A  tutti  gli  uffici  periferici per i
                              sistemi di trasporto ad impianti fissi
                              A  tutte  le  aziende  esercenti per il
                              trasporto pubblico locale
                              Alle  regioni  -  Settore  trasporti  e
                              mobilita'
                              All'ASSTRA
  Il codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile
1992,   n.   285,  cosi'  come  modificato  dal  decreto  legislativo
10 settembre   1993,   n.   360,   agli  articoli 55  e  75  contiene
disposizioni in merito ai filoveicoli.
  In particolare:
    l'art.  55  definisce  i  filoveicoli  quali  «veicoli  a  motore
elettrico  non  vincolati  da rotaie e collegati a una linea aerea di
contatto  per  l'alimentazione;  sono  consentite  la installazione a
bordo  di  un  motore  ausiliario  di  trazione,  non necessariamente
elettrico, e l'alimentazione dei motori da una sorgente ausiliaria di
energia elettrica»;
    l'art.  75  dispone  che  i  filoveicoli, per essere ammessi alla
circolazione,    sono   soggetti   all'accertamento   dei   dati   di
identificazione   e   della  loro  corrispondenza  alle  prescrizioni
tecniche  ed  alle  caratteristiche costruttive e funzionali previste
dalle  norme del vigente codice, mediante visita e prova da parte dei
competenti  uffici  della  ex Direzione generale della Motorizzazione
civile,  ora  Ministero  infrastrutture e trasporti, da eseguirsi con
modalita' stabilite con decreto ministeriale.
  In attuazione di quest'ultima norma nonche' in considerazione della
necessita' di armonizzare le vigenti procedure di applicazione con il
quadro   normativo   comunitario   e   di  razionalizzare  le  stesse
nell'ambito del processo di adeguamento e di unificazione delle norme
tecniche in atto presso questo Ministero, e' stato emanato il decreto
ministeriale  n.  238  del  10 luglio  2003  contenente «disposizioni
concernenti  le  procedure  di  omologazione  dei  filoveicoli per il
trasporto di persone».
  A  seguito  dell'emanazione  del  provvedimento  di cui sopra si e'
proceduto  ad  adeguare  le  procedure  afferenti  l'accertamento dei
requisiti   di   idoneita'   alla   circolazione,  sotto  il  profilo
dell'immissione   in   servizio   e   dei   controlli  periodici  dei
filoveicoli.
  Si  ricorda che il codice della strada non assoggetta i filoveicoli
ad  immatricolazione  e  che  pertanto  restano  in vigore le attuali
disposizioni  in  materia  di  targa  filoviaria  e di libretto delle
visite e prove.
  Al   fine   di  assicurare  l'adozione  di  procedure  uniformi  di
accertamento   dei  requisiti  di  idoneita'  alla  circolazione  dei
filoveicoli,  appare  indispensabile  tenere  conto delle indicazioni
contenute nella presente circolare.
1) Ambito di applicazione.
  La   presente  circolare  riguarda  le  procedure  da  seguire  per
l'accertamento   dei   requisiti   di   idoneita'  alla  circolazione
(immissione  in  servizio  e  controllo  periodico)  dei  filoveicoli
omologati ai sensi del decreto ministeriale n. 238 del 10 luglio 2003
destinati al trasporto di persone, fatte salve le disposizioni di cui
al successivo paragrafo 8.
  In  via  preliminare  occorre  precisare  che,  ai  fini  di quanto
contenuto  nella  presente  circolare,  per marcia del filoveicolo si
intende  il  funzionamento  dello  stesso  con alimentazione da linea
elettrica, laddove per marcia autonoma del filoveicolo, si intende il
funzionamento dello stesso senza alimentazione da linea elettrica.
  Le  disposizioni  che seguono riguardano anche i veicoli a trazione
elettrica  aventi  un  sistema della captazione della corrente non da
linea aerea, da considerarsi assimilati ai filoveicoli.
2) Immissione in servizio.
