IL DIRETTORE GENERALE
                     della prevenzione sanitaria

  Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
  Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
  Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
  Visto  il  decreto  ministeriale  12 novembre  1992,  n.  542, come
modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;
  Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
  Considerato  che  a  norma  dell'art.  1  del  decreto  legislativo
25 gennaio  1992,  n.  105,  le  acque  minerali si distinguono dalle
ordinarie  acque  potabili  per  la  purezza originaria e che la loro
composizione  e  le altre caratteristiche debbono mantenersi costanti
alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali;
  Rilevato  che  e'  stata  avviata  una  ricognizione,  tendente tra
l'altro  a  verificare  lo  stato  di applicazione della normativa di
settore;
  Considerato  che  nel  predetto ambito la societa' Sorgente Lentula
S.r.l.   (risultante   agli   atti  della  scrivente  titolare  della
concessione  dell'acqua  minerale naturale Lentula) e' stata invitata
in  data  7 marzo  2003 a fornire copia del certificato della analisi
chimica annuale effettuata per ogni acqua minerale prodotta;
  Considerato  che  tale richiesta e' rimasta inevasa, anche a fronte
di un successivo sollecito datato 19 maggio 2003;
  Considerato  che  la  predetta societa' e' stata, in data 12 giugno
2003,  invitata  a  produrre, entro il termine perentorio di sessanta
giorni   dal  ricevimento  di  apposita  raccomandata  a.r.,  referti
analitici rispondenti alla normativa vigente, pena la sospensione del
riconoscimento   ministeriale   della  qualifica  di  acqua  minerale
dell'acqua minerale Lentula;
  Acquisita la documentazione richiesta;
  Sentito  in  merito  il  parere  della  III  sezione  del Consiglio
superiore  di  sanita',  che  nella seduta dell'11 e del 18 settembre
2003  ha  rilevato che «i metodi utilizzati per la determinazione dei
parametri  di  cui  ai punti 2-7 dell'art. 6 del decreto ministeriale
12 novembre   1992,   n.  542,  cosi'  come  modificato  dal  decreto
ministeriale  31 maggio  2001,  non  rientrano  fra quelli pubblicati
nell'ultima  edizione  degli «Standard methods for the examination of
water  and wastewater» dell'American Public Health Association. Dalla
documentazione prodotta si evince che il prelievo e' stato effettuato
dal  serbatoio  di  miscelazione  non dalla fonte. Si richiede che il
prelievo sia effettuato da ogni singola sorgente utilizzata»;
  Considerato  che la societa' interessata e' stata invitata, in data
25 settembre  2003,  a produrre entro il termine perentorio di trenta
giorni   dal   ricevimento   di   apposita   raccomandata  a.r.,  una
certificazione   analitica   dell'acqua   minerale  rispondente  alle
suddette osservazioni del Consiglio superiore di sanita';
  Considerato che tale richiesta e' rimasta inevasa;
  Rilevato   che  sulla  base  dell'istruttoria  descritta  non  puo'
ritenersi  assicurato  il  permanere  delle  caratteristiche  proprie
dell'acqua   cosi'   come  certificato  all'atto  del  riconoscimento
ministeriale;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  e'  sospeso  il
riconoscimento  ministeriale  dell'acqua minerale naturale Lentula in
comune di Cantagallo (Prato).