e centro interdipartimentale di
ricerca  e  di  erogazione  di  servizi,  di  direttore  di scuola di
specializzazione,   di   presidente  di  collegio  didattico  e  loro
sostituti.».
  «Art.  13 (Nucleo di valutazione). - 1. Il nucleo di valutazione di
Ateneo  ha  il  compito  di  svolgere  la  valutazione della gestione
amministrativa,  delle  attivita'  didattiche  e  di  ricerca,  degli
interventi  di  sostegno  al  diritto  allo studio, verificando anche
mediante  analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto
utilizzo  delle  risorse  pubbliche, la produttivita' della ricerca e
della   didattica,   nonche'  l'imparzialita'  e  il  buon  andamento
dell'azione amministrativa.
  2.  Il  nucleo  redige  una  relazione  generale  sulla valutazione
dell'Ateneo  entro il 30 giugno di ogni anno e una relazione circa le
opinioni degli studenti frequentanti sulle attivita' didattiche entro
il   30 aprile  di  ogni  anno,  entrambe  da  presentare  al  senato
accademico.  Il  nucleo deve inoltre adempiere alle richieste ad esso
espressamente rivolte dal Ministero dell'istruzione, dell'Universita'
e  della  ricerca  e  dal  comitato  nazionale per la valutazione del
sistema universitario.
  3.  Il nucleo e' nominato dal rettore su designazione del consiglio
di  amministrazione che individua anche il presidente. E' composto da
cinque  a  nove  membri,  di  cui almeno due nominati tra studiosi ed
esperti  nel  campo della valutazione anche in ambito non accademico.
Il  nucleo  risponde  al  rettore  e  dura in carica per tre anni. Il
numero  dei  componenti  e il suo funzionamento sono disciplinati dal
regolamento generale di Ateneo.
  4.  L'Universita'  assicura  al  nucleo  l'autonomia  operativa, il
diritto  di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonche' la
pubblicita'  e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa
a tutela della riservatezza.
  Art.    14    (Funzioni    del    consiglio    dei   direttori   di
dipartimento). - 1.  Il  consiglio  dei  direttori di dipartimento e'
organo   consultivo   e   di  proposta  dell'Ateneo  in  ordine  alla
promozione,  allo  sviluppo,  all'organizzazione della ricerca e alla
formazione post-laurea e post-dottorato.
  2. In particolare esprime parere obbligatorio:
    a) sulla  costituzione  e  la  disattivazione  delle strutture di
ricerca;
    b) sui piani pluriennali di sviluppo e sul bilancio di previsione
dell'Ateneo;
    c) sui progetti di formazione post-laurea e post-dottorato;
    d) sui criteri di ripartizione dei finanziamenti per la ricerca;
    e) sui criteri di valutazione dell'attivita' scientifica;
    f) sui   criteri   di  assegnazione  delle  borse  post-laurea  e
post-dottorato e di composizione delle commissioni di valutazione dei
candidati.
  3. Il consiglio puo' dotarsi di proprio regolamento interno.
  Art.    15   (Composizione   del   consiglio   dei   direttori   di
dipartimento). - 1.  Il  consiglio  e'  composto  dai  direttori  dei
dipartimenti.  Elegge  il  presidente  che dura in carica un triennio
accademico ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta.
  2.  Il  presidente  e'  eletto  dai  componenti  del  consiglio dei
direttori  di  dipartimento  con  la maggioranza assoluta dei votanti
nelle prime tre votazioni.
  In  caso  di  mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due
candidati  che  nella  terza  votazione  abbiano riportato il maggior
numero  di  voti.  In caso di parita' risulta eletto il candidato con
maggiore  anzianita'  di  ruolo  o,  in caso di ulteriore parita', il
candidato con maggiore anzianita' anagrafica.
  Il  presidente  puo'  designare  fra i membri del consiglio il vice
presidente.
  3.  Il  consiglio  dei direttori di dipartimento si riunisce almeno
quattro volte l'anno e, comunque, ogni qualvolta lo ritenga opportuno
il  presidente  o  lo richiedano cinque dei suoi componenti ovvero il
rettore.».
