IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto; Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870, recante misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti; Visto il decreto del Ministero dei trasporti 24 marzo 1987, n. 102, con il quale sono stati indicati negli uffici speciali per i trasporti ad impianti fissi (USTIF) le unita' organizzative periferiche incaricate della vigilanza sulla sicurezza dei trasporti ad impianti fissi; Visto il decreto del Ministro dei trasporti 22 ottobre 1991, n. 1308, con il quale e' stata sostituita la lettera f) dell'art. 1 del citato decreto 24 marzo 1987, n. 102; Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante il conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, riguardante la riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 gennaio 2001, n. 72, non pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, col quale sono attribuite all'USTIF per la Campania le funzioni in materia di sicurezza relative ai trasporti ad impianti fissi esistenti nella regione Sicilia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2001, n. 1751, non pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, concernente l'articolazione interna dei Dipartimenti e delle Direzioni generali di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 2001; Tenuto conto delle innovazioni legislative introdotte nel preesistente ordinamento ripartitorio delle competenze tra amministrazione centrale ed enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale; Considerata la necessita' di ridefinire nell'ambito del richiamato quadro normativo, anche per ragioni di uniformita' operativa, le competenze degli uffici periferici che fanno capo al Dipartimento trasporti terrestri - Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Decreta: Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto individuano le funzioni ed i compiti degli uffici speciali per i trasporti ad impianti fissi (USTIF) in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e locale, riguardanti: a) la sicurezza, con esclusione dei servizi pubblici di trasporto svolti sulla rete in concessione a RFI S.p.a.; b) il supporto alle attivita' di competenza della Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi. 2. I servizi pubblici di trasporto regionale e locale comprendono l'insieme dei sistemi di mobilita' terrestri esercitati, nell'ambito di un territorio di dimensioni normalmente regionale o infraregionale, mediante ferrovie gia' in concessione o in gestione commissariale governativa trasferite alle competenze regionali, ovvero quelle tuttora in gestione diretta, trasporti rapidi di massa quali metropolitane e sistemi assimilabili, tranvie, filovie, impianti a fune, ascensori, scale e marciapiedi mobili, nonche' sistemi assimilabili.