IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409
del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione e' stato
nominato,  ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424
del  24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed
integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno,  delegato  per  la
protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243
del  29 settembre  2002  con  la quale sono stati conferiti ulteriori
poteri al commissario governativo;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
13 dicembre  2001  con  il  quale  e'  stato  prorogato  lo  stato di
emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;
  Viste  le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio
1996,  n.  52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128
del  28 dicembre  1998  e  n.  148  del  16 luglio  1999,  n. 152 del
26 luglio  1999,  n. 171 dell'11 novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre
2001,  n.  268 del 24 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002, n. 299
del 27 giugno 2002, n. 304 dell'11 luglio 2002, n. 305 dell'11 luglio
2002, n. 307 del 15 luglio 2002, n. 337 del 31 dicembre 2002 e n. 346
del  20 marzo 2003 con le quali sono stati individuati gli interventi
commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;
  Atteso   che   tra  gli  interventi  previsti  per  il  superamento
dell'emergenza  idrica,  l'ordinanza  n.  337  del  31 dicembre 2002,
prevede,  nell'ambito  della  linea  di  intervento n. 4 - Interventi
emergenziali  urgenti,  il  seguente  intervento  «Attivazione  degli
impianti  di  sollevamento  al  fine  del recupero di risorse idriche
diversamente destinate allo scarico esterno di bacini idrografici»;
  Atteso che in data 21 dicembre 2002, tra il commissario governativo
per  l'emergenza  idrica  in  Sardegna,  la  regione  autonoma  della
Sardegna, la provincia di Oristano, l'Ente autonomo del Flumendosa ed
il   Consorzio  di  bonifica  dell'Oristanese  e'  stato  siglato  un
protocollo  di intesa avente per oggetto «Lavori per la realizzazione
dell'interconnessione  sistemi  idrici Tirso e Flumendosa-Campidano e
migliore  utilizzazione  dei  bacini  vallivi  Tirso-Fluminimannu  di
Pabillonis  Mogoro»  che  prevede, tra l'altro, l'attivazione, a cura
del  Consorzio  di  bonifica  dell'Oristanese, del sollevamento delle
acque  dal Flumineddu alla confluenza Tirso-Flumineddu, alla Traversa
di  Pranu  Antoni,  risorse  altrimenti  destinate  per  fenomeni  di
sfioramento   allo   scarico   esterno   del  bacino,  da  mettere  a
disposizione   annualmente   per   gli   usi  civili  della  Sardegna
meridionale in un volume medio annuo stimato in 15-20 milioni di mc;
  Atteso  che il Consorzio di bonifica dell'Oristanese, in attuazione
di   quanto  previsto  nel  sopraccitato  protocollo  di  intesa,  ha
provveduto   all'attivazione   dell'impianto   di   sollevamento   ed
all'accumulo  di  risorsa  idrica  per  un volume di 20 milioni di mc
sostenendone i costi;
  Atteso che, fermo restando il trasferimento annuo al sistema idrico
della Sardegna meridionale del predetto volume medio di 15-20 milioni
di  mc  di  risorsa idrica, che sara' reso operativo con le modalita'
indicate nel predetto protocollo d'intesa, necessita che il volume di
risorsa    idrica   gia'   invasato   dal   Consorzio   di   bonifica
dell'Oristanese, pari a 20 milioni di mc, in ragione delle ricorrenti
situazioni  di  estrema  emergenza idrica della Sardegna meridionale,
venga  conservato  comunque per un periodo non inferiore a dieci anni
(periodo  stimato  per la completa realizzazione e messa in esercizio
di  tutti  gli interventi infrastrutturali previsti per il definitivo
superamento   dell'emergenza   idrica   in   Sardegna,  ivi  compresa
l'interconnessione  dei  bacini  della  Sardegna  settentrionale  con
quelli  della  Sardegna meridionale che sono stati individuati) quale
risorsa  strategica  per  uso  idro-potabile  e  quale  strumento  di
intervento  di  protezione civile, rimborsando al Consorzio stesso le
spese  gia'  sostenute  per  l'accumulo  ed assicurando sin d'ora, in
virtu'  dei  poteri commissariali in atto, le condizioni per disporre
all'occorrenza,  a  carico  del  Consorzio  medesimo,  nell'arco  del
decennio,  l'immediato  trasferimento parziale o totale della risorsa
stessa;
  Atteso  che  il  Consorzio  di  bonifica  dell'Oristanese, con nota
protocollo  gen.  n. 10876 del 22 ottobre 2003, ha fatto presente che
l'attivazione dell'impianto di sollevamento ha consentito il recupero
di  un  volume  di acqua pari a 20 milioni di mc ed ha manifestato la
disponibilita',   su  vincolo  commissariale,  ai  costi  attuali  di
accumulo   e   di   trasferimento   purche'  corrisposti  al  momento
dell'imposizione  del vincolo stesso, a conservare il predetto volume
netto  nella  diga  di  Cantoniera,  quale riserva strategica per gli
utilizzi  idro-potabili  a  favore della Sardegna meridionale, per un
periodo  di  10  anni  entro  i  quali  tale volume, su richiesta del
commissario  governativo  o  della  regione  autonoma della Sardegna,
dovra' essere immediatamente trasferito parzialmente o totalmente per
gli usi predetti;
  Atteso  che il Consorzio di bonifica dell'Oristanese ha valutato in
Euro 1.859.084,16   gli   oneri   complessivi  gia'  sostenuti  e  da
sostenersi ove fosse disposto il trasferimento del predetto volume di
