IL CAPO
del  dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio,
        per le politiche del personale e gli affari generali

  Visto  l'art.  54 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998,
sul  conferimento  delle  funzioni e dei compiti amministrativi dello
Stato  alle regioni e agli Enti locali in attuazione del Capo I della
legge  n.  59  del 15 marzo 1997, che, tra le funzioni mantenute allo
Stato,  individua  la  «promozione  di programmi innovativi in ambito
urbano  che  implichino  un intervento coordinato da parte di diverse
amministrazioni dello Stato, di intesa con la conferenza unificata»;
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 1260/99 del 21 giugno 1999, recante
disposizioni generali sui fondi strutturali;
  Visto il regolamento della Commissione europea per il Fondo europeo
per lo sviluppo regionale (FESR) n. 1261/1999 del 21 giugno 1999;
  Vista  la comunicazione agli Stati membri della Commissione europea
n.  2000/C141/04  del  28  aprile  2000,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  della Comunita' europea, serie C 141/8 del 19 maggio 2000,
recante   gli   orientamenti   relativi   all'iniziativa  comunitaria
concernente  la  rivitalizzazione  economica e sociale delle citta' e
delle  zone  adiacenti  in  crisi, per promuovere uno sviluppo urbano
sostenibile, URBAN II;
  Visto  il decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 11339/487 del
23 novembre  1998,  di  assegnazione  delle  competenze in materia di
programmi   comunitari  alla  Direzione  generale  del  coordinamento
territoriale;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione   economica   del  15 maggio  2000,  pubblicato  nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   129   del   5 giugno   2000,  concernente
l'attribuzione  delle  quote  di  cofinanziamento  nazionale a carico
della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria;
  Vista  la deliberazione assunta dal CIPE in data 22 giugno 2000, n.
67,  con  la  quale  sono  stati stabiliti, tra l'altro, i criteri di
finanziamento  della  quota nazionale pubblica del programma URBAN II
per il periodo 2000/2006;
  Visto  il  Quadro  comunitario  di sostegno per le regioni italiane
dell'obiettivo   1   per   il   periodo  2000-2006,  approvato  dalla
Commissione europea con decisione n. 2050 del 1° agosto 2000;
  Visto  il  decreto  del  19 luglio  2000  del  Ministro  dei lavori
pubblici pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n.  214  del  13 settembre  2000  con  il  quale sono stati avviati i
programmi URBAN II;
  Visto   in   particolare   l'art.  2  del  sopra  indicato  decreto
ministeriale  del  19 luglio  2000 che destina i finanziamenti di cui
all'art.  1  del  medesimo  decreto  ministeriale all'attivazione sul
territorio  nazionale  di un numero complessivo di otto programmi, di
cui  quattro  nelle  regioni  interessate  dal  Quadro comunitario di
sostegno  per  le  regioni  italiane  dell'obiettivo 1 per il periodo
2000-2006 e quattro nelle restanti regioni;
  Vista la nota del Ministero dei lavori pubblici n. 1283/2000/SP del
2 agosto  2000,  inviata alla Commissione europea, con la quale viene
avanzata   richiesta  di  ampliamento  del  numero  di  programmi  da
finanziare;
  Vista  la  nota  della  Commissione  europea,  prot. D (00)7504 del
25 settembre  2000,  che amplia il numero dei programmi da finanziare
da otto a dieci;
  Vista  la  nota  n.  1354  del  19 settembre  2000  d'intesa tra il
Ministero  dei lavori pubblici - Direzione generale del coordinamento
territoriale  e  il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica - Dipartimento delle politiche di sviluppo e
coesione,  con  la quale sono stati definiti i criteri di valutazione
dei  programmi,  come  previsto  all'art. 13, punto 5 del decreto del
Ministro dei lavori pubblici del 19 luglio 2000;
  Visto  l'art.  145,  comma  86,  della  legge  n. 388/2000, recante
disposizione  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato,  che a titolo di concorso per l'attuazione dei progetti
collocati  nella  graduatoriadei  programmi di iniziativa comunitaria
URBAN  II,  di  cui  al  decreto del Ministro dei lavori pubblici del
19 luglio  2000,  pubblicato  nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n. 214 del 13 settembre 2000, concede a ciascuno dei primi
venti   progetti   non  ammessi  al  finanziamento  comunitario,  con
procedure e modalita' da definire con successivo decreto dei Ministri
dei lavori pubblici e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica,  un  contributo  fino a lire 10 miliardi (5,16 Meuro), per
una  spesa  complessiva  massima  di  lire 100 miliardi (51,65 Meuro)
annue, per ciascuno degli anni 2001 e 2002;
  Visto   il   decreto  del  Ministro  dei  lavori  pubblici  n.  415
dell'11 aprile  2001,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del
17 luglio  2001,  con  il  quale  e'  stata  approvata la graduatoria
relativa al programmi di iniziativa comunitaria URBAN II;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  177 del
26 marzo  2001,  recante «Regolamento di organizzazione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti»;
  Visto  il  decreto interministeriale del 27 maggio 2002, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2002, con il quale
sono  state  definite  le  procedure  e  le  modalita'  attuative del
programma;
  Considerato  che  le  risorse  previste  per  gli  anni 2001 e 2002
dall'autorizzazione  di  spesa  di  cui all'art. 145, comma 86, della
legge  n.  388/2000  sono  state iscritte sul capitolo 7493 (ex 8620)
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
«Fondo di rotazione per le politiche comunitarie».
  Viste  le  procedure  finanziarie  e operative per l'attuazione dei
programmi  URBAN  Italia  elaborate  nella  riunione  tecnica  tra il
Ministero   dell'economia  e  delle  finanze  e  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti tenutasi il 22 novembre 2002;
  Vista  l'istruttoria  effettuata  dalla  commissione  nominata  con
decreto  dipartimentale  n.  30  del  13 gennaio  2003  dei programmi
stralcio presentati dalle amministrazioni comunali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                            Approvazione

  1.   Sono   approvati   i   programmi   stralcio  presentati  dalle
amministrazioni  comunali, ai sensi del decreto interministeriale del
27 maggio 2002.
  2.  Il  costo totale di ciascun programma stralcio e in particolare
l'importo  a  carico  dello  Stato  richiesto  dalle  amministrazioni
comunali  a valere sulle disponibilita' di cui all'art. 145, comma 86
della  legge  n.  388/2000, e' riportato nell'allegata tabella che fa
parte integrante del presente decreto.