IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  l'art.  70  del  decreto del Presidente della Repubblica del
24 luglio  1977,  n.  616,  concernente il trasferimento alle regioni
delle  funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a
calamita' naturali o avversita' di carattere eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616,  nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la  legge  14 febbraio  1992,  n.  185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art.  2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione
del  decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi
compensativi  del  Fondo  alle  produzioni  non  assicurate ancorche'
assicurabili;
  Visto  l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda   al   Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  la
dichiarazione  dell'esistenza  di  eccezionale calamita' o avversita'
atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e
le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Visto   il  proprio  decreto  28 febbraio  2003,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 13 marzo 2003,
con  il  quale veniva dichiarata, tra l'altro, l'eccezionalita' delle
gelate  verificatesi  dal  1° dicembre  2001  al  31 gennaio  2002 in
provincia di Catania per l'accesso alle provvidenze di cui alla legge
n. 185/1992, art. 3, comma 2, lettera e);
  Vista la nota 25 giugno 2003 con la quale la regione Sicilia chiede
di  inserire  il  comune  di  Fiumefreddo  di Sicilia tra i territori
delimitati con il richiamato decreto del 28 febbraio 2003;
  Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa;
                              Decreta:
  La  dichiarazione  di  eccezionalita' delle gelate verificatesi dal
1° dicembre  2001  al 31 gennaio 2002 in provincia di Catania, di cui
al  decreto  28 febbraio 2003 richiamato nelle premesse, e' estesa al
comune  di  Fiumefreddo  di  Sicilia, ai fini dell'applicazione delle
provvidenze  della  legge  14 febbraio  1992, n. 185, specificate nel
medesimo decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 11 dicembre 2003

                                                Il Ministro: Alemanno