  L'Azienda  esercente  il  servizio filoviario, per il tramite della
regione  o ente dalla stessa delegato, nella cui giurisdizione ricade
il  sistema  di  trasporto,  presenta  all'U.S.T.I.F.  competente per
territorio,  ai  sensi  dell'art.  5 del decreto del Presidente della
Repubblica  11 luglio  1980,  n.  753,  richiesta  -  con allegata la
documentazione   di   seguito   specificata   -   di   autorizzazione
all'effettuazione delle verifiche e prove funzionali per l'immissione
in servizio del filoveicolo.
  Il  competente  Ufficio  della  sede  centrale  del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, all'uopo interessato dall'U.S.T.I.F.,
qualora la documentazione sia completa, nomina una commissione, cosi'
come di seguito composta, per le anzidette verifiche e prove:
    un  ingegnere  del  competente  Ufficio  della  sede centrale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    il  direttore  dell'U.S.T.I.F.  competente  per  territorio  o un
ingegnere da lui delegato;
    il  direttore  d'esercizio  dell'Azienda  esercente  il  servizio
filoviario o un ingegnere da lui delegato.
  All'espletamento delle verifiche e prove funzionali partecipa, agli
effetti  della  regolarita'  dell'esercizio  ai sensi del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  753/1980,  un rappresentante della
regione o dell'ente locale dalla stessa delegato.
  La commissione nell'espletamento delle verifiche e prove funzionali
puo' inviare un rappresentante della societa' fornitrice dei filobus.
  Nel  caso di immissione in servizio dei successivi esemplari di una
serie  o  gruppo  di  filoveicoli,  il  competente Ufficio della sede
centrale  del  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti puo'
delegare a rappresentarlo l'U.S.T.I.F. competente per territorio.
  Per l'immissione in servizio devono essere eseguite, dalla suddetta
commissione,  le  verifiche  e prove previste al successivo paragrafo
della presente circolare e deve essere redatto verbale, in regola con
le  vigenti  disposizioni  sul  bollo,  riportante  i risultati delle
verifiche  e prove effettuate, con particolare riguardo all'idoneita'
del  filoveicolo stesso in relazione alle caratteristiche della linea
ed  alle  condizioni  normali  di  funzionamento  dei  freni  e delle
apparecchiature di sicurezza.
  Tale  verbale,  firmato  da  tutti i membri della commissione, deve
essere vistato dall'U.S.T.I.F. competente per territorio.
  L'originale   di   detto   verbale   e'  trasmesso  dall'U.S.T.I.F.
all'Azienda  esercente  il servizio filoviario; copia dello stesso e'
inviata al competente ufficio della sede centrale del Ministero delle
infrastrutture  e  dei trasporti, nonche' al competente ufficio della
regione o dell'ente locale dalla stessa delegato.
  Ad  esito  favorevole  delle verifiche e prove funzionali ex art. 5
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 753/1980 da parte
della  commissione incaricata, l'U.S.T.I.F. competente per territorio
rilascia  il  nulla  osta  tecnico  ai  fini  della sicurezza, per la
successiva  autorizzazione ex art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  753/1980,  di  competenza  della regione o ente dalla
stessa delegato.
  I   rimborsi   e  le  indennita'  da  corrispondere  ai  funzionari
incaricati,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni,  sono  a carico
dell'Azienda esercente il servizio filoviario.
3) Verifiche e prove funzionali per l'immissione in servizio.
  La  commissione  di  cui al paragrafo precedente esegue le seguenti
verifiche  e  prove funzionali rivolte ad accertare che sussistano le
necessarie   condizioni  perche'  il  servizio  possa  svolgersi  con
sicurezza  e  regolarita',  ai  sensi  dell'art.  5  del  decreto del
Presidente della Repubblica n. 753/1980, per ogni filoveicolo:
    1)  identificazione del filoveicolo attraverso il relativo numero
di telaio, verifica di conformita' al prototipo omologato;
    2)  identificazione  delle apparecchiature di trazione (matricola
del  motore  elettrico e dell'eventuale motore endotermico, matricola
del motocompressore, ecc.);
    3)  verifica del posizionamento della targa del filoveicolo e del
cartello di indicazione «carico sporgente»;
    4) prove di frenatura;
    5)  verifica  dell'efficienza di eventuali dispositivi automatici
di rilevazione ed estinzione incendi;
    6)  verifica  della  presenza  di  estintore e cassetta di pronto
soccorso;
    7)  verifica  delle  prestazioni  in marcia autonoma se prevista:
efficienza  della  frenatura,  velocita'  massima, spunto su pendenza
massima con carico utile massimo;
    8)  verifica  della  compatibilita' con la linea e delle distanze
minime dal suolo secondo la norma UNI-UNIFER 8719;
    9)   verifica  della  continuita'  elettrica  fra  struttura  del
filoveicolo e parti metalliche interne;
    10)  verifica  dell'efficienza  del  sistema  di captazione della
corrente  dalla  linea  di  contatto e del dispositivo di limitazione
dell'escursione delle aste di presa;
    11) verifica di isolamento secondo quanto previsto nel capitolo 3
della norma CEI 9-4;
    12)   verifica  di  isolamento  di  pedane,  rampe,  mancorrenti,
gradini, porte come da norma CEI 9-4;
    13)   verifica  dell'efficienza  del  dispositivo  rivelatore  di
dispersione  e  di quello di verifica delle masse intermedie, come da
norma CEI 9-4.