  «Art.  19  (Composizione  del  consiglio  degli  studenti). - 1. Il
consiglio  degli  studenti  e' composto da non piu' di trenta membri,
eletti   tra   gli  iscritti  all'Universita'  secondo  le  modalita'
contenute nel regolamento generale di Ateneo.
  2.  Il  consiglio  degli  studenti  rinnova  ogni  tre  anni i suoi
componenti.
  3.  Il  consiglio  degli  studenti  elegge tra i suoi componenti il
presidente, che dura in carica un biennio accademico.
  4.  Il  funzionamento e le modalita' di elezione sono stabiliti dal
regolamento generale di Ateneo.
  Art.  20 (Difensore degli studenti). - 1. E' istituito il difensore
degli studenti dell'Ateneo.
  2.  Il  difensore  e'  nominato  dal  rettore,  su designazione del
consiglio degli studenti sentito il senato accademico, tra persone di
comprovata  competenza  professionale  per  un  periodo  di  tre anni
accademici,   rinnovabile  immediatamente  per  una  sola  volta.  Il
consiglio di amministrazione fissa i suoi emolumenti.
  3.  Il  difensore  degli  studenti  e' a disposizione di questi per
assisterli  nell'esercizio  dei loro diritti e per ricevere eventuali
reclami o doglianze. Il difensore ha diritto di compiere accertamenti
e  riferisce al rettore, che in relazione al caso concreto adotta gli
atti di competenza.
  Gli  studenti  che  si rivolgono al difensore hanno diritto, a loro
richiesta, all'anonimato e i loro nomi, come qualsiasi altro elemento
idoneo  ad  identificarli,  sono  esclusi  dal  diritto di accesso ai
documenti amministrativi.».
  «Art.  24  (Funzioni  dirigenziali). - 1.  Ai  dirigenti  competono
l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi nonche' la gestione
finanziaria,  tecnica  e amministrativa delle strutture che dirigono.
Sono responsabili dell'attivita' svolta da tali strutture, della loro
efficienza  ed  efficacia,  della  realizzazione dei programmi per il
conseguimento  degli  obiettivi,  del  budget e delle risorse umane e
strumentali attribuite. Sono tenuti all'attuazione, nell'ambito degli
incarichi assegnati, di quanto deciso dagli organi accademici e dalla
direzione   amministrativa,   compatibilmente   con   le   risorse  a
disposizione. E' loro compito garantire la regolarita' e legittimita'
dell'azione  amministrativa.  E'  loro  dovere proporre azioni per il
miglioramento    delle   prestazioni   dell'Ateneo.   Sono   valutati
annualmente in base ai risultati conseguiti.
  2.  L'accesso  alla  qualifica  di  dirigente  di ruolo avviene per
concorso per titoli ed esami.
  3.  Gli  incarichi dirigenziali sono attribuiti a tempo determinato
dal   consiglio   d'amministrazione,   su   proposta   del  direttore
amministrativo,   d'intesa   con  il  rettore.  Tali  incarichi  sono
attribuiti   a   personale   dipendente,   con   o   senza  qualifica
dirigenziale, e a soggetti terzi, sulla base dell'articolazione delle
posizioni  organizzative  e  secondo  criteri  di professionalita' ed
esperienza acquisita.
  4.  L'incarico  a  personale  dipendente  di  ruolo  con  qualifica
dirigenziale avviene mediante lettera d'incarico nella quale risulti,
tra  l'altro,  l'oggetto dell'incarico e la durata, di norma non meno
di  due  anni,  rinnovabili,  salvo  i  casi di revoca previsti dalla
legge.
