IL COMANDANTE GENERALE
                del corpo delle capitanerie di porto
    Visto  l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme
sul  riordino  della  legislazione  in materia portuale, e successive
modificazioni,  che attribuisce la competenza in materia di sicurezza
della  navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di
porto;
    Visto  l'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
26 marzo  2001,  n.  177,  recante  regolamento di organizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    Visto  l'art.  4  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante  norme  generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
    Vista  la  legge  5 giugno  1962,  n.  616, sulla sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare;
    Visto  il  decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio
1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
240  del 12 ottobre 1991, recante norme di sicurezza per il trasporto
marittimo alla rinfusa di carichi solidi;
    Considerata  la  necessita'  di aggiornare l'elenco dei materiali
compresi nell'appendice C del succitato decreto;
                              Decreta:
                           Articolo unico
    Il  materiale elencato nella tabella allegata al presente decreto
e'  inserito  nell'appendice C  del decreto del Ministro della marina
mercantile   22 luglio  1991,  recante  norme  di  sicurezza  per  il
trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 17 novembre 2003
                                    Il comandante generale: Sicurezza