Alla   Presidenza   del  Consiglio  dei
                              Ministri - Segretariato generale
                              A tutti i Ministeri
                              Al  Consiglio  di  Stato  - Ufficio del
                              Segretario generale
                              Alla  Corte  dei  conti  -  Ufficio del
                              Segretario generale
                              All'Avvocatura  generale  dello Stato -
                              Ufficio del Segretario generale
                              Alle  Amministrazioni  dello  Stato  ad
                              ordinamento    autonomo    (tramite   i
                              Ministeri vigilanti)
                              Alle  prefetture  - Uffici territoriali
                              del Governo
                              Alle regioni
                              All'U.P.I. - all'A.N.C.I. - all'U.N.C.E
                              .M.
                              Alle province (tramite l'U.P.I.)
                              Ai comuni (tramite le prefetture)
                              Alle    comunita'    montane   (tramite
                              l'U.N.C.E.M.)
                              Agli   enti   pubblici   non  economici
                              (tramite i Ministeri vigilanti)
                              Alle  aziende  del  Servizio  sanitario
                              nazionale (tramite le regioni)
                              Alle universita'
                              Agli   enti   di   ricerca  (tramite  i
                              Ministeri vigilanti)
                              Alle  istituzioni  scolastiche (tramite
                              gli uffici scolastici regionali)
                              All'Agenzia  autonoma  per  la gestione
                              dell'albo   dei  segretari  comunali  e
                              provinciali
Premessa.
  Il  terrorismo  e  la  criminalita'  organizzata,  anche  in  Paesi
democratici e con avanzate caratteristiche sociali ed economiche come
il  nostro,  hanno  lanciato negli ultimi decenni una sfida costante,
piu'   o  meno  grave,  all'ordinato  svolgersi  della  vita  civile,
seminando  una  dolorosa  scia di vittime non soltanto tra coloro che
rappresentano lo Stato, ma anche tra la gente comune.
  Le  istituzioni,  sulle quali si fonda la struttura democratica del
Paese,  hanno  tenuto  salda  la  loro  autorevolezza  e  la generale
condivisione dei piu' alti valori alla base della coscienza civile ha
costituito un baluardo invalicabile che ha impedito a questi fenomeni
di assumere dimensioni piu' rilevanti e, tanto meno, di prevalere.
  Il  prezzo  pagato,  pero',  in  termini  di  vite umane, di drammi
esistenziali  e  di  sofferenze  familiari  e' stato, al di la' delle
dimensioni numeriche, rilevantissimo.
  Lo Stato, anche rendendosi interprete dei sentimenti di gratitudine
e  di solidarieta' dei cittadini, e' intervenuto, a piu' riprese, con
norme   a   favore  delle  vittime  per  fatti  di  terrorismo  e  di
criminalita'  organizzata,  con  il  preciso  intento  di  offrire un
segnale di sostegno, in termini morali ed economici, a fronte di quei
delitti diretti contro la sua stessa ragion d'essere.
  Le  norme,  pero', devono essere sostenute, nel perseguimento delle
loro  finalita',  dall'opera  solerte  e  consapevole delle pubbliche
amministrazioni  e,  poiche' di recente l'Ispettorato per la funzione
pubblica,  proprio  con  riferimento  all'esercizio della funzione di
verifica  sulla  legalita'  dell'azione  amministrativa,  ha ricevuto
rimostranze   da   parte   di  alcune  associazioni  delle  categorie
interessate  circa  la  non  adeguata  osservanza  delle prescrizioni
normative a favore delle categorie medesime, si ravvisa l'esigenza di
emanare la presente circolare con le seguenti finalita':
    illustrare  la  normativa  vigente nella materia, con riferimento
anche  all'estensione  dei  benefici ad altri soggetti, congiunti del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, in determinate
fattispecie;
    indicare i soggetti rientranti nella categoria protetta;
    richiamare  l'attenzione  delle  amministrazioni pubbliche tenute
alle assunzioni obbligatorie;
    procedere  alla  ricognizione,  numerica  e  per qualifica, delle
assunzioni  effettuate  da parte delle amministrazioni centrali dello
Stato,   relativamente   all'ultimo   triennio,   per   una  verifica
sull'applicazione delle norme.
Normativa vigente.