risorsa idrica entro il corrente anno, conseguenti all'accumulo, alla
conservazione,  al  trasferimento  ed  alla  consegna come di seguito
indicato:
    attivazione  dell'impianto  di  sollevamento  a  valle della diga
Cantoniera  per  l'accumulo  del  suddetto volume di 20 milioni di mc
nell'invaso  della  diga Cantoniera, delle acque del Flumineddu, alla
confluenza Tirso-Flumineddu - Traversa di Pranu Antoni;
    mantenimento  di  tale  volume  di  20  milioni  di  mc, al netto
dell'evaporazione, nella diga Cantoniera per la durata di dieci anni;
    trasferimento dalla diga Cantoniera, mediante il canale adduttore
sinistra  Tirso  sino  al  vascone  di  Marrubiu,  punto dal quale e'
consentito il trasferimento mediante la linea di adduzione principale
dell'interconnessione  dei sistemi idrici Tirso-Flumendosa-Campidano,
di  un  volume  d'acqua  adeguato  per  la consegna, in tale punto di
arrivo  e  di misurazione dell'acqua fornita, di un volume d'acqua di
20  milioni  di mc al netto di qualsiasi perdita sia nel trasporto in
alveo che lungo il canale adduttore sinistra Tirso;
  Atteso  che  il Consorzio di bonifica dell'Oristanese ha assicurato
l'impegno  di trasferire, nell'arco di dieci anni, il predetto volume
d'acqua di 20 milioni di mc, dietro corresponsione dell'importo sopra
indicato  al  momento  dell'imposizione  del vincolo commissariale di
riserva  strategica  del  volume stesso e di obbligo di trasferimento
nell'arco del decennio, senza alcun ulteriore onere per la competente
autorita' che entro tale periodo di tempo disporra' il traferimento;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.  Il  Consorzio  di  bonifica  dell'Oristanese e' incaricato, con
effetto  immediato,  ai  sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995,
art.  5,  comma 1, secondo periodo, dell'accumulo e mantenimento, per
dieci  anni  dalla  data della presente ordinanza, e trasferimento al
sistema  idrico della Sardegna meridionale, di una riserva strategica
di  risorsa  idrica  di  20  milioni di mc nell'invaso di Cantoniera,
quale  volume  di soccorso per le estreme urgenze idro-potabili della
Sardegna meridionale.
  2.  La  suddetta  riserva  strategica  dovra'  essere garantita dal
Consorzio  di  bonifica dell'Oristanese per un periodo di dieci anni,
decorrenti  dalla  data  della  presente  ordinanza, entro i quali ne
potra' essere parzialmente o totalmente disposto il trasferimento, da
parte  del  commissario  governativo o da parte del competente organo
della regione autonoma della Sardegna verso la Sardegna meridionale.
  3.  Ove  alla  scadenza  di  tale  termine  non  sia intervenuta la
disposizione  di  trasferimento  o  di proroga del termine stesso, le
autorita'   a   tale   data  competenti  dovranno  comunque  disporre
l'utilizzazione  del predetto volume di risorsa idrica, disciplinando
i  conseguenti  rapporti  finanziari  con i destinatari della risorsa
stessa  per  il  riversamento alla regione autonoma della Sardegna, a
titolo  di rimborso all'amministrazione pubblica, dei costi sostenuti
in applicazione della presente ordinanza.
  4.  La  suddetta  riserva strategica verra' trasferita e consegnata
nel  volume  di  20  milioni  di  mc, al netto dell'evaporazione e di
qualsiasi  perdita  sia  nel  trasporto  in alveo che lungo il canale
adduttore sinistra Tirso, nel vascone di Marrubiu.
  La  misurazione  del  volume  di  20  milioni  di mc avverra' nella
stazione  di sollevamento di Marrubiu sulla condotta di mandata verso
la  linea  di  adduzione principale dell'interconnessione dei sistemi
idrici Tirso-Flumedosa Campidano verso la Sardegna meridionale.
  5.  In  conseguenza delle consegne parziali o totali, nell'arco del
decennio decorrente dalla data della presente ordinanza, del predetto
volume  di  risorsa idrica di 20 milioni di mc nessun ulteriore onere
potra'  essere  posto  a  carico,  da parte del Consorzio di bonifica
dell'Oristanese, del commissario governativo o della regione autonoma
della Sardegna, ne' a carico dei destinatari della risorsa trasferita
che  vedranno  regolati i rapporti finanziari relativi al rimborso, a
chi  di competenza, dei costi della risorsa idrica loro destinata con
specifico provvedimento che sara' adottato dalle predette autorita'.
  6.  Al  Consorzio  di  bonifica  dell'Oristanese e' riconosciuto, a
fronte di tutti gli oneri presenti e futuri connessi all'accumulo, al
mantenimento ed al trasferimento della suddetta riserva strategica di
20 milioni di mc, l'importo di Euro 1.859.084,16.
  7.  In  dipendenza della presente ordinanza, con successivo atto di
determinazione,  verra'  messa  a  disposizione  ed  impegnata  nella
contabilita'  di  Tesoreria  provinciale  dello Stato in Cagliari, n.
1690/3,  ed  intestata  a  «Presidente della regione della Sardegna -
Emergenza idrica» la somma di Euro 1.859.084,16.
  8.  La  suddetta  somma verra' corrisposta al Consorzio di bonifica
dell'Oristanese   previa   sottoscrizione,   da   parte   del  legale
rappresentante,   di   specifico  atto  d'impegno  all'assunzione  ed
all'ottemperanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza.
  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la
presente ordinanza.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge
24 febbraio  1992,  n.  225, e nel bollettino ufficiale della regione
Sardegna, parte II.
    Cagliari, 5 novembre 2003
                                   Il commissario governativo: Masala