IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, della sopra richiamata legge n. 223 del 1991; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che - nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi - prevede, tra l'altro, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, entro il 31 dicembre 2003 ed anche in deroga alla disciplina vigente in materia, concessioni, anche senza soluzione di continuita', dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2003; Considerato che, con l'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 23 maggio 2003, la situazione degli ex dipendenti della Pertusola Sud di Crotone e' stata individuata come fattispecie per la quale sussistono le condizioni previste dal sopra citato art. 41, comma 1, della legge n. 289 del 2002, in quanto, mediante la concessione del trattamento di mobilita', senza soluzione di continuita' rispetto al termine di scadenza di detto trattamento ai sensi del gia' richiamato art. 7 della legge n. 223 del 1991, potra' essere agevolata la gestione delle relative problematiche occupazionali, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati; Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere, anche senza soluzione di continuita', il trattamento di mobilita' entro e non oltre il 31 dicembre 2003, in favore degli ex lavoratori di cui al capoverso precedente, e per i quali il suddetto trattamento di mobilita' sia terminato, essendo scaduta la durata prevista dall'art. 7, commi 1 e 2, della citata legge n. 223 del 1991; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 41, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata, senza soluzione di continuita' fino al 31 dicembre 2003, la concessione del trattamento di mobilita', definita nell'accordo del 23 maggio 2003 citato in premessa, in favore di n. 68 ex dipendenti della societa' Pertusola Sud - unita' di Crotone - i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopra citato accordo, che costituiscono entrambi parte integrante del presente provvedimento.