  La  normativa che disciplina i benefici in favore delle vittime del
terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata  e'  stata oggetto di
modifiche  ed  integrazioni  che,  nel  tempo,  hanno meglio adeguato
l'intervento  dello  Stato  alle  necessita' delle persone colpite da
tali  eventi  delittuosi.  In  particolare,  per  quanto  attiene  il
beneficio  consistente nel diritto al collocamento obbligatorio, gia'
l'art.  12  della  legge  13 agosto  1980,  n.  466,  aveva  previsto
l'assunzione  obbligatoria,  e con precedenza su ogni altra categoria
protetta,  del  coniuge  superstite  e  dei  figli  di chiunque fosse
deceduto  o  rimasto  invalido  a causa di azioni terroristiche. Tale
assunzione obbligatoria riguardava «le pubbliche amministrazioni, gli
enti pubblici e le aziende private».
  L'art.  14  della legge 20 ottobre 1990, n. 302, modificava, poi la
precedente  legge,  ampliando  il  novero  dei  beneficiari, mediante
l'inclusione  dei  genitori,  ed  estendendo  la previsione normativa
anche  ai casi di morte o invalidita' a causa di reati compiuti dalla
criminalita' organizzata.
  Successivamente,  la legge 12 marzo 1999, n. 68, che ha abrogato la
disciplina  generale sulle assunzioni delle categorie protette recata
dalla  legge  2 aprile  1968,  n. 482, ha esplicitamente abrogato sia
l'art.  12  della  legge  n.  466/1980,  che l'art. 14 della legge n.
302/1990.
  Tuttavia, la medesima legge n. 68/1999 non ha abrogato la normativa
che  era  gia'  intervenuta  con  la  legge 23 novembre 1998, n. 407,
recante  «Nuove  norme in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata», il che e' confermato dalla circostanza che
quest'ultima legge ha subito modifiche ad opera della legge 17 agosto
1999, n. 288.
  In  tale  quadro normativo e' da considerare, dunque, prioritaria e
di  inequivocabile  interpretazione  la  norma  della gia' richiamata
legge  n.  407/1998, art. 1, commi 1 e 2, che stabilisce anche per le
pubbliche    amministrazioni   l'obbligo   delle   assunzioni   degli
appartenenti  alla  categoria  delle  vittime  del terrorismo e della
criminalita'  organizzata  o  loro congiunti, con precedenza assoluta
rispetto  alle  altre  categorie  protette, anche nell'ipotesi in cui
gia'  svolgano  un'attivita'  lavorativa  e, quindi, in alternativa a
quest'ultima.
  Con   riferimento   ai   principi  ed  alle  procedure  finalizzate
all'assunzione  degli aventi diritto a tali benefici, la normativa in
argomento  prevede  due  distinti  regimi giuridici, di cui il primo,
comune  a  tutte  le  amministrazioni  pubbliche,  per  le assunzioni
concernenti   i   profili   professionali   fino  al  quinto  livello
retributivo,  ed  il  secondo,  riferito  esclusivamente al personale
contrattualizzato  del  comparto Ministeri, per i livelli retributivi
dal  sesto  all'ottavo, ora corrispondenti alle posizioni economiche,
rispettivamente, B3, C1 e C2:
1)  Assunzioni  per  i  profili  professionali sino al quinto livello
retributivo.
  I  soggetti  di  cui  all'art. 1, comma 2, della legge n. 407/1998,
come   gia'  detto  in  precedenza,  hanno  diritto  al  collocamento
obbligatorio  di  cui  alle  vigenti  disposizioni  legislative,  con
precedenza  assoluta  rispetto  ad  ogni  altra  categoria  protetta.
Pertanto,  a seguito delle modifiche normative introdotte dalla legge
n.  68/1999,  le  chiamate  dirette per tali categorie di riservatari
vengono  a  gravare  sulle nuove aliquote previste da detta normativa
per  il  collocamento  dei disabili (art. 3) e degli orfani, vedove e
profughi (art. 18, comma 2).
  In  ogni  caso  dette  assunzioni possono essere effettuate tramite
chiamata  diretta,  a  seguito di domanda che gli interessati possono
presentare  alle  amministrazioni pubbliche. Nell'eventualita' in cui
non risultino presentate domande, l'amministrazione dovra' rivolgersi
ai  competenti  uffici  di  collocamento  per attingere alle relative
liste.
2)  Assunzioni  per  i  profili  professionali  dal  sesto all'ottavo
livello retributivo, ora corrispondenti alle posizioni economiche B3,
C1 e C2.
