IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato
                           di concerto con
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
             della qualita' dei prodotti agroalimentari
             e dei servizi del ministero delle politiche
                        agricole e forestali
  Visto  il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
  Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che
prevede  che  l'organizzazione  e  la  gestione  dei  giochi  e delle
scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali;
  Visto  il  regolamento  emanato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  8 aprile 1998, n. 169, in attuazione del predetto art. 3,
comma  78,  della  citata legge n. 662 del 1996, recante norme per il
riordino  della disciplina dei giochi e delle scommesse relativi alle
corse  dei  cavalli,  per  quanto attiene agli aspetti organizzativi,
funzionali,  fiscali  e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi
proventi;
  Visti  in  particolare  l'art.  3,  comma  1,  lettere b) e d), del
decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;
  Visti  gli  articoli 1,  comma 3, lettere c) ed f), 10, comma 2, ed
11,   lettera   b),   del  decreto  ministeriale  20 aprile  1999  di
approvazione  della convenzione tipo, che accede alle concessioni per
l'esercizio delle scommesse ippiche;
  Visto  l'art. 2, comma 1, del citato regolamento n. 169, in base al
quale  il  Ministero  delle  finanze  attribuisce,  d'intesa  con  il
Ministero delle politiche agricole e forestali, con gara da espletare
secondo  la  normativa  comunitaria,  le  concessioni per l'esercizio
delle  scommesse ippiche, a totalizzatore nazionale ed a quota fissa,
a persone fisiche o societa';
  Visto  il  decreto  ministeriale  del 16 settembre 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n.  228  del 28 settembre 1999, con il quale sono state attribuite le
concessioni  per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore
nazionale ed a quota fissa;
  Vista  la  convenzione  per l'affidamento dei servizi relativi alla
raccolta  delle  scommesse  ippiche  al  totalizzatore nazionale ed a
quota  fissa  relativa  alla concessione n. 1163 del comune di Chieti
firmata dal concessionario Diomede Guerino in data 12 novembre 1999;
  Visto  il  decreto  della  questura di Chieti del 17 aprile 2000 di
immediata  cessazione  dell'attivita',  motivato  dalla  coesistenza,
all'interno  della sede dell'agenzia sita in Chieti, via Fontevecchia
5,  di  due  concessionari,  e  cioe'  il  sig. Diomede Guerino quale
titolare  della concessione per la raccolta delle scommese ippiche, e
la  societa'  Newbet  S.r.l.  quale titolare della concessione per la
raccolta  delle  scommesse  sportive,  in violazione dell'art. 88 del
T.U.L.P.S. approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
  Vista  l'ordinanza  del  18 maggio  2000,  con  la  quale il T.A.R.
dell'Abruzzo  ha  respinto  la  domanda  incidentale  di  sospensione
dell'efficacia del predetto provvedimento della Questura di Chieti;
  Visto  il  provvedimento  del 6 febbraio 2002, prot. n. 16718/2002,
con  il  quale l'Agenzia delle entrate ha disposto la sospensione dei
collegamenti  telematici  dell'agenzia  ippica  con  il totalizzatore
nazionale delle scommesse;
  Vista la richiesta di autorizzazione al trasferimento dei locali da
via  Fontevecchia  a via Gran Sasso n. 142 di Chieti prodotta in data
15 aprile  2002 (preceduta da una precedente istanza con pari oggetto
in  data  6 settembre 2000 a cui non e' stato dato seguito per omessa
presentazione  della  necessaria  documentazione), respinta in quanto
dai  documenti  prodotti  e' stato accertato che i locali di via Gran
Sasso, 142, coincidevano, a seguito di variazioni toponomastiche, con
quelli di via Fontevecchia, 5;
  Vista  la  nota  n.  PAS/13H  del  21 maggio  2002  con la quale la
Questura  di Chieti ha confermato quanto sopra ed ha comunicato che i
locali,  siti  al  piano interrato di uno stabile, risultavano essere
adiacenti  a quelli della Newbet S.r.l. e detenuti senza contratto di
affitto  o  altro titolo di disponibilita' a favore del sig. Diomede,
ancora  in  fase  di  realizzazione  e  quindi  inidonei all'uso, con
conseguente  impossibilita' di rilascio della licenza di cui all'art.
