IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 39  e  49  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Vista  l'istanza del sig. Behairy Hassam Abd El Maguid Hashad, nato
a  Il  Cairo (Egitto) il 28 ottobre 1967, cittadino italiano, diretta
ad  ottenere,  ai  sensi  dell'art.  12  del  sopra  indicato decreto
legislativo,  il  riconoscimento del titolo professionale egiziano di
avvocato,  di  cui  e'  in possesso, ai fini dell'accesso all'albo ed
esercizio in Italia della professione di avvocato;
  Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
«Laurea  in  giurisprudenza», conseguito presso 1'«Universita' di Ain
Shams» in data 25 settembre 1989;
  Considerato  inoltre  che  e'  iscritto  all'«Ordine degli avvocati
della Repubblica Araba d'Egitto», dal 20 gennaio 1993 nel registro di
prima  istanza  e  dal  22 aprile  1998  nel registro d'appello, come
attestato dall'«Ordine degli avvocati» stesso;
  Vista  la determinazione della Conferenza dei servizi del 14 luglio
2003;
  Considerato il parere scritto del rappresentante di categoria;
  Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto  l'art.  6,  n.  2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Behairy  Hussam  Abd  El  Magui  Hashad,  nato a Il Cairo
(Egitto)  il  28 ottobre 1967, cittadino italiano, e' riconosciuto il
titolo  professionale  di  cui  in  premessa  quale titolo valido per
l'iscrizione  all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione
in Italia.