IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di mobilita'; Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2 della sopra richiamata legge n. 223/1991; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000; Visto l'art. 78, comma 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Visto l'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248; Visto l'art. 13 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito senza modificazioni dalla legge 2 luglio 2001, n. 248; Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; Visto il decreto n. 32221 del 10 aprile 2003, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2003, con il quale e' stata autorizzata la proroga del trattamento di mobilita' fino al 31 dicembre 2002, ai sensi del citato art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001, in favore di un numero massimo di 26 lavoratori ex dipendenti dalla societa' Velcarta di Scafati (Salerno); Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede - nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi - che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, entro il 31 dicembre 2003, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previste da disposizioni di legge, anche in deroga alla disciplina vigente in materia; Visto il verbale di riunione del 27 giugno 2003 stipulato presso l'Assessorato al lavoro servizi per l'impiego Ufficio provinciale di Salerno - che fa parte integrante del presente provvedimento - dal quale emerge la richiesta di prosecuzione del trattamento di mobilita', in favore di 26 lavoratori ex dipendenti dalla societa' Velcarta S.p.a. di Scafati (Salerno), finalizzata alla possibile rioccupazione dei predetti lavoratori tramite gli interventi in atto nell'area comprensoriale dell'Agro Nocerino-Sarnese, con investimenti per circa 400 milioni di euro, tendenti alla riqualificazione della filiera agro-alimentare, attraverso il contratto di programma approvato dal Cipe nell'anno 2000; Ritenuto, pertanto, di poter concedere la proroga del trattamento di mobilita', ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge n. 289/2002, in favore di 26 lavoratori ex dipendenti dalla societa' Velcarta; Decreta: Art. 1. Per le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il trattamento di mobilita' di cui all'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' prorogato fino al 31 dicembre 2003 in favore di un numero massimo di 26 lavoratori ex dipendenti dalla societa' Velcarta di Scafati (Salerno).