IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre
1992,  che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte
e dei prodotti lattiero-caseari;
  Visto  il  regolamento  (CEE)  n.  1392/2001  della Commissione del
9 luglio 2001, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CEE)
n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel
settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
  Visto  il  decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, concernente «Riforma
della  normativa  in  tema di applicazione del prelievo supplementare
nel  settore  del latte e dei prodotti lattiero-caseari», convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119;
  Visto l'art. 10, commi dal 34 al 40, della legge 30 maggio 2003, n.
119,  in  base  ai  quali  e'  previsto  il  versamento  del prelievo
supplementare  non  versato per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002,
in  forma  rateale  senza interessi, per un periodo massimo di trenta
anni;
  Visto,  in  particolare, l'art. 10, comma 36, della legge 30 maggio
2003,  n. 119, secondo cui i produttori possono aderire al versamento
rateale  del  prelievo  supplementare  se  rinunciano  ad ogni azione
giudiziaria  eventualmente  proposta  pendente  innanzi  agli  organi
giurisdizionali amministrativi ed ordinari;
  Vista   la  decisione  del  16 luglio  2003,  del  Consiglio  delle
Comunita'  europee,  che accorda allo Stato italiano, la possibilita'
per  i  produttori  di versare il prelievo supplementare dovuto e non
versato per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002, in forma rateale in
quattordici anni senza interessi a partire dal 1° gennaio 2004;
  Visto  il  decreto  30 luglio  2003,  recante  disposizioni  per il
versamento  del  prelievo  supplementare, dovuto e non versato, per i
periodi  dal  1995/1996  al  2001/2002  di cui all'art. 10, comma 34,
della legge n. 119/2003;
  Considerato  che  la  complessita'  delle  procedure necessarie per
l'atto   di  rinuncia  al  contenzioso  in  essere  non  consente  di
rispettare  il  termine  del  15 novembre  2003, fissato all'articolo
unico,  comma 3  del  decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 30 luglio 2003;
  Ritenuta,  pertanto,  la  necessita' di rendere congruo il predetto
termine  al  fine  di consentire ai produttori interessati di aderire
alla  rateizzazione  e,  quindi, di porsi in regola con il versamento
del prelievo supplementare dovuto per i periodi d'interesse;
  Sentita  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano, che si e'
espressa nella seduta del 13 novembre 2003;
                               Adotta
                        il seguente decreto:
                           Articolo unico
  1. Il   termine   del   15 novembre  2003,  previsto  al  comma  3,
dell'articolo  unico,  del  decreto  30 luglio  2003, e' prorogato al
15 febbraio 2004.
  2. Il   termine   del   31 dicembre  2003,  previsto  al  comma  5,
dell'articolo  unico,  del  decreto  30  luglio 2003, e' prorogato al
31 marzo 2004.
  3. Il   termine   del   15 febbraio  2004,  previsto  al  comma  8,
dell'articolo  unico,  del  decreto  30  luglio 2003, e' prorogato al
15 maggio 2004.
  4. Il   termine   del   15 marzo   2004,   previsto  al  comma  10,
dell'articolo  unico,  del  decreto  30  luglio 2003, e' prorogato al
15 giugno 2004.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione  ed  entrera'  in  vigore il giorno successivo a quello
della   pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
    Roma, 13 novembre 2003
                                                Il Ministro: Alemanno
Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2003
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
registro n. 4, foglio n. 201