Alle Imprese interessate
                              Alle Banche concessionarie
                              Agli Istituti collaboratori
                              All'ABI
                              All'ASS.I.LEA.
                              Alla Confindustria
                              Alla Confapi
                              Alla Confcommercio
                              Alla Confesercenti
                              All'ANCE
                              Alle Confederazioni artigiane

  Con  decreto  del  14 luglio 2003, in attuazione di quanto previsto
dal   decreto   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato  9 maggio 2001, sono stati definiti i criteri per la
concessione   delle  agevolazioni  di  cui  alla  legge  n.  488/1992
attraverso   un   bando   straordinario  destinato  ai  programmi  di
investimento da realizzare nelle aree depresse dei comuni delle isole
minori.  Il  medesimo  decreto  ha  altresi' definito la ripartizione
delle  risorse  finanziarie  tra  i  singoli  comuni  ed ha fissato i
termini  di  presentazione  delle  relative  domande dal giorno della
pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di
una  specifica  circolare  ministeriale con la quale sono recepite le
indicazioni  dei  singoli  comuni  in  merito  ai  settori produttivi
oggetto  del  suddetto  bando  e  sono  fornite  le  indicazioni e le
precisazioni per la concreta attuazione del bando stesso.
  Ai fini di cui sopra, si forniscono le seguenti indicazioni.
  1. Le  indicazioni  di  ciascun  comune, con riferimento al proprio
territorio,  in  merito  ai  settori  produttivi  per  i  quali trova
applicazione  il bando ed alla conseguente ripartizione delle risorse
diponibili,  sono  riportate  nell'allegato 1.  A  tale  riguardo, si
ricorda che, qualora per un determinato comune il bando si applichi a
tutti  e  tre i settori «Industria», «Turismo» e «Commercio», ai soli
fini dell'utilizzo delle risorse assegnate al comune medesimo, non si
procede  alla  concessione  delle  agevolazioni  per le iniziative da
agevolare  parzialmente  per  le  quali  l'importo delle agevolazioni
concedibili  risulti  inferiore  al  70%  di  quello spettante per la
dimensione dell'impresa e l'ubicazione dell'unita' produttiva, tenuto
conto della tipologia del programma investimenti.
  2. Per  l'attuazione  del  bando in argomento si fa riferimento, in
relazione   al  settore  di  attivita'  interessato,  alle  circolari
ministeriali  n.  900315  del  14 luglio  2000  (settori  industria e
servizi),  n.  900516  del  13 dicembre  2000  (settore turismo) e n.
900047 del 25 gennaio 2001 (settore commercio) e successive modifiche
e   integrazioni,   alle  quali  si  rimanda  per  tutto  quanto  non
diversamente  disciplinato  dal citato decreto ministeriale 14 luglio
2003 e dalla presente circolare.
  3. Le  ulteriori  attivita'  ammissibili  per il settore «turismo»,
riportate  in  allegato 2,  sono  quelle  previste  dal  decreto  del
Ministro  delle  attivita' produttive 13 gennaio 2003, pubblicato nel
supplemento  ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  24  del  30 gennaio 2003 come modificato con successivo
decreto  16 maggio  2003,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 163 del 16 luglio 2003.
  4. Per  il  settore  «commercio»  -  tenuto conto delle modifiche e
integrazioni  alle  direttive  per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni  di  cui  alla legge n. 488/1992, introdotte con decreto
del   Ministro   delle   attivita'  produttive  del  24 luglio  2003,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234
dell'8 ottobre  2003  - i programmi ammissibili sono quelli riportati
nell'allegato 3.
  5. La domanda di agevolazioni deve essere presentata, a partire dal
giorno  di  pubblicazione  della  presente  circolare  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana e fino al centoventesimo giorno
successivo,  ad  una  delle  banche  concessionarie  o  ad  uno degli
istituti  collaboratori di cui alla legge n. 488/1992, utilizzando il
modulo  predisposto  per la richiesta delle agevolazioni della stessa
legge  n. 488/1992. Sul frontespizio di tale modulo le imprese devono
riportare  in  modo  chiaro  e  leggibile  la  dicitura  «Bando Isole
minori»;  in  assenza  di  tale indicazioni, la domanda potra' essere
trattata nell'ambito di un eventuale contestuale bando ordinario. Per
la  compilazione  della  scheda  tecnica  e  della  seconda parte del
business  plan,  qualora prevista (si veda il punto 3 delle circolari
richiamate al precedente punto 2), deve essere utlizzato lo specifico
