IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  l'art.  70  del  decreto del Presidente della Repubblica del
24 luglio  1977,  n.  616,  concernente il trasferimento alle regioni
delle  funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616,  nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la  legge  14 febbraio  1992,  n.  185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art.  2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione
del  decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi
compensativi  del  fondo  alle  produzioni  non  assicurate ancorche'
assicurabili;
  Visto  l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda   al   Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  la
dichiarazione  dell'esistenza  di  eccezionale calamita' o avversita'
atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e
le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Visto  il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla
legge  13 novembre  2002,  n.  256,  che  modifica  ed integra alcune
disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;
  Visto  il  proprio decreto 23 giugno 2003 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  3 luglio 2003, n. 152, con il
quale  veniva  dichiarata, tra l'altro, l'eccezionalita' delle gelate
verificatesi  dal  7 aprile  2003  all'8 aprile  2003 in provincia di
Caserta;
  Vista  la  nota  30 settembre 2003 con la quale la regione Campania
chiede  di  estendere  le provvidenze di cui all'art. 3, comma 2-bis,
nelle  aree  gia' individuate con il richiamato decreto del 23 giugno
2003;
  Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa;
                              Decreta:
  Nei  territori agricoli della provincia di Caserta, individuati con
decreto  ministeriale  del  23 giugno 2003 richiamato nelle premesse,
danneggiati  delle gelate verificatesi dal 7 aprile 2003 all'8 aprile
2003, sono estese le provvidenze di cui all'art. 3, comma 2-bis della
legge   14 febbraio   1992,   n.   185,   nel  testo  modificato  dal
decreto-legge  13 settembre  2002,  n.  200,  convertito  dalla legge
13 novembre 2002, n. 256.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 11 dicembre 2003
                                                Il Ministro: Alemanno