88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
  Vista  l'ulteriore istanza del 5 settembre 2002 diretta ad ottenere
l'autorizzazione al trasferimento di sede nei locali di viale Abruzzo
in  localita'  Chieti  Scalo, non accolta per carenza dei documenti e
perche'  nello  stesso  luogo  era ubicata la sede operativa di altra
agenzia  ippica  (A.I.  Sirio  S.n.c.,  che  con  successive  note ha
manifestato  la  propria contrarieta' all'iniziativa del sig. Diomede
dichiarandosi danneggiata dai comportamenti anomali del concorrente);
  Visto il provvedimento di decadenza dal rapporto concessorio emesso
da   questa  Amministrazione  di  concerto  con  il  Ministero  delle
politiche  agricole  e  forestali  in  data  30 ottobre  2002  per le
motivazioni suindicate;
  Vista  l'ordinanza  del  T.A.R.  del  Lazio,  sezione  seconda  del
12 febbraio  2003  che,  su ricorso del concessionario suindicato, ha
sospeso   l'atto   di  decadenza  «al  fine  della  rinnovazione  del
procedimento  in  osservanza  della legge n. 241 del 7 agosto 1990, a
garanzia del contraddittorio e della partecipazione dell'interessato;
  Vista  la  nota  del  9 maggio  2003, prot. n. 22506/COA/SEC con la
quale e' stato comunicato all'interessato il rinnovo del procedimento
assegnandogli  un  congruo  termine  per  far  pervenire  memorie  al
riguardo;
  Vista  la  memoria  prodotta dal concessionario in discorso in data
16 giugno 2003, che ha rappresentato la sopravvenuta regolarizzazione
della  situazione di fatto e di diritto concernente la mancanza della
sede  operativa  della attivita' di raccolta delle scommesse ad opera
della  modifica  legislativa  contenuta  nell'art.  22, comma 9 della
legge  n.  289  del  2002,  ai  termini del quale «... e' consentita,
previo  assenso  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze ...,
l'accettazione di scommesse ippiche e sportive negli stessi locali da
parte  di  non  piu'  di  due  concessionari esercenti la raccolta di
scommesse diverse, purche' rappresentati da un unico soggetto fornito
di autorizzazione di pubblica sicurezza»;
  Vista  la  nota di questa Amministrazione del 15 maggio 2003, prot.
n.  23393/COA/SEC  che  ha  respinto  un'ulteriore  istanza di inizio
dell'attivita' sempre in via Fontevecchia n. 5, prodotta il 14 aprile
2003,  per  mancanza della prescritta licenza di pubblica sicurezza e
per  assenza  dei  presupposti  di  legge previsti dal citato art. 22
della  legge n. 289/2002, i cui effetti decorrono dal 1° gennaio 2003
e  non  per  il  periodo  antecedente  a  cui  risalgono  i  fatti in
contestazione;
  Vista  la  domanda  di  accesso  del  28 maggio  2003,  soddisfatta
dall'Amministrazione  con  verbale  di  consegna  documenti  in  data
26 giugno  2003  mediante  estrazione  di  copie,  diretta a prendere
conoscenza   della   documentazione   inerente   alla   questione  in
trattazione;
  Vista    la    nota    di    questa   Amministrazione   (prot.   n.
