LA COMMISSIONE Nel procedimento pos. n. 16715 (Associazione italiana dell'armamento di linea Fedarlinea, organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Mare, Federmar-Cisal) ha adottato la seguente delibera. Premesso: 1) che l'Associazione italiana dell'armamento di linea Fedarlinea, con nota del 16 settembre 2003, ha comunicato a questa Commissione la sottoscrizione di un accordo tra la medesima e le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e, separatamente, Ugl-Mare e Federmar-Cisal recante modifiche all'accordo del 1° agosto 2000, coordinato con le modifiche ed integrazioni contenute in quello del 14 dicembre 2001, sulle procedure obbligatorie per il raffreddamento e la conciliazione del conflitto e sulle regole per l'esercizio dello sciopero nel settore del trasporto marittimo, valutato idoneo dalla Commissione con delibera 02/27 del 14 febbraio 2002; 2) che la Commissione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, ha richiesto, con nota del 23 settembre 2003, prot. n. 10687, alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, di esprimere il loro parere sull'accordo del 15 settembre 2003; 3) che, con nota del 1° ottobre 2003, l'Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori ha espresso parere favorevole rispetto alla modifica del predetto accordo. Considerato: 1) che l'accordo del 15 settembre 2003 si limita ad introdurre alcune modifiche all'intesa del 1° agosto 2000, come modificata dall'accordo del 14 dicembre 2001, relative alla riduzione del periodo entro cui deve esaurirsi il tentativo di conciliazione dall'apertura del confronto e ad un ampliamento del periodo di franchigia; 2) che la disciplina sulle procedure obbligatorie per il raffreddamento e la conciliazione del conflitto, risultante dall'accordo in questione, soddisfa, in generale, le esigenze di cui alla legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000; 3) che la previsione, per il periodo estivo, di una franchigia unica, compresa tra il 28 luglio ed il 5 settembre, in sostituzione dei due periodi previsti nell'accordo precedente (28 luglio-3 agosto e 10 agosto-5 settembre), appare corrispondere ad una esigenza dell'utenza di cui le parti hanno adeguatamente tenuto conto. Valuta idoneo: l'accordo del 15 settembre 2003, recante modifiche all'accordo del 1° agosto 2000, coordinato con le modifiche ed integrazioni contenute in quello del 14 dicembre 2001, sulle procedure obbligatorie per il raffreddamento e la conciliazione del conflitto e sulle regole per l'esercizio dello sciopero nel settore del trasporto marittimo, sottoscritto dall'Associazione italiana dell'armamento di linea Fedarlinea, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e, separatamente, Ugl-Mare e Federmar-Cisal. Dispone: la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, all'Associazione italiana dell'armamento di linea Fedarlinea ed alle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl-Mare e Federmar-Cisal. Dispone inoltre: la pubblicazione dell'accordo in questione, anche nel suo testo coordinato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 ottobre 2003 Il presidente: Martone