IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  l'art.  70  del  decreto del Presidente della Repubblica del
24 luglio  1977,  n.  616,  concernente il trasferimento alle regioni
delle  funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616,  nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la  legge  14 febbraio  1992,  n.  185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art.  2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione
del  decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi
compensativi  del  Fondo  alle  produzioni  non  assicurate ancorche'
assicurabili;
  Visto  l'art.  2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda   al   Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  la
dichiarazione  dell'esistenza  di  eccezionale calamita' o avversita'
atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e
le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Visto  il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla
legge  13 novembre  2002,  n.  256,  che  modifica  ed integra alcune
disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;
  Vista  la  richiesta  di declaratoria della regione Lombardia degli
eventi   calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei
territori  danneggiati  delle  provvidenze  del Fondo di solidarieta'
nazionale:
    grandinate 27 giugno 2003 nella provincia di Cremona;
    piogge  alluvionali  dal  3 luglio  2003  al  4 luglio 2003 nella
provincia di Bergamo;
  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, opere di
bonifica;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei  danni  alle  produzioni,  opere  di  bonifica  nei sottoelencati
territori   agricoli,   in   cui   possono  trovare  applicazione  le
specificate  provvidenze  della  legge  14 febbraio 1992, n. 185, nel
testo   modificato  dal  decreto-legge  13 settembre  2002,  n.  200,
convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:
Bergamo:
    piogge  alluvionali  del  3 luglio  2003,  del  4 luglio  2003  -
provvidenze  di  cui  all'art. 3, comma 3, lettera b), nel territorio
del comune di Ghisalba;
Cremona:
    grandinate  del  27 giugno  2003 - provvidenze di cui all'art. 3,
comma  2,  lettere  a),  b),  nel territorio dei comuni di Bonemerse,
Cella  Dati,  Cingia  De'  Botti,  Cremona,  Gadesco  Pieve  Delmona,
Gussola,  Martignana  di  Po,  Motta Baluffi, Pieve d'Olmi, Pieve San
Giacomo,  San  Daniele  Po,  Sospiro, Stagno Lombardo, Torricella del
Pizzo, Vescovato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 novembre 2003
                                                Il Ministro: Alemanno