LA COMMISSIONE
  Nel    procedimento    pos.   n.   16715   (Associazione   italiana
dell'armamento   di   linea   Fedarlinea,   organizzazioni  sindacali
Filt-Cgil,   Fit-Cisl,  Uiltrasporti,  Ugl-Mare,  Federmar-Cisal)  ha
adottato la seguente delibera.
Premesso:
  1)  che l'Associazione italiana dell'armamento di linea Fedarlinea,
con nota del 16 settembre 2003, ha comunicato a questa Commissione la
sottoscrizione  di  un  accordo  tra  la medesima e le organizzazioni
sindacali   Filt-Cgil,   Fit-Cisl,   Uiltrasporti  e,  separatamente,
Ugl-Mare e Federmar-Cisal recante modifiche all'accordo del 1° agosto
2000, coordinato con le modifiche ed integrazioni contenute in quello
del   14   dicembre   2001,   sulle  procedure  obbligatorie  per  il
raffreddamento  e  la  conciliazione del conflitto e sulle regole per
l'esercizio  dello  sciopero  nel  settore  del  trasporto marittimo,
valutato  idoneo dalla Commissione con delibera 02/27 del 14 febbraio
2002;
  2)  che  la Commissione, conformemente a quanto stabilito dall'art.
13,  comma  1,  lettera  a), della legge n. 146/1990, come modificata
dalla legge n. 83/2000, ha richiesto, con nota del 23 settembre 2003,
prot.  n.  10687,  alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti
riconosciute ai fini dell'elenco di cui alla legge 30 luglio 1998, n.
281, di esprimere il loro parere sull'accordo del 15 settembre 2003;
  3)  che, con nota del 1° ottobre 2003, l'Associazione per la difesa
e  l'orientamento  dei  consumatori  ha  espresso  parere  favorevole
rispetto alla modifica del predetto accordo.
Considerato:
  1)  che  l'accordo  del  15  settembre 2003 si limita ad introdurre
alcune  modifiche  all'intesa  del  1°  agosto  2000, come modificata
dall'accordo  del  14  dicembre  2001,  relative  alla  riduzione del
periodo  entro  cui  deve  esaurirsi  il  tentativo  di conciliazione
dall'apertura  del  confronto  e  ad  un  ampliamento  del periodo di
franchigia;
  2)   che   la   disciplina  sulle  procedure  obbligatorie  per  il
raffreddamento   e   la   conciliazione   del  conflitto,  risultante
dall'accordo  in questione, soddisfa, in generale, le esigenze di cui
alla legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000;
  3)  che  la  previsione,  per  il periodo estivo, di una franchigia
unica,  compresa  tra il 28 luglio ed il 5 settembre, in sostituzione
dei  due periodi previsti nell'accordo precedente (28 luglio-3 agosto
e  10  agosto-5  settembre),  appare  corrispondere  ad  una esigenza
dell'utenza di cui le parti hanno adeguatamente tenuto conto.
Valuta idoneo:
l'accordo del 15 settembre 2003, recante modifiche all'accordo del 1°
agosto 2000, coordinato con le modifiche ed integrazioni contenute in
quello  del  14  dicembre  2001,  sulle procedure obbligatorie per il
raffreddamento  e  la  conciliazione del conflitto e sulle regole per
l'esercizio  dello  sciopero  nel  settore  del  trasporto marittimo,
sottoscritto   dall'Associazione  italiana  dell'armamento  di  linea
Fedarlinea,   Filt-Cgil,  Fit-Cisl,  Uiltrasporti  e,  separatamente,
Ugl-Mare e Federmar-Cisal.
Dispone:
la  trasmissione  della presente delibera ai Presidenti delle Camere,
al   Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri,  al  Ministro  delle
infrastrutture    e    dei   trasporti,   all'Associazione   italiana
dell'armamento  di  linea Fedarlinea ed alle organizzazioni sindacali
Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl-Mare e Federmar-Cisal.
Dispone inoltre:
la  pubblicazione  dell'accordo  in  questione,  anche  nel suo testo
coordinato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 29 ottobre 2003
                                               Il presidente: Martone