Alle Imprese interessate Alle Banche concessionarie Agli Istituti collaboratori All'ABI All'ASS.I.LEA. Alla Confindustria Alla Confapi Alla Confcommercio Alla Confesercenti All'ANCE Alle Confederazioni artigiane Con decreto del 14 luglio 2003, in attuazione di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 maggio 2001, sono stati definiti i criteri per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 attraverso un bando straordinario destinato ai programmi di investimento da realizzare nelle aree depresse dei comuni delle isole minori. Il medesimo decreto ha altresi' definito la ripartizione delle risorse finanziarie tra i singoli comuni ed ha fissato i termini di presentazione delle relative domande dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di una specifica circolare ministeriale con la quale sono recepite le indicazioni dei singoli comuni in merito ai settori produttivi oggetto del suddetto bando e sono fornite le indicazioni e le precisazioni per la concreta attuazione del bando stesso. Ai fini di cui sopra, si forniscono le seguenti indicazioni. 1. Le indicazioni di ciascun comune, con riferimento al proprio territorio, in merito ai settori produttivi per i quali trova applicazione il bando ed alla conseguente ripartizione delle risorse diponibili, sono riportate nell'allegato 1. A tale riguardo, si ricorda che, qualora per un determinato comune il bando si applichi a tutti e tre i settori «Industria», «Turismo» e «Commercio», ai soli fini dell'utilizzo delle risorse assegnate al comune medesimo, non si procede alla concessione delle agevolazioni per le iniziative da agevolare parzialmente per le quali l'importo delle agevolazioni concedibili risulti inferiore al 70% di quello spettante per la dimensione dell'impresa e l'ubicazione dell'unita' produttiva, tenuto conto della tipologia del programma investimenti. 2. Per l'attuazione del bando in argomento si fa riferimento, in relazione al settore di attivita' interessato, alle circolari ministeriali n. 900315 del 14 luglio 2000 (settori industria e servizi), n. 900516 del 13 dicembre 2000 (settore turismo) e n. 900047 del 25 gennaio 2001 (settore commercio) e successive modifiche e integrazioni, alle quali si rimanda per tutto quanto non diversamente disciplinato dal citato decreto ministeriale 14 luglio 2003 e dalla presente circolare. 3. Le ulteriori attivita' ammissibili per il settore «turismo», riportate in allegato 2, sono quelle previste dal decreto del Ministro delle attivita' produttive 13 gennaio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 2003 come modificato con successivo decreto 16 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 163 del 16 luglio 2003. 4. Per il settore «commercio» - tenuto conto delle modifiche e integrazioni alle direttive per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992, introdotte con decreto del Ministro delle attivita' produttive del 24 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 dell'8 ottobre 2003 - i programmi ammissibili sono quelli riportati nell'allegato 3. 5. La domanda di agevolazioni deve essere presentata, a partire dal giorno di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino al centoventesimo giorno successivo, ad una delle banche concessionarie o ad uno degli istituti collaboratori di cui alla legge n. 488/1992, utilizzando il modulo predisposto per la richiesta delle agevolazioni della stessa legge n. 488/1992. Sul frontespizio di tale modulo le imprese devono riportare in modo chiaro e leggibile la dicitura «Bando Isole minori»; in assenza di tale indicazioni, la domanda potra' essere trattata nell'ambito di un eventuale contestuale bando ordinario. Per la compilazione della scheda tecnica e della seconda parte del business plan, qualora prevista (si veda il punto 3 delle circolari richiamate al precedente punto 2), deve essere utlizzato lo specifico sofware predisposto dal Ministero delle attivita' produttive, disponibile sul sito Internet di quest'ultimo all'indirizzo www.attivitaproduttive.gov.it 6. Non sono considerate valide le domande di agevolazione a valere sul bando di cui alla presente circolare qualora, per il medesimo programma, l'impresa istante o altra facente comunque capo ai medesimi soggetti abbia presentato o presenti una domanda di agevolazione a valere su un altro bando, ordinario o straordinario riferito alla stessa legge n. 488/1992, prima che di quest'ultima domanda non sia stata reso ufficialmente noto l'esito; resta fermo quant'altro previsto dal punto 5.1 delle circolari relative ai diversi settori ammissibili richiamate al precedente punto 2. Le agevolazioni eventualmente concesse a fronte delle domande non conformi alle presenti prescrizioni sono revocate. 7. Il modulo deve essere corredato, pena l'invalidita' della relativa domanda, di tutta la documentazione prevista, in relazione al settore di attivita', dalle predette circolari di attuazione. Si precisa che: a) ai fini del riconoscimento della maggiorazione degli indicatori prevista per i programmi gia' inseriti in un Programma integrato di sviluppo territoriale (PIST) e non agevolati (art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 14 luglio 2003), alla domanda di agevolazioni deve essere allegata una dichiarazione dell'impresa secondo lo schema di cui all'allegato 4, accompagnata da un'attestazione formale rilasciata dalla regione o dal soggetto locale competente da cui risulti che il programma di investimenti per il quale si richiedono le agevolazioni sia inserito in un PIST e che lo stesso programma non sia stato agevolato; b) ai fini del riconoscimento della maggiorazione degli indicatori prevista per i programmi con investimenti non superiori a Euro 200.000 e presentati da imprese con non piu' di nove dipendenti (art. 5, comma 5, del decreto ministeriale 14 luglio 2003), alla domanda di agevolazioni deve essere allegata una dichiarazione dell'impresa secondo lo schema di cui all'allegato 5. Al riguardo si ricorda che il computo dei dipendenti va effettuato al momento della presentazione della domanda di agevolazione, intendendosi per tale la data di sottoscrizione del modulo di domanda. Il numero di dipendenti e' rilevato con riferimento all'impresa e coincide con il numero di occupati a tempo determinato e indeterminato iscritti nel libro matricola alla predetta data di sottoscrizione del modulo di domanda, compreso il personale in C.I.G. e con esclusione di quello di C.I.G.S.; i lavoratori a tempo parziale vengono considerati in frazioni decimali in proporzione al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento; si ricorda inoltre che: c) la parte descrittiva del business plan deve essere trasmessa, entro il termine finale di cui al precedente punto 5, in originale e copia, pena la inammissibilita' della domanda stessa; d) per i programmi di investimento comportanti spese complessivamente ammissibili non superiori a Euro 200.000, indipendentemente dal numero di dipendenti dell'impresa, non e' richiesto il versamento della cauzione ovvero la sottoscrizione della fideiussione bancaria o della polizza assicurativa di cui all'art. 5, comma 4-bis, del decreto ministeriale n. 520/1995 e successive modifiche e integrazioni; e) entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, l'impresa deve trasmettere una fotocopia del modulo e della relativa scheda tecnica alla regione nella quale insiste l'unita' produttiva interessata dal programma di investimenti. 8. Le domande istruite positivamente dalla banca concessionaria ma non agevolate a causa delle disponibilita' finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste non possono essere oggetto di inserimento automatico o di riformulazione - ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto ministeriale n. 520/1995 e successive modifiche e integrazioni - sul primo bando utile successivo, ordinario o straordinario, della legge n. 488/1992; qualora l'impresa intendesse proporre il medesimo programma a valere su un bando della legge n. 488/1992 deve, pertanto, presentare una nuova domanda. Roma, 9 dicembre 2003 Il Ministro: Marzano