IL DIRETTORE GENERALE
                      della sanita' veterinaria
                   e degli alimenti - Ufficio XVI

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
223,     relativo    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di  autorizzazione  alla  produzione,  alla immissione in commercio e
alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione
delle    direttive    1999/45CE    e    2001/60/CE,   relative   alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visto  il  decreto ministeriale del 16 dicembre 1998 di recepimento
della    direttiva    97/73/CE   del   15 dicembre   1997,   relativo
all'iscrizione  della  sostanza  attiva  imazalil nell'allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Visto  l'art.  1  del  citato  decreto, che stabilisce l'iscrizione
della   sostanza   attiva   imazalil   nell'allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2008;
  Considerato   che  il  titolare  dell'autorizzazione  del  prodotto
fitosanitario   Raxil  Complex  Liquido,  elencato  nell'allegato  al
presente decreto, ha presentato la domanda ed ha ottemperato a quanto
previsto  dall'art.  2, comma 2, del citato decreto 16 dicembre 1998,
nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;
  Visto il parere espresso in data 11 dicembre 2002 dalla commissione
consultiva  di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n.   194,   favorevole  alla  ri-registrazione  provvisoria  fino  al
31 dicembre  2008  del  prodotto fitosanitario riportato in allegato,
fatti  salvi  gli adempimenti conseguenti alla revisione comunitaria,
attualmente  in corso, delle altre sostanze attive componenti nonche'
gli  ulteriori  adempimenti  previsti  dall'art. 5 del citato decreto
16 dicembre  1998  in  applicazione  dei  principi  uniformi  di  cui
all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995;
  Visto  inoltre  il  parere  espresso  in data 23 ottobre 2003 dalla
citata  commissione, favorevole alla modifica di frasi cautelative da
riportare in etichetta;
  Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente fino al 31 dicembre 2008
il  prodotto  fitosanitario di cui trattasi, con adeguamento di frasi
cautelative  da  riportare  in  etichetta,  conformemente  ai  pareri
espressi dalla citata commissione;
  Vista  la  nota  pervenuta  in  data  14 novembre 2003 con la quale
l'impresa  Bayer Cropscience S.r.l. ha ottemperato a quanto richiesto
dall'ufficio in data 27 ottobre 2003;
  Visti  i  versamenti  effettuati  ai sensi dei decreti ministeriali
19 luglio 1993 e 9 luglio 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  prodotto  fitosanitario  Raxil  Complex Liquido elencato in
allegato, contenente la sostanza attiva imazalil in miscela con altre
sostanze   attive,   e'   ri-registrato   provvisoriamente   fino  al
31 dicembre  2008,  con adeguamento di frasi cautelative da riportare
in etichetta.
  2.  Sono  fatti  salvi  gli  adempimenti conseguenti alla revisione
comunitaria,  attualmente  in  corso,  delle  altre  sostanze  attive
componenti nonche' gli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 5 del
citato   decreto  16 dicembre  1998,  in  applicazione  dei  principi
uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995.
  3.  E'  approvata  quale  parte  integrante del decreto l'etichetta
allegata, con la quale il prodotto fitosanitario deve essere posto in
commercio.
  Il   presente   decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa
all'impresa  interessata  e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

    Roma, 3 dicembre 2003

                                     Il direttore generale: Marabelli