IL DIRETTORE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato

  Visto  il  decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, concernente
il  «Regolamento  recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo
ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133»;
  Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con
la  quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo
e' stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  Visto  il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale,  foglio  delle inserzioni n. 278 del 28 novembre
2000,  per  l'assegnazione  di  ottocento concessioni per la gestione
delle sale destinate al gioco del Bingo;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000
con il quale e' stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento
in concessione della gestione del gioco del Bingo;
  Visti  i  decreti  direttoriali  16 novembre  2000 e 6 luglio 2001,
concernenti  l'approvazione  del  piano di distribuzione territoriale
delle sale destinate al gioco del Bingo;
  Visti  i  decreti  direttoriali  n.  UDG/70 del 24 gennaio 2001, n.
UDG/84  del  30 gennaio  2001 e n. UDG/91 del 1° febbraio 2001, con i
quali   e'   stata  istituita  la  commissione  aggiudicatrice  delle
concessioni per le sale destinate al gioco del Bingo;
  Visto  il  decreto  direttoriale  11 luglio  2001 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2001), con
il  quale e' stata approvata, la graduatoria delle concessioni per la
gestione del gioco del Bingo, e successive modificazioni;
  Visto il decreto direttoriale n. 445/UDG del 7 ottobre 2003;
  Considerato  che con sentenza n. 4729/03 in data 2 aprile-26 maggio
2003,  il  T.A.R.  per il Lazio, accogliendo solo in parte il ricorso
proposto  dalla  societa'  F.P.  S.a.s.  (plico  675  -  provincia di
Campobasso),   ha  affermato  nella  motivazione,  tra  l'altro,  che
«diversamente  da  quanto  dedotto  dalla  ricorrente, il fatto che i
locali  predisposti per il gioco del Bingo siano ubicati nella citta'
di Termoli non implica automaticamente l'attribuzione di un punteggio
quantomeno  pari  a  2  (attrattivita' turistica media), poiche' tale
peculiarita'  oggettiva  va  valutata caso per caso dalla commissione
aggiudicatrice,  la  cui  scelta  sotto tale aspetto e' insindacabile
essendo coinvolto il merito dell'azione amministrativa. Altro aspetto
in contestazione riguarda la voce b-6 (strutture di intrattenimento),
rispetto  alla quale la stessa Amministrazione resistente ammette che
vi  sarebbe stato un errore nel non considerare la presenza di alcune
strutture  di  intrattenimento, con la conseguenziale attribuzione di
almeno due punti»;
  Atteso che, in ottemperanza alla predetta pronuncia giurisdizionale
n.  4729/03,  l'Amministrazione, dopo accurata istruttoria ed attento
riesame  della  documentazione  presentata  in  sede  di  gara  dalla
societa'  F.P.  S.a.s., ritiene di poter attribuire, giusta i criteri
di aggiudicazione di cui al richiamato bando di gara ed i sub criteri
analitici  stabiliti dalla commissione aggiudicatrice nel verbale del
27 febbraio  2001, all'offerta della predetta societa' due punti alla
richiamata  voce b-6 per l'esistenza, nella documentazione presentata
in  sede  di gara, di varie strutture di intrattenimento, attribuendo
cosi'  alla  societa'  in  parola  il punteggio complessivo pari a 42
punti;
  Considerato  altresi'  che,  con  sentenza  n.  7621/03  in data 25
giugno-15  settembre  2003,  il  T.A.R.  per il Lazio, accogliendo in
parte  il  ricorso  della  Bingo  S.r.l.  (plico  102  - provincia di
Campobasso)  ed  in  parte  il  ricorso incidentale della Bingo Seven
S.p.a.  (plico  236  -  provincia di Campobasso), ha conseguentemente
annullato  «in  parte qua gli impugnati provvedimenti, e con salvezza
degli  ulteriori  provvedimenti che l'Amministrazione dovra' adottare
in esecuzione della presente sentenza»;
  Considerato  che,  in  particolare, la suddetta sentenza n. 7621/03
afferma   che   «in   conclusione   sono  risultati  suscettibili  di
accoglimento:
    a) le censure ricorsuali con cui sono stati contestati:
      1) la mancata attribuzione alla Bingo S.r.l. di un punto per la
sussistenza di un guardaroba custodito;
      2)   il  punteggio  assegnato  alla  controinteressata  per  la
sottovoce c-6;
    b) il  primo motivo di doglianza proposto in via incidentale, sia
pure  parzialmente  e  con  riferimento  alla mancata attribuzione di
punteggio   per   il  servizio  di  bevande  in  sala  e  di  piccola
ristorazione.
  Tuttavia,  poiche'  e'  stato  accolto anche il motivo di doglianza
prospettato  avverso il punteggio attribuito alla societa' resistente
per  la  sottovoce  c-6,  il  tribunale non puo' non osservare che il
suddetto   accoglimento   non   comporta   automaticamente  che  alla
controinteressata  debba  essere  attribuito un punteggio inferiore a
quello  riconosciutole  precedentemente, in quanto trattandosi di una
valutazione  ampiamente  discrezionale,  basata  su una pluralita' di
presupposti  dei  quali  uno solo (quello concernente la collocazione
allo  stesso  piano  della  sala gioco dei servizi igienici) e' stato
riconosciuto  infondato,  ben  puo'  la commissione aggiudicatrice in
sede  di  attivita'  rinnovatoria  attribuire  il medesimo punteggio,
evidenziandone,  ovviamente,  i  relativi  presupposti  di fatto e le
ragioni giustificative»;
  Considerato  che  la  menzionata societa' Bingo S.r.l. ha inoltrato
richiesta  per  ottenere  l'esecuzione  della  suddetta  sentenza  n.
7621/03   e   la   «riformulazione   della   graduatoria   finale  in
considerazione  della  rideterminazione  dei punteggi attribuiti alla
Bingo  S.r.l.  e  alla  Bingo  Seven  S.p.a.  sulla base delle citate
prescrizioni impartite dal TAR Lazio»;
  Atteso che, in ottemperanza alla predetta pronuncia giurisdizionale
n.  7621/03,  l'Amministrazione, dopo accurata istruttoria ed attento
riesame  della  documentazione  presentata  in  sede  di  gara  dalle
societa'  Bingo S.r.l. e Bingo Seven S.p.a., ritiene, in primo luogo,
di  poter  attribuire,  giusta  i criteri di aggiudicazione di cui al
richiamato  bando  di gara ed i sub criteri analitici stabiliti dalla
commissione   aggiudicatrice   nel   verbale  del  27 febbraio  2001,
all'offerta della predetta societa' Bingo S.r.l. (plico 102) un punto
alla  voce  c-4  per  l'esistenza  di  un  guardaroba custodito da un
addetto  ed all'offerta della societa' Bingo Seven S.p.a. (plico 236)
un punto alla voce c-3 per la presenza del servizio bevande in sala e
piccola  ristorazione, nonche' di poter confermare per la Bingo Seven
S.p.a.  il punteggio (due punti) attribuito alla voce c-6 dal momento
che,  dall'esame  degli  atti  allegati  all'offerta  della  medesima
societa'  Bingo  Seven,  risultano alcuni bagni collocati allo stesso
piano  della  sala  e precisamente con ingresso nell'atrio di attesa;
tali  bagni,  in  piu'  rispetto  a quelli destinati alla sala bingo,
costituiscono  un  ulteriore  servizio a disposizione del pubblico in
attesa di poter accedere alla sala ove si svolgono le partite, che ha
consentito  l'attribuzione alla voce c-6 di due punti in sede di gara
e giustifica la conferma del predetto punteggio in sede di esecuzione
della  sentenza  in  parola (punteggio, 2 punti, parimenti attribuito
alla Bingo S.r.l. per la presenza di bagni nell'atrio di attesa della
propria sala-Bingo);
  Considerato,   pertanto,  che  in  base  alle  suddette  risultanze
istruttorie,  ad  entrambe  le suddette societa' Bingo S.r.l. e Bingo
Seven  S.p.a.  viene  attribuito  il  punteggio complessivo pari a 44
punti;
  Considerato  che,  per quant'innanzi, occorre procedere, ai sensi e
per   gli  effetti  dell'art.  33  della  legge  n.  1034/1971,  alla
esecuzione delle suddette sentenze n. 4729/03 e n. 7621/03 e, quindi,
alla modifica della graduatoria della provincia di Campobasso;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  1.   La   graduatoria,   per  la  provincia  di  Campobasso,  delle
concessioni   per   la   gestione   del   gioco  del  Bingo,riportata
nell'allegato 1 al decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato in
Gazzetta  Ufficiale  n. 163 del 16 luglio 2001), e' modificata, per i
motivi indicati in premessa, come di seguito indicato:

