IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 11; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che - nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi - prevede, tra l'altro, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, entro il 31 dicembre 2003 ed anche in deroga alla disciplina vigente in materia, concessioni, anche senza soluzione di continuita', dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2003; Visto il decreto ministeriale n. 29926 del 25 maggio 2001, con il quale e' stata accertata, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 223/1991, la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, per ventisette mesi decorrenti dal 29 giugno 2000, nell'area del comune di Gela (Caltanissetta), in conseguenza dei lavori di completamento dell'impianto industriale dello SNOX; Visto il decreto direttoriale n. 29937 del 25 maggio 2001 con il quale e' stata autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione per il periodo dal 29 giugno 2000 al 28 settembre 2002, in favore dei lavoratori edili licenziati dalla impresa CO.MI., impegnata nei predetti lavori; Considerato che, con il verbale intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 30 maggio 2003, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, e' stato concordato di prorogare il predetto trattamento, per il periodo dal 29 settembre 2002 al 31 dicembre 2003, in quanto per la fattispecie in questione sussistono le condizioni previste dal sopra citato art. 41, comma 1, della legge n. 289 del 2002; infatti, mediante la concessione del trattamento speciale di disoccupazione, anche senza soluzione di continuita' rispetto al termine di scadenza di detto trattamento ai sensi della gia' richiamata legge n. 223 del 1991, potra' essere agevolata la gestione della problematica occupazionale, relativa alla suddetta fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati; Vista l'istanza presentata dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, con la quale, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge n. 289/2002 e sulla base di quanto concordato in sede ministeriale in data 30 maggio 2003, e' stata richiesta la proroga del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori, ex dipendenti dalla ditta CO.MI., individuati dall'elenco nominativo, che costituisce parte integrante del presente provvedimento; Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere, anche senza soluzione di continuita', il trattamento speciale di disoccupazione entro e non oltre il 31 dicembre 2003, in favore dei lavoratori ex dipendenti dalla societa' CO.MI., con l'obiettivo di conseguire la finalita' prevista dallo stesso art. 41, comma 1, della citata legge n. 289/2002; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata, per il periodo dal 29 settembre 2002 al 31 dicembre 2003, in favore di 43 ex dipendenti della societa' CO.MI., impegnata nei lavori di completamento dell'impianto industriale dello SNOX, nell'area del comune di Gela (Caltanissetta), la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 30 maggio 2003.