  I  risultati  delle  suddette  verifiche  e  prove  funzionali sono
riportati  nel  libretto  delle  visite  e  prove  di  cui al decreto
ministeriale 8 maggio 1950, n. 3675.
  In  caso  di immissione in servizio di un filoveicolo non omologato
ai  sensi  del  decreto  ministeriale  n.  238 del 10 luglio 2003, le
verifiche  e  prove  di  cui  sopra  dovranno  essere integrate dalle
seguenti:
    14) verifica del numero dei posti;
    15)  verifica  dell'efficienza del dispositivo «bloccaporte» e di
eventuali porte di emergenza;
    16)  verifica di efficienza del sistema installato, ove presente,
per  consentire  la  prova  di accessibilita' al filoveicolo anche ad
utenti con ridotte capacita' motorie.
4) Documentazione   da  allegare  alla  richiesta  di  immissione  in
servizio.
  La  documentazione  da  allegare  alla  richiesta  di immissione in
servizio e' costituita da:
    1)  planimetria  delle  linee  filoviarie  sulle quali si intende
immettere il filoveicolo, con indicazione delle fermate;
    2)  relazione  del  direttore  di  esercizio  relativa alle linee
filoviarie   sulle  quali  il  filoveicolo  effettuera'  il  servizio
viaggiatori;  detta  relazione  deve  contenere  l'indicazione  delle
fermate che risultano compatibili con la vigente normativa in materia
di abbattimento delle barriere architettoniche;
    3)  relazione tecnica, a firma di un ingegnere e sottoscritta dal
direttore  di esercizio, relativa all'impianto di alimentazione delle
linee  e  concernente i dati posti a base del dimensionamento e della
taratura  degli  impianti fissi della filovia, confrontati con quelli
relativi  all'assorbimento  energetico  dei filoveicoli, in relazione
anche  al numero massimo degli stessi previsti per ciascun «centro di
alimentazione» di ogni tratta;
    4)  dichiarazione,  a  firma del direttore di esercizio, relativa
alla  compatibilita'  geometrica  del  filoveicolo  proposto  con gli
impianti  fissi  della  filovia  e  con  le  infrastrutture viarie ed
urbanistiche esistenti;
    5) indicazione delle tratte aziendali in cui consentire la marcia
autonoma  del  filoveicolo con le relative prestazioni richieste (nel
caso  di un filoveicolo avente la possibilita' di marcia autonoma con
le modalita' di cui al successivo paragrafo 7);
    6)  certificato  di  omologazione  rilasciato  in  conformita' al
decreto ministeriale n. 238 del 10 luglio 2003;
    7) manuale di uso e manutenzione del filoveicolo.
5) Controllo periodico.
  Il   controllo   periodico   sui   filoveicoli   viene   effettuato
annualmente,  da parte di un ingegnere dell'U.S.T.I.F. competente per
territorio  e  di un ingegnere dell'Azienda esercente, rispettando le
norme  e  le  procedure  previste  per la revisione dei veicoli della
categoria  M,  secondo  il  decreto  ministeriale  del  Ministro  dei
trasporti  e della navigazione 6 agosto 1998, n. 408, nonche', per la
parte  elettrica,  le  norme CEI 9-4 o 9-45, secondo la tipologia del
veicolo, per la parte specifica del controllo periodico.