               Regione: Molise; provincia: Campobasso

=====================================================================
Pos. |Plico |              Mittente               | Ubicazione |Punti
=====================================================================
  1  | 236  |Bingo Seven S.p.a.                   |Termoli     | 44
  2  | 102  |Bingo S.r.l.                         |Campobasso  | 44
  3  | 675  |F.P. S.a.s.                          |Termoli     | 42
  4  | 844  |Euro 2000 S.r.l.                     |Termoli     | 34
  5  | 298  |Non solo Bingo S.r.l.                |Campobasso  | 33
  6  | 948  |F.lli Acanfora di Acanfora G. S.a.s. |Vinchiaturo | 33
  7  | 842  |Domarvit Spl                         |Campobasso  | 29
  8  | 747  |Planet cinema S.r.l.                 |Campobasso  | 29
  9  | 422  |Acea 2001 S.r.l.                     |Campobasso  | 27
 10  | 383  |Non solo Bingo S.r.l.                |Campobasso  | 27

  2.  Restano  ferme  le  altre disposizioni di cui al citato decreto
direttoriale  11 luglio  2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
163 del 16 luglio 2001.
  3. Avverso il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana, e' ammesso ricorso nei modi e
nei tempi previsti dalla normativa vigente.
    Roma, 14 novembre 2003
Il direttore: Tagliaferri