IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista  la  legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'art.
39 come successivamente modificato ed integrato;
  Visto l'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  il  quale subordina l'avvio delle procedure di reclutamento per
le  amministrazioni  dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alla
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata ai sensi del
citato art. 39;
  Vista  la  legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare, l'art. 7
che  prevede  che  le  amministrazioni pubbliche, prima di avviare le
procedure  di  assunzioni  di personale a tempo indeterminato, devono
inviare  una comunicazione, recante gli elementi conoscitivi relativi
al   concorso   da   bandire,   necessaria   al  fine  di  provvedere
all'assegnazione del personale collocato in disponibilita';
  Viste le richieste (note n. 35/288 del 21 febbraio 2003 e n. 35/528
del   24 marzo   2003)   del   Ministero   degli   affari  esteri  di
autorizzazione  a  bandire un concorso pubblico per esami a sei posti
di  dirigente amministrativo in prova, ai sensi dell'art. 28, commi 1
e  2,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dall'art.  3  della  legge  15 luglio  2002,  n. 145, e due concorsi,
rispettivamente,   per   complessivi   cinquantasei  posti  nell'area
funzionale  C  e per complessivi cinquanta posti nell'area funzionale
B;
  Vista   la  richiesta  (nota  n.  31178  del  30 maggio  2003)  del
commissariato   del   governo   per   la   provincia  di  Bolzano  di
autorizzazione  a  bandire  procedure concorsuali per l'assunzione di
personale   dotato   di   specifiche   professionalita'   tecniche  e
amministrative per complessive duecentoquarantanove unita';
  Considerato  che  il  commissariato del governo per la provincia di
Bolzano  ha  sottolineato  la  grave carenza di personale presente in
tutti  gli  uffici  statali  della provincia che impedisce il normale
svolgimento delle attivita' istituzionali;
  Ritenuto,  pertanto,  che  il  Ministero  degli  affari esteri e il
commissariato  del  governo  per  la provincia di Bolzano possono, ai
sensi  dell'art.  35  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
essere autorizzati ad avviare le citate procedure di reclutamento;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 settembre 2003;
  Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro
dell'economia e delle finanze;

                              Decreta:
  Fermo  restando quanto previsto per le procedure di assunzione e di
rideterminazione  delle  dotazioni organiche dall'art. 34 della legge
27 dicembre  2002, n. 289, e dall'art. 7 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, il Ministero degli affari esteri e il commissariato del governo
per  la provincia di Bolzano sono autorizzati ad avviare procedure di
reclutamento  per il numero di posti indicati, rispettivamente, nelle
tabelle n. 1 e n. 2, allegate al presente decreto.
  Il  presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti,  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Dato a Roma, addi' 2 ottobre 2003

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
Registrato  alla  Corte  dei  conti  il  3  novembre  2003  Ministeri
istituzionali  -  Presidenza  del Consiglio dei Ministri, registro n.
12, foglio n. 217