  Sono eseguite, inoltre, le seguenti verifiche e prove:
    1) funzionamento delle parti meccaniche;
    2) verifica di eventuali dispositivi automatici di rilevazione ed
estinzione incendi;
    3)  verifica  della  presenza  di  estintore e cassetta di pronto
soccorso;
    4)  verifica  dell'efficienza  del dispositivo «bloccaporte» e di
eventuali porte di emergenza;
    5)  verifica  di efficienza del sistema installato per consentire
la  piena  accessibilita' del filoveicolo anche ad utenti con ridotte
capacita' motorie, ove presente;
    6)  verifica  delle  prestazioni  in marcia autonoma se prevista:
efficienza della frenatura;
    7) funzionamento delle parti elettriche;
    8)   verifica  della  continuita'  elettrica  fra  struttura  del
filoveicolo e parti metalliche interne;
    9)  verifica  di  efficienza  del  sistema  di  captazione  della
corrente  dalla  linea  di  contatto e del dispositivo di limitazione
dell'escursione delle aste di presa;
    10) verifica di isolamento secondo quanto previsto nel capitolo 3
della norma CEI 9-4;
    11)   verifica  di  isolamento  di  pedane,  rampe,  mancorrenti,
gradini, porte come da norma CEI 9-4;
    12)   verifica  dell'efficienza  del  dispositivo  rivelatore  di
dispersione come da norma CEI 9-4.
  L'esito  favorevole  delle  suddette verifiche e prove e' riportato
nel  libretto  delle  visite  e  prove di cui al decreto ministeriale
8 maggio  1950,  n.  3675,  e  firmato  congiuntamente dall'ingegnere
dell'U.S.T.I.F.  e  dall'ingegnere  dell'azienda  esercente che hanno
effettuato il controllo periodico.
  I   rimborsi   e  le  indennita'  da  corrispondere  ai  funzionari
incaricati  per  le  verifiche  di  cui sopra, ai sensi delle vigenti
disposizioni,  sono  a  carico  dell'azienda  esercente  il  servizio
filoviario.
6) Veicoli  con trazione elettrica e captazione della corrente non da
linea aerea.
  Nel  caso  di  veicoli a trazione elettrica aventi un sistema della
captazione  della  corrente  non da linea aerea si applicano tutte le
norme  del  presente decreto, ad eccezione delle verifiche effettuate
in  base  alle  norme  CEI  9-4  e  CEI  9-49 che si devono intendere
sostituite da quelle previste dalla norma CEI 9-45.
7) Modalita' di utilizzo del filoveicolo.
  Nel  caso  di  filoveicolo  avente  la  possibilita'  di  circolare
indifferentemente  sia con alimentazione da linea elettrica aerea sia
in marcia autonoma, qualora le caratteristiche tecniche lo consentano
lo  stesso puo' essere utilizzato, in servizio pubblico, sulle tratte
non  elettrificate  della  rete  aziendale  per  le  quali  e'  stata
presentata  richiesta di immissione in servizio, in base al paragrafo
4, punto 5, della presente circolare.
  L'impiego  del  filoveicolo,  in  marcia  autonoma,  deve  comunque
garantire il rispetto delle prestazioni minime richieste sulla tratta
di utilizzo.
8) Disposizioni finali.
  La  presente  circolare sostituisce tutte le circolari ministeriali
precedenti    riguardanti    le   verifiche   e   prove   finalizzate
all'immissione in servizio ed al controllo periodico dei filoveicoli.
  Nel   caso  in  cui  i  provvedimenti  ministeriali  di  cui  sopra
riguardino  piu'  sistemi  di trasporto, le indicazioni contenute nel
presente  atto  sostituiscono  esclusivamente  le  parti  relative ai
filoveicoli.
  Le  disposizioni  contenute  nella  presente circolare si applicano
anche  ai filoveicoli non omologati ai sensi del decreto ministeriale
del 10 luglio 2003, n. 238.
  La  presente circolare e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 21 novembre 2003
          Il capo del Dipartimento dei trasporti terrestri
              e per i sistemi informativi e statistici
                               Fumero