  A  differenza  dalle  altre  categorie  protette, i soggetti di cui
all'art.  1,  comma  2,  della  legge  n.  407/1998, limitatamente al
reclutamento  di  personale contrattualizzato del comparto Ministeri,
hanno  altresi' diritto all'assunzione per chiamata diretta anche per
l'accesso  alle posizioni economiche B3, C1 e C2. In tal caso, pero',
dette  assunzioni,  secondo  quanto  previsto  dallo  stesso  comma 2
dell'art.  1 della legge n. 407/1998, non possono superare l'aliquota
del 10% del numero di vacanze in organico.
  Con  riferimento  al  settore  della  scuola,  le  riserve di posti
previste  dalla  legge  n.  68/1999  si  applicano,  oltre  che  alle
procedure  concorsuali  relative  al personale docente e ATA, anche a
quelle previste dall'art. 29 del decreto legislativo n. 165/2001, ivi
incluse  quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza, di
durata   annuale,   negli  istituti  e  nelle  scuole  di  istruzione
secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte.
Soggetti rientranti nella categoria protetta.
  Premesso  che  i  benefici  previsti  dalla  legge  n.  407/1998 si
applicano,   per  esplicita  previsione  dell'art.  5,  «agli  eventi
verificatisi  a  decorrere  dal  1° gennaio 1969» data, che l'art. 82
della  legge 23 dicembre 2000, n. 338, commi 5 e 6, ha poi anticipato
al 1° gennaio 1967, i soggetti rientranti nella categoria protetta in
esame  sono di due tipologie, enunciate, rispettivamente, dall'art. 1
della  legge n. 302/1990 e dall'art. 1 della legge n. 407/1998, cosi'
come modificato dall'art. 2 della legge n. 288/1999.
  Il  primo  di  detti  articoli  prevede  i  benefici,  purche'  non
ricorrano le fattispecie di concorso o connessione ad altri reati, in
favore dei seguenti soggetti:
    «chiunque  subisca  un'invalidita'  permanente,  per  effetto  di
ferite  o  lesioni  riportate  in  conseguenza  dello  svolgersi  nel
territorio   dello  Stato  di  atti  di  terrorismo  o  di  eversione
dell'ordine  democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia
concorso  alla  commissione  degli  atti  medesimi  ovvero di reati a
questi  connessi  ai  sensi  dell'art.  12  del  codice  di procedura
penale»;
    «chiunque  subisca  un'invalidita'  permanente,  per  effetto  di
ferite  o  lesioni  riportate  in  conseguenza  dello  svolgersi  nel
territorio   dello   Stato   di  fatti  delittuosi  commessi  per  il
perseguimento  delle  finalita'  delle  associazioni» di tipo mafioso
(art. 416-bis del codice penale), purche' si realizzino le condizioni
precisate  alle lettere a) e b) dell'art. 1 della richiamata legge n.
302/1990  (esclusione di concorso e di reati connessi, estraneita' ad
ambienti e rapporti delinquenziali, ecc.);
    «chiunque  subisca  un'invalidita'  permanente,  per  effetto  di
ferite  o  lesioni  riportate  in  conseguenza  dello  svolgersi  nel
territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei
fatti  delittuosi», di cui ai precedenti due punti, «a condizione che
il  soggetto  leso  sia  del  tutto estraneo alle attivita' criminose
oggetto delle operazioni medesime»;
    chiunque,  fuori  dei  casi  di cui al punto precedente, «subisca
un'invalidita'  permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate
in  conseguenza  dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per
iscritto  ovvero  verbalmente  nei  casi  di  flagranza di reato o di
prestazione   di   soccorso,   ad  ufficiali  ed  agenti  di  polizia
giudiziaria   o   ad  autorita',  ufficiali  ed  agenti  di  pubblica
sicurezza,  nel  corso  di  azioni  od  operazioni di cui al presente
articolo, svoltesi nel territorio dello Stato».
  Il  secondo  dei predetti articoli prevede inoltre l'estensione dei
benefici ai seguenti soggetti:
    il  coniuge  e  i  figli  superstiti dei soggetti deceduti o resi
permanentemente  invalidi per il verificarsi delle fattispecie di cui
al primo articolo;
    in alternativa con il punto precedente, i fratelli conviventi e a
carico,  qualora  siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o
resi permanentemente invalidi per il verificarsi delle fattispecie di
cui al primo articolo.
  Si  soggiunge che, secondo quanto prescritto dall'art. 34, comma 1,
della  legge  16 gennaio  2003, n. 3, i benefici in parola sono stati
estesi  «al  coniuge  e  ai figli superstiti, ovvero ai genitori o ai
fratelli   conviventi  e  a  carico  qualora  unici  superstiti,  del
personale  delle  Forze  armate  e  delle Forze di polizia deceduto o
divenuto  permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o
lesioni  di  natura violenta riportate nello svolgimento di attivita'
operative a causa di atti delittuosi commessi da terzi».