  5. L'incarico a personale dipendente senza qualifica dirigenziale o
a  personale  non  dipendente  avviene  mediante  contratto  a  tempo
determinato.  L'attribuzione  a  personale dipendente senza qualifica
dirigenziale  comporta  il  collocamento in aspettativa senza assegni
con   riconoscimento  dell'anzianita'  di  servizio.  L'attribuizione
dell'incarico  a  personale  non  dipendente  avviene  a  seguito  di
pubblicazione  di  avviso  pubblico  e prevede la partecipazione alla
selezione  di  chiunque,  in  possesso  dei requisiti, intenda essere
valutato.   In   entrambi  i  casi  il  contratto  prevede  l'oggetto
dell'incarico   e   la  durata,  di  norma  non  meno  di  due  anni,
rinnovabili, salvo i casi di revoca previsti dalla legge.
  6.  L'attribuzione dell'incarico a personale non dipendente avviene
in  misura  limitata  e  in casi particolari, a seguito di vagliate e
motivate valutazioni ed esigenze.
  7.  Gli atti di competenza dei dirigenti possono essere soggetti ad
avocazione  da  parte  del  direttore  amministrativo per particolari
motivi  di  necessita'  ed  urgenza,  specificatamente  indicati  nel
provvedimento di avocazione.».
  «Art. 26 (Natura e funzioni del dipartimento). -  1. I dipartimenti
promuovono,  coordinano ed organizzano le attivita' di ricerca di uno
o  piu' settori scientifico-disciplinari omogenei per finalita' o per
metodo  di ricerca, ferma restando la liberta' di ricerca del singolo
docente  e  il  suo  diritto  di  accedere  direttamente  ai relativi
finanziamenti ove non partecipi a programmi di ricerca comuni.
  2.  I  dipartimenti  concorrono alla organizzazione delle attivita'
didattiche  dei  corsi di laurea e laurea specialistica, delle scuole
di   specializzazione,   dei  master  universitari  e  dei  corsi  di
perfezionamento,  mettendo  a disposizione le proprie risorse umane e
strumentali;  essi sono direttamente responsabili dell'organizzazione
delle attivita' didattiche relative ai corsi di dottorato di ricerca,
ai  master universitari di cui siano proponenti e agli altri corsi di
formazione post-laurea ed extra-universitari.
  3. I dipartimenti:
    a) sottopongono  alle  facolta',  le  richieste di posti di ruolo
docente,  sulla  base  di  un  circostanziato piano di sviluppo della
ricerca.  Le  facolta'  coordinano  le richieste dei dipartimenti con
quelle espresse dai collegi didattici;
    b) propongono  alle  facolta' i candidati alla copertura di posti
di  professore  di  ruolo  nei  settori  scientifico-disciplinari  di
competenza.
  4.  I dipartimenti hanno autonomia finanziaria e amministrativa nei
limiti  e nelle forme previste dal regolamento per l'amministrazione,
la finanza e la contabilita'.
  5. Hanno altresi' autonomia regolamentare per le materie di propria
competenza e per la propria organizzazione.
  6.   Al   dipartimento  afferiscono,  su  richiesta  approvata  dal
consiglio,  i  professori  e  i  ricercatori  dei relativi settori di
ricerca  coerentemente  ai criteri stabiliti nel proprio regolamento,
nonche'  il  personale  tecnico e amministrativo assegnato per il suo
funzionamento.   Fanno   riferimento   altresi'   al  dipartimento  i
professori  a  contratto dei settori scientifico-disciplinari ad esso
pertinenti.
  7.  Al singolo professore e ricercatore e' garantita la liberta' di
optare tra piu' dipartimenti.
  8.  I  dipartimenti  attivati  nell'Universita'  sono  elencati nel
regolamento generale di Ateneo.».
  «Art.  29 (Giunta di dipartimento). - 1. La giunta, ove costituita,
coadiuva il direttore nell'espletamento delle sue funzioni.
  2.  Il  consiglio  puo'  delegare  alla giunta specifiche funzioni,
secondo  le  modalita'  e  nei  limiti determinati dal regolamento di
dipartimento.
  3.  La giunta e' presieduta dal direttore ed e' composta secondo le
modalita'  definite  dal regolamento di dipartimento. Della giunta fa
parte il segretario amministrativo con funzioni di verbalizzazione.».