IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni  e  integrazioni,  recante «Riforma dell'organizzazione
del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica in data 28 marzo
2003,  n.  129,  recante «Regolamento di organizzazione del Ministero
della salute»;
  Vista  la  legge  25 febbraio  1992,  n. 210, recante «Indennizzo a
favore  dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile
a  causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni
di emoderivati»;
  Viste  le  sentenze 27 novembre 1998, n. 21060 del tribunale civile
di Roma e 4 ottobre 2000, n. 3242 della Corte di appello di Roma;
  Visto  il  decreto-legge  23 aprile  2003,  n.  89, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  20 giugno  2003, n. 141, concernente la
proroga  dei termini relativi all'attivita' professionale dei medici,
nonche'  il  finanziamento  di  particolari  terapie  oncologiche  ed
ematiche  e delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati
infetti;
  Visto,  in  particolare, l'art. 3, comma 2, della citata legge, che
dispone che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, siano fissati i criteri di
definizione delle transazioni, basandosi sulle conclusioni rassegnate
dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in
data  13 marzo  2002,  ivi  compresi gli importi fissati nello stesso
documento conclusivo, da considerare limiti massimi inderogabili;
  Visto  il citato decreto del Ministro della salute in data 13 marzo
2002,  con  il  quale  e'  stato  costituito un gruppo tecnico con il
compito  di  individuare  congrui  criteri  di  quantificazione delle
possibili  pretese creditorie ed eventuali prospettive di definizione
transattiva   delle   vertenze   in   atto  con  pazienti  emofiliaci
danneggiati a causa di emoderivati infetti;
  Ritenute  condivisibili  le risultanze del lavoro svolto dal citato
gruppo  paritetico  ed  esaminati,  in  particolare,  i  criteri  dal
medesimo  elaborati, in ottemperanza alle finalita' ad esso assegnate
dal decreto istitutivo;
  Preso atto della necessita' di dar seguito al disposto normativo di
cui al menzionato art. 3, comma 2, e di fissare, quindi, i criteri da
utilizzare  per  la  definizione delle transazioni da stipulare con i
soggetti danneggiati da emoderivati infetti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Al  risarcimento  dei  danni  subiti  dai soggetti emofiliaci a
seguito  di  assunzione di emoderivati infetti si provvede in base ai
seguenti criteri:
    a) stipula di atto formale di transazione con gli aventi causa da
danneggiati deceduti;
    b) stipula   di  atto  formale  di  transazione  con  i  soggetti
danneggiati   viventi   che  abbiano  ottenuto  almeno  una  sentenza
favorevole;
    c) stipula   di  atto  formale  di  transazione  con  i  soggetti
danneggiati  viventi  che  hanno azionato la loro pretesa in giudizio
senza avere ancora ottenuto alcuna sentenza favorevole.
  2. La competente Direzione generale della programmazione sanitaria,
dei  livelli  di  assistenza  e dei principi di sistema del Ministero
della  salute  e'  incaricata  di  predisporre tre moduli transattivi
distinti, rispettivamente, per le posizioni indicate alle lettere a),
b) e c) del comma 1.