sofware   predisposto   dal  Ministero  delle  attivita'  produttive,
disponibile   sul   sito   Internet   di  quest'ultimo  all'indirizzo
www.attivitaproduttive.gov.it
  6. Non  sono considerate valide le domande di agevolazione a valere
sul  bando  di  cui  alla presente circolare qualora, per il medesimo
programma,  l'impresa  istante  o  altra  facente  comunque  capo  ai
medesimi   soggetti  abbia  presentato  o  presenti  una  domanda  di
agevolazione  a  valere  su un altro bando, ordinario o straordinario
riferito  alla  stessa  legge  n. 488/1992, prima che di quest'ultima
domanda  non  sia  stata reso ufficialmente noto l'esito; resta fermo
quant'altro  previsto  dal  punto  5.1  delle  circolari  relative ai
diversi  settori  ammissibili  richiamate  al  precedente punto 2. Le
agevolazioni  eventualmente  concesse  a  fronte  delle  domande  non
conformi alle presenti prescrizioni sono revocate.
  7. Il  modulo  deve  essere  corredato,  pena  l'invalidita'  della
relativa  domanda,  di tutta la documentazione prevista, in relazione
al  settore  di attivita', dalle predette circolari di attuazione. Si
precisa che:
    a) ai   fini   del   riconoscimento   della  maggiorazione  degli
indicatori  prevista  per  i  programmi gia' inseriti in un Programma
integrato  di  sviluppo  territoriale (PIST) e non agevolati (art. 5,
comma 4,  del  decreto  ministeriale 14 luglio 2003), alla domanda di
agevolazioni  deve  essere  allegata  una  dichiarazione dell'impresa
secondo   lo   schema   di   cui   all'allegato 4,   accompagnata  da
un'attestazione  formale  rilasciata  dalla  regione  o  dal soggetto
locale competente da cui risulti che il programma di investimenti per
il  quale si richiedono le agevolazioni sia inserito in un PIST e che
lo stesso programma non sia stato agevolato;
    b) ai   fini   del   riconoscimento   della  maggiorazione  degli
indicatori  prevista per i programmi con investimenti non superiori a
Euro 200.000  e presentati da imprese con non piu' di nove dipendenti
(art.  5,  comma 5,  del  decreto  ministeriale 14 luglio 2003), alla
domanda  di  agevolazioni  deve  essere  allegata  una  dichiarazione
dell'impresa  secondo lo schema di cui all'allegato 5. Al riguardo si
ricorda  che il computo dei dipendenti va effettuato al momento della
presentazione della domanda di agevolazione, intendendosi per tale la
data di sottoscrizione del modulo di domanda. Il numero di dipendenti
e'  rilevato  con riferimento all'impresa e coincide con il numero di
occupati  a  tempo  determinato  e  indeterminato  iscritti nel libro
matricola alla predetta data di sottoscrizione del modulo di domanda,
compreso  il  personale  in  C.I.G.  e  con  esclusione  di quello di
C.I.G.S.;  i  lavoratori  a  tempo  parziale  vengono  considerati in
frazioni  decimali  in  proporzione  al rapporto tra le ore di lavoro
previste  dal  contratto  part-time  e  quelle  fissate dal contratto
collettivo di riferimento;
si ricorda inoltre che:
    c) la  parte descrittiva del business plan deve essere trasmessa,
entro  il termine finale di cui al precedente punto 5, in originale e
copia, pena la inammissibilita' della domanda stessa;
    d) per    i   programmi   di   investimento   comportanti   spese
complessivamente    ammissibili   non   superiori   a   Euro 200.000,
indipendentemente  dal  numero  di  dipendenti  dell'impresa,  non e'
richiesto il versamento della cauzione ovvero la sottoscrizione della
fideiussione bancaria o della polizza assicurativa di cui all'art. 5,
comma 4-bis,  del  decreto  ministeriale  n.  520/1995  e  successive
modifiche e integrazioni;
    e) entro  la  data di chiusura dei termini di presentazione delle
domande,  l'impresa deve trasmettere una fotocopia del modulo e della
relativa  scheda  tecnica  alla  regione nella quale insiste l'unita'
produttiva interessata dal programma di investimenti.
  8. Le  domande istruite positivamente dalla banca concessionaria ma
non  agevolate  a  causa  delle  disponibilita' finanziarie inferiori
all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste non possono
essere  oggetto  di  inserimento  automatico o di riformulazione - ai
sensi  dell'art.  6,  comma 8, del decreto ministeriale n. 520/1995 e
successive   modifiche   e  integrazioni  -  sul  primo  bando  utile
successivo,  ordinario  o  straordinario,  della  legge  n. 488/1992;
qualora  l'impresa intendesse proporre il medesimo programma a valere
su  un  bando  della legge n. 488/1992 deve, pertanto, presentare una
nuova domanda.

    Roma, 9 dicembre 2003

                                                 Il Ministro: Marzano