IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  7,  commi  1  e  2,  della  sopra
richiamata legge n. 223 del 1991;
  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista   la  legge  28 ottobre  1999,  n.  410,  recante  il  «Nuovo
ordinamento  dei consorzi agrari», ed in particolare, l'art. 5, comma
6,   che   definisce   specifiche  procedure  di  ricollocazione  dei
lavoratori  dipendenti  dagli stessi consorzi - in servizio alla data
del 1° gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilita' - presso
enti  pubblici  e privati operanti nel settore agricolo e dei servizi
all'agricoltura;
  Visto  l'art.  130,  comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
che, nel prorogare fino al 31 dicembre 2001 i trattamenti di sussidio
al  reddito  in favore dei lavoratori di cui al precedente capoverso,
ha  stabilito  che  i  criteri  e le modalita' della suddetta proroga
fossero  individuati  con  decreto  del  Ministro  del lavoro e della
previdenza sociale;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
n. 31009 in data 7 maggio 2002, con il quale e' stata data attuazione
a quanto disposto dal sopra richiamato art. 130, comma 2,
  Visto,  in  particolare,  l'art.  1, comma 1, lettera b), del sopra
indicato  provvedimento,  che ha prorogato, fino al 31 dicembre 2001,
l'indennita'  di mobilita' in favore degli ex dipendenti dei Consorzi
agrari,  che  abbiano  gia'  goduto  del  suddetto trattamento per il
periodo  massimo  loro spettante ai sensi del gia' richiamato art. 7,
commi  1  e  2,  della legge n. 223 del 1991, al fine di agevolare le
citate procedure per la loro ricollocazione;
  Vista  la  nota  in data 3 ottobre 2002 - confermata con successiva
nota  del  5 giugno  2003  -  nella  quale l'Istituto nazionale della
previdenza  sociale  -  I.N.P.S., ha comunicato che, sulla base delle
disposizioni  di  cui  al  decreto ministeriale n. 31009 del 7 maggio
2002,  sono  state  presentate  domande di proroga dell'indennita' di
mobilita'   fino   al   3l dicembre   2001,  da  settanta  lavoratori
interessati;
  Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che
-   nel   caso  di  programmi  finalizzati  alla  gestione  di  crisi
occupazionali  ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in
detti  programmi - prevede, tra l'altro, che il Ministro del lavoro e
delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  puo' disporre, entro il 31 dicembre 2003 ed anche in
deroga alla disciplina vigente in materia, proroghe di trattamenti di
cassa   integrazione   guadagni  straordinaria,  di  mobilita'  e  di
disoccupazione  speciale,  gia'  previsti  da  disposizioni di legge,
nonche'  concessioni,  anche  senza  soluzione  di  continuita',  dei
predetti  trattamenti,  che devono essere stati definiti in specifici
accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2003;
  Considerato  che,  in data 30 giugno 2003, e' intervenuto presso il
Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali, specifico accordo,
con il quale - allo scopo di agevolare il completamento dei programmi
di reimpiego degli ex dipendenti dei consorzi agrari e riscontrandosi
sussistenti le condizioni previste dal sopra citato art. 41, comma 1,
della  legge  n.  289  del  2002 - e' stata concordata, in favore dei
suddetti  ex dipendenti, la concessione del trattamento di mobilita',
senza  soluzione  di  continuita'  rispetto al termine di scadenza di
tale  trattamento,  essendo  emerso,  nel  corso  della riunione, che
taluni  enti  locali  hanno  dato  disponibilita'  ad  iniziative  di
riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, e che sono
gia'  state  attuate  ricollocazioni  in  esito  alle direttive della
Presidenza del Consiglio ed altre sono in corso di perfezionamento;
  Ritenuto, pertanto, di poter prorogare fino al 31 dicembre 2003, il
trattamento  di  mobilita' in favore degli ex dipendenti dei consorzi
agrari, che abbiano gia' fruito di tale indennita' ai sensi dell'art.
130,  comma  2,  della  legge  n.  388  del  2000,  nonche'  di poter
concedere,  anche  senza  soluzione  di  continuita' e sempre fino al
31 dicembre  2003,  la  prosecuzione  del trattamento di mobilita' in
favore  degli  altri ex dipendenti dei suddetti consorzi, per i quali
il  trattamento di mobilita' sia terminato, essendo scaduta la durata
prevista  dall'art.  7,  commi  1  e 2, della citata legge n. 223 del
1991;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art.  41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  e'  autorizzata,  fino  al  31 dicembre  2003,  la  proroga del
trattamento  di  mobilita'  in  favore  di settanta ex dipendenti dei
Consorzi  agrari, gia' beneficiari della proroga di cui all'art. 130,
comma  2,  della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, con i criteri e le
modalita' del decreto ministeriale n. 31009 del 7 maggio 2002.