IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, della sopra richiamata
legge n. 223 del 1991;
  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che
-   nel   caso  di  programmi  finalizzati  alla  gestione  di  crisi
occupazionali  ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in
detti  programmi - prevede, tra l'altro, che il Ministro del lavoro e
delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  puo' disporre, entro il 31 dicembre 2003 ed anche in
deroga  alla  disciplina vigente in materia, concessioni, anche senza
soluzione  di  continuita',  dei  trattamenti  di  cassa integrazione
guadagni  straordinaria,  di  mobilita' e di disoccupazione speciale,
che  devono  essere  stati  definiti  in  specifici  accordi  in sede
governativa intervenuti entro il 30 giugno 2003;
  Considerato  che, con l'accordo intervenuto presso il Ministero del
lavoro   e  delle  politiche  sociali  in  data  23 maggio  2003,  la
situazione  degli  ex  dipendenti  della  Pertusola Sud di Crotone e'
stata  individuata  come  fattispecie  per  la  quale  sussistono  le
condizioni previste dal sopra citato art. 41, comma 1, della legge n.
289  del  2002, in quanto, mediante la concessione del trattamento di
mobilita',  senza  soluzione  di  continuita'  rispetto al termine di
scadenza  di  detto  trattamento  ai sensi del gia' richiamato art. 7
della  legge  n.  223  del  1991, potra' essere agevolata la gestione
delle  relative  problematiche  occupazionali, mediante il graduale e
progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;
  Ritenuto,  per  quanto  precede,  di  poter  concedere, anche senza
soluzione  di  continuita',  il  trattamento di mobilita' entro e non
oltre  il  31 dicembre  2003, in favore degli ex lavoratori di cui al
capoverso  precedente,  e  per  i  quali  il  suddetto trattamento di
mobilita' sia terminato, essendo scaduta la durata prevista dall'art.
7, commi 1 e 2, della citata legge n. 223 del 1991;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art.  41,  comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n.
289,   e'   autorizzata,  senza  soluzione  di  continuita'  fino  al
31 dicembre  2003,  la  concessione  del  trattamento  di  mobilita',
definita  nell'accordo  del  23 maggio  2003  citato  in premessa, in
favore  di  n. 68 ex dipendenti della societa' Pertusola Sud - unita'
di  Crotone  - i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al
sopra citato accordo, che costituiscono entrambi parte integrante del
presente provvedimento.