  Infine, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge 23 novembre 1998,
n.  407,  i  benefici  suindicati sono applicabili a tutti coloro che
hanno  i  requisiti  richiesti,  compresi  «coloro  che svolgono gia'
un'attivita' lavorativa».
Amministrazioni  pubbliche  tenute  alle  assunzioni  obbligatorie  e
procedure di assunzione.
  Nell'ambito pubblico soggetti destinatari della normativa in esame,
tenuti  ad  effettuare  l'assunzione  di  appartenenti alla categoria
delle  vittime  del terrorismo e della criminalita' organizzata, sono
tutte   le  pubbliche  amministrazioni  cosi'  come  specificatamente
individuate  dall'art.  1,  comma  2 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
  Si sottolinea, inoltre, che l'art. 19 della citata legge n. 68/1999
ha  fatte salve le competenze legislative, nelle materie disciplinate
dalla  legge  medesima,  delle  regioni  a  statuto  speciale e delle
province autonome di Trento e Bolzano, mentre l'art. 20 successivo ha
previsto  norme  di  esecuzione,  aventi  carattere  generale, cui le
regioni  «si  conformano, nell'ambito delle rispettive competenze, ai
fini dell'attuazione delle disposizioni» della legge stessa.
  Le   assunzioni   dei  soggetti  vittime  del  terrorismo  e  della
criminalita'  organizzata,  secondo  quanto  prescritto  dall'art. 39
della  legge  n.  449/1997  e successive modificazioni, devono essere
effettuate   nell'ambito   del  sistema  della  programmazione  delle
assunzioni.
  Di  conseguenza  ogni  amministrazione,  ai fini dell'assunzione di
soggetti  appartenenti  alle  categorie protette, deve attenersi alle
seguenti fasi procedurali:
    1)  determinare,  nell'ambito della programmazione del fabbisogno
di  personale,  la  consistenza  numerica  dei  soggetti da assumere,
appartenenti alle categorie protette;
    2)  determinare  preventivi,  oggettivi e pubblici criteri per lo
svolgimento  delle  prove  di  idoneita'  previste  dall'art.  32 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Tali
prove,  che  non comportano valutazioni comparative, sono finalizzate
all'accertamento  di  specifiche capacita' e conoscenze correlate sia
alla  tipologia  di  lavoro  da  svolgere sia al livello di titolo di
studio per esso richiesto;
    3) determinare preventivi, oggettivi e pubblici criteri anche con
riferimento  all'ordine  di  convocazione  degli  interessati ai fini
dell'espletamento delle prove di idoneita'.
  Per  quanto  riguarda in particolare la possibilita', limitatamente
al  comparto  Ministeri,  di  accesso per chiamata diretta ai profili
professionali  dal  sesto  all'ottavo livello retributivo, si ritiene
opportuno  che  i  Dicasteri,  presso  cui  sussistano  le necessarie
vacanze  di  organico,  diano  la  piu' ampia e capillare pubblicita'
dell'avvio  di  tali  procedure  di assunzione al fine di garantire a
tutti  gli  eventuali  interessati  la  possibilita' di usufruire dei
benefici.
Ricognizione  delle  assunzioni effettuate nel comparto Ministeri nel
triennio 2000-2002.
  Si  intende  altresi'  procedere ad una ricognizione numerica e per
qualifica  delle  assunzioni di personale appartenente alla categoria
delle  «vittime  del  terrorismo  e  della criminalita' organizzata»,
effettuate dai singoli Ministeri dal 2000 al 2002.
  Pertanto  le  Amministrazioni  centrali  dello Stato che gestiscono
personale  contrattualizzato appartenente al comparto Ministeri, sono
pregate  di  voler  compilare  l'allegata  scheda di rilevazione, che
andra'  inoltrata  entro  il  31 maggio  2004 a questo Dipartimento -
Ispettorato per la funzione pubblica, con uno dei seguenti mezzi:
    posta ordinaria: via Po 16/A - 00198 Roma;
    fax 06/85982075-06/85982087;
    via e-mail: ispettorato.funpu@funzionepubblica.it
  Si   confida   nella   sollecita   collaborazione   di   tutte   le
amministrazioni cui la presente circolare e' diretta.
    Roma, 14 novembre 2003
                             Il Ministro
                      per la funzione pubblica
                              Mazzella