2003/30879/COA/SEC  del  4 luglio  2003)  con la quale, in esito alle
richieste  di  audizione e di formulazione di «accordi di programma»,
rivolte  peraltro  in modo del tutto generico dall'interessato, senza
precisazione  di  proposte o richieste concrete, facendo seguito alle
indicazioni  fornite a seguito di colloquio con il professionista del
concessionario,  e' stato invitato il sig. Diomede a produrre formale
istanza   diretta   ad   avvalersi  della  possibilita'  offerta  dal
richiamato  art. 22, comma 9 della legge finanziaria n. 289 del 2002,
in  ottemperanza  delle disposizioni ivi contenute (dimostrazione del
non  decremento  della  raccolta  rispetto  a quella preesistente dei
concessionari   che  coesistono  negli  stessi  locali,  assenso  del
rappresentante   comune   autorizzato   dall'autorita'   di  pubblica
sicurezza,  assenso  dell'altro  concessionario),  ovvero  a chiedere
autorizzazione   a   trasferire  l'attivita'  in  altra  idonea  sede
regolarmente documentata;
  Considerato  che il predetto concessionario ancora una volta non ha
provveduto  a  regolarizzare la propria posizione trasferendo la sede
della  propria  attivita'  di  raccolta  delle  scommesse  in  locali
legittimamente   detenuti,   ovvero   operando  in  conformita'  alle
disposizioni   di   legge,  avvalendosi  delle  possibilita'  offerte
dall'art. 22, comma 9, della legge n. 289/2002;
  Considerato  che  a  seguito  di  reiterazione  del procedimento di
emissione  del  provvedimento  di decadenza, a seguito della predetta
ordinanza,  il  concessionario  in  discorso,  sia  pure  piu'  volte
sollecitato,  non  ha  manifestato  una  seria  e fattiva volonta' di
corretto  esercizio  della  sua attivita' di raccolta delle scommesse
limitandosi  a  tenere un contegno dilatorio ed evasivo rispetto alle
richieste dell'autorita' concedente sopra evidenziate;
  Considerato,  infine,  le  gravi  inadempienze  del  titolare della
concessione  per  la  raccolta  delle  scommesse  ippiche n. 1163 del
comune  di Chieti, che nel periodo di esercizio dell'attivita' non ha
provveduto  a  versare,  secondo  quanto risulta dalle risultanze del
totalizzatore:
    Euro   49.355,56   per   imposta  unica  considerata  dall'inizio
dell'attivita' al 24 febbraio 2002, data di sua interruzione;
    Euro  74,69  per  quote di prelievo in favore dell'U.N.I.R.E. non
versate per l'annualita' 2000;
    Euro  24.321,87  per  quote di prelievo in favore dell'U.N.I.R.E.
non versate per l'annualita' 2001;
    Euro  15.239,51  per  quote di prelievo in favore dell'U.N.I.R.E.
non versate per l'annualita' 2002;
    Euro  481.134,84  per integrazione al minimo garantito dovuto per
l'annualita' 2000 mai versato;
    Euro  400.107,87  per integrazione al minimo garantito dovuto per
l'annualita' 2001 mai versato;
    Euro  8.796,47  per  integrazione  al minimo garantito dovuto per
l'annualita' 2002 mai versato,
in  violazione,  quindi,  delle  norme  recate dal combinato disposto
degli  articoli 3,  comma  1,  lettera d), del decreto del Presidente
della   Repubblica  8 aprile  1998,  che  commina  la  decadenza  per
violazione   delle   disposizioni  del  regolamento  stesso  e  della
normativa  tributaria,  12 dello stesso decreto, che impone l'obbligo
di  pagamento delle quote di prelievo sulla raccolta delle scommesse,
5  del decreto interministeriale 20 aprile 1999 di approvazione della
convenzione  tipo  accessiva  alla  convenzione per l'esercizio delle
scommesse  sulle corse dei cavalli, che impone l'obbligo di integrare
le  quote  di  prelievo maturate fino a concorrenza del corrispettivo
minimo  garantito  sulla  base  del  quale  e'  stata  aggiudicata la
concessione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Si  dichiara decaduto il sig. Diomede Guerino dalla concessione per
la  raccolta  delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale ed a
quota fissa n. 1163 di Chieti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 19 novembre 2003
                        Il direttore generale
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato
                                Tino
                      Il capo del Dipartimento
             della qualita' dei prodotti agroalimentari
             e dei servizi del Ministero delle politiche
                        agricole e forestali
                              Ambrosio