IL COMANDANTE GENERALE del corpo delle capitanerie di porto Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 1991, recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi; Considerata la necessita' di aggiornare l'elenco dei materiali compresi nell'appendice C del succitato decreto; Decreta: Articolo unico Il materiale elencato nella tabella allegata al presente decreto e' inserito nell'appendice C del decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991, recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 novembre 2003 Il comandante generale: Sicurezza