IL DIRETTORE GENERALE
                  per l'armonizzazione del mercato
                     e la tutela dei consumatori

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
175,  recante  regolamento  di  organizzazione  del  Ministero  delle
attivita' produttive, di seguito denominato Ministero;
  Vista  la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente «Disposizioni
per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e,
in  particolare,  l'art.  148,  comma  1  il quale ha previsto che le
entrate    derivanti    dalle    sanzioni   amministrative   irrogate
dall'Autorita'   garante   della  concorrenza  e  del  mercato  siano
destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;
  Visto,  altresi', l'art. 148, comma 2 della legge 23 dicembre 2000,
n.  388,  il  quale  stabilisce  che le entrate di cui al comma 1 del
medesimo   articolo   siano  riassegnate  con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  ad un apposito Fondo iscritto nello
stato  di  previsione  del  Ministero  delle attivita' produttive per
essere destinate alle iniziative del suddetto comma 1, individuate di
volta  in  volta con decreto del Ministro delle attivita' produttive,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze n.
124331 del 2002 che istituisce il capitolo n. 1650, denominato «Fondo
derivante   dalle  sanzioni  amministrative  irrogate  dall'Autorita'
garante  della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a
vantaggio  dei  consumatori», nello stato di previsione del Ministero
delle attivita' produttive;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze n.
17385  del  20 febbraio  2003  che,  in attuazione di quanto disposto
dall'art.  148,  comma  2  della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, ha
provveduto  a  riassegnare  le entrate di cui al comma 1 del medesimo
articolo  al  Fondo  derivante dalle sanzioni amministrative irrogate
dall'Autorita'  garante  della concorrenza e del mercato da destinare
ad iniziative a vantaggio dei consumatori, per un importo complessivo
di Euro 29.290.853;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive del
26 maggio   2003,  di  seguito  denominato  decreto  26 maggio  2003,
registrato  alla  Corte  dei  conti  l'11 luglio 2003, registro n. 3,
foglio  n.  331, che, sentite le Commissioni parlamentari competenti,
ha individuato le iniziative di cui all'art. 148, comma 1 della legge
23 dicembre  2000,  n.  388,  raggruppandole  secondo  tre  linee  di
intervento;
  Considerato  che  alla  linea di intervento 2, come individuata dal
decreto  del  Ministro delle attivita' produttive del 26 maggio 2003,
sono stati assegnati Euro 24.000.000;
  Visto  l'art.  3  del  decreto  26 maggio  2003, che attribuisce al
direttore  generale  per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei
consumatori  il compito di assegnare, con propri decreti, all'interno
di  ogni linea di intervento e nel limite del relativo importo totale
previsto,  le  risorse  a ciascuna delle attivita' indicate, fissando
criteri, termini e modalita' di utilizzo delle risorse stesse;
  Visto  il decreto ministeriale 3 luglio 2003, di seguito denominato
decreto  3 luglio  2003,  recante disposizioni per il cofinanziamento
delle  iniziative  a  vantaggio dei consumatori, di cui all'art. 148,
comma  1,  della  legge  23 dicembre  2000, n. 388, ed in particolare
l'art.  2,  comma  1,  che  assegna  le  risorse disponibili alle tre
tipologie di progetti previste:
    a) euro 10.000.000,00 ai progetti di rilevanza nazionale proposti
dalle associazioni di consumatori presenti nel CNCU;
    b)  euro 3.800.000,00 ai progetti di rilevanza regionale proposti
dalle altre associazioni di consumatori presenti sul territorio;
    c)  euro 10.000.000,00 ai progetti proposti dalle regioni e dalle
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  per  il  completamento di
iniziative gia' avviate a favore dei consumatori;
  Vista la circolare 31 luglio 2003, di seguito denominata circolare,
recante  «Chiarimenti  in  merito  alla presentazione dei progetti da
cofinanziare  ai  sensi  dei  decreti  ministeriali  26 maggio 2003 e
3 luglio 2003»;
  Viste,  in  particolare,  le  disposizioni del decreto ministeriale
3 luglio  2003, che regolano termini e modalita' per la presentazione
delle   domande  (art.  8),  l'istruttoria  dei  progetti  (art.  9),
l'attribuzione   dei   punteggi   (art.   10),  la  formazione  delle
graduatorie e l'emanazione dei decreti di concessione (art. 11);
  Viste le domande di cofinanziamento presentate;
  Preso  atto  delle  risultanze  della  istruttoria  effettuata  dai
competenti uffici di questa direzione generale;
  Considerato  che  occorre  procedere  alla formazione, con separati
provvedimenti, di distinte graduatorie per ognuna delle tre tipologie
di  progetti  di  cui all'art. 3, comma 1, del decreto 3 luglio 2003,
con  l'indicazione  dei soggetti beneficiari, del titolo del progetto
ritenuto  idoneo,  del punteggio e del cofinanziamento concedibile in
base alle spese riconosciute ammissibili;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Formazione  delle  graduatorie  dei  progetti  di rilevanza regionale
                           ritenuti idonei

  1.  La  graduatoria  dei  progetti  di  rilevanza  regionale di cui
all'art.  3,  comma 1, lettera b), del decreto 3 luglio 2003 e' cosi'
formata:

  ---->   Vedere graduatoria da pag. 38 a pag. 40 della G.U.  <----