IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                              di Torino
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  che ha
attribuito  al  Ministero  delle attivita' produttive le funzioni e i
compiti   statali   in   materia   di   sviluppo  e  vigilanza  della
cooperazione;
  Vista  la  convenzione  sottoscritta  il  30 novembre  2001  tra il
Ministero  delle  attivita'  produttive  e  il Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali,  che ha conservato in via transitoria alle
direzioni   provinciali  del  lavoro  le  competenze  in  materia  di
vigilanza  della  cooperazione,  svolte per conto del Ministero delle
attivita' produttive;
  Visto  l'art.  15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che
prevede  la  cancellazione dal Registro prefettizio e dallo Schedario
generale  della  cooperazione  delle  societa' cooperative e dei loro
consorzi  in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni
ordinarie  oltre il biennio di riferimento, di cui all'art. 8, quarto
comma  del  decreto  legislativo  del Capo provvisorio dello Stato n.
1577/47 e successive modificazioni;
  Visto il decreto ministeriale del 21 giugno 2000, che ha decentrato
alle   direzioni  provinciali  del  lavoro  l'adozione  del  suddetto
provvedimento;
  Vista  la  nota  n.  902/PLB del 18 settembre 2003, con la quale la
Legacoop  ha  segnalato che la societa' cooperativa edilizia «Elena a
r.l.»  in liquidazione ha omesso di pagare il contributo di revisione
dovuto per il biennio 2001-2002;
  Considerato che la predetta societa' cooperativa non ha ottemperato
alla  diffida  n. 7570 del 24 settembre 2003 a provvedere al suddetto
pagamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  societa'  cooperativa  edilizia «Elena a r.l.» in liquidazione,
con  sede  in Settimo Torinese (Torino), Via Torino n. 82, costituita
per  rogito  del  notaio  dr. Mario Sicignano in data 15 aprile 1978,
repertorio  n. 6182, iscritta al n. 1454/78 del registro societa' del
Tribunale  di  Torino,  Busc  n.  3585,  e'  cancellata  dal registro
prefettizio  e  dallo  schedario generale della cooperazione ai sensi
dell'art.  15,  comma  5  della  legge  31 gennaio  1992,  n. 59, con
conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura.