L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 4 dicembre 2003;
  Premesso che:
    l'art.  2, comma 12, lettera f), della legge 14 novembre 1995, n.
481  (di  seguito:  legge  n.  481/1995), prevede che l'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito:  l'Autorita) emani le
direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifichi i
costi  delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro
corretta  disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area
geografica  e per categoria di utenza, evidenziando separatamente gli
oneri  conseguenti  alla  fornitura  del servizio universale definito
dalla convenzione, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi
analoghi in altri Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati;
    il  decreto  legislativo  23 maggio  2000,  n. 164, di attuazione
della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno
del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n.
144  (di  seguito:  decreto  legislativo n. 164/2000), con l'art. 18,
comma  5,  stabilisce  che  per  i  clienti  finali con consumo annuo
superiore  a  200.000  standard  metri cubi la misurazione del gas e'
effettuata   su   base   oraria   a  decorrere  dal  1° luglio  2002;
l'Autorita',  con proprie deliberazioni, puo' prorogare, su specifica
istanza  di  imprese  di  trasporto  o  di distribuzione, il suddetto
termine  temporale, e puo' estendere l'obbligo di misurazione su base
oraria ad altre tipologie di clienti;
  Visti:
    la legge n. 481/1995;
    il decreto legislativo n. 164/2000;
    la   delibera   3 agosto   2000,   n.  149/00,  per  l'avvio  del
procedimento  per  l'adozione  di provvedimenti tra i quali quello in
attuazione dell'art. 18, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000
da  adottare  solo  in  presenza di istanza di proroga dei termini da
parte delle imprese di trasporto o di distribuzione;
    la  deliberazione  11 luglio  2002,  n.  130/02, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 180 del 2 agosto 2002 (di
seguito:  deliberazione n. 130/02) per il differimento dei termini di
avvio  della  misura  oraria del gas naturale stabiliti dall'art. 18,
comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000;
    la  deliberazione  21 dicembre  2001,  n.  311/01, pubblicata nel
supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
84 del 10 aprile 2002, recante direttiva per le separazioni contabile
e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore del
gas  ed  i relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione, con la
quale  l'Autorita'  ha  individuato  all'art. 4, comma 1, lettera g),
l'attivita'  di  misura  del gas come una delle attivita' del settore
gas;
  Considerato che:
    con deliberazione n. 130/02, l'Autorita', a seguito di istanze di
proroga  presentate  da  parte  di imprese di distribuzione e da loro
associazioni,  ha  differito al 31 dicembre 2003 l'avvio della misura
su  base  oraria  del  gas  naturale  fornito  ai clienti finali, con
consumo annuo superiore ai 200.000 standard metri cubi;
    l'avvio  della  misura  su base oraria e' rilevante ai fini della
promozione  della  concorrenza  e dell'apertura del mercato a partire
dai  clienti  finali  caratterizzati  da  consumi  annui superiori ai
200.000  standard metri cubi per potere essere estesa successivamente
ad altre tipologie di clienti finali;
    l'avvio  della  misura  su base oraria richiede la definizione di
specifiche  tecniche  di  misura,  di  manutenzione  e taratura degli
impianti  di  misura  su  base  oraria,  nonche'  la  definizione  di
modalita'  standardizzate  di  trasmissione  dei dati con effetti sul
bilanciamento delle reti di distribuzione e di trasporto;
    per  la  complessita'  della  transizione  del  mercato  del  gas
naturale  verso  una  piena  liberalizzazione  non  sono ancora stati
definiti gli aspetti tecnici di cui al precedente alinea, relativi ai
misuratori e al sistema di trasmissione dei dati di misura, che siano
da una parte standardizzati e dall'altra tengano conto delle esigenze
di tutti i soggetti interessati;
  Considerato altresi' che:
    e' pervenuta all'Autorita' da parte delle associazioni di imprese
di distribuzione del gas Anigas, Assogas e Federgasacqua, con lettera
a  firma  congiunta del 19 novembre 2003 (prot. Autorita' n. 030079),
l'istanza  di  un  ulteriore differimento rispetto al termine fissato
con la deliberazione n. 130/02;
    in   tale   istanza,   le   sopra   richiamate  associazioni,  in
rappresentanza delle imprese associate, hanno evidenziato sia aspetti
tecnici  sia  aspetti  economici  che  motivano  la  necessita' di un
ulteriore  differimento  dei  termini  di  avvio della misura su base
oraria  del gas fornito ai clienti individuati dall'art. 18, comma 5,
del  decreto  legislativo  n.  164/2000  in  modo da poterne graduare
l'avvio  in  funzione  del  livello  dei  consumi, delle modalita' di
prelievo  e  delle  caratteristiche  del  punto di misura dei clienti
finali;
  Ritenuto che:
    sia  necessario  stabilire  un  termine  entro  il  quale  vi sia
l'obbligo,  per  i  soggetti che esercitano l'attivita' di misura, di
installare  i  misuratori orari di gas naturale a partire dai clienti
finali con consumo annuo piu' elevato;
    al  fine  di consentire un processo graduale di installazione dei
misuratori  orari, si faccia riferimento ai clienti con consumo annuo
superiore a 10 (dieci) milioni di standard metri cubi;
    si  debba  pervenire  alla  definizione  degli  standard  tecnici
attraverso  il  concorso  di  tutti i soggetti interessati e che tale
impegno  richieda  un  periodo di tempo non superiore a 18 (diciotto)
mesi;
    esistano  i  presupposti  per la concessione di una proroga della
scadenza  prevista dalla deliberazione n. 130/02 per i clienti finali
con  consumo  annuo  non  superiore  a 10 (dieci) milioni di standard
metri cubi;
    sia  opportuno  che,  entro 6 (sei) mesi dalla data di entrata in
vigore   del   presente  provvedimento,  i  soggetti  che  esercitano
l'attivita' di misura del gas presentino all'Autorita' proposte circa
gli  standard tecnici che possano essere adottati per i misuratori di
gas  su  base  oraria  e per le modalita' di trasmissione dei dati di
misura,  con  indicazione dei relativi costi, nonche' un programma di
installazione graduale di tali apparecchiature;
    sulla   base   delle   proposte  di  cui  al  precedente  alinea,
l'Autorita'  definisca  il  programma di installazione dei misuratori
orari  per  i  clienti  finali  con  consumo annuo non superiore a 10
(dieci)  milioni  di  standard metri cubi e le modalita' di copertura
dei relativi costi;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni
contenute   nel  decreto  legislativo  23 maggio  2000,  n.  164,  di
attuazione  della  direttiva  98/30/CE,  recante  norme comuni per il
mercato   interno   del   gas   naturale,   e   nella   deliberazione
dell'Autorita'   per  l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito:
l'Autorita)  21 dicembre  2001, n. 311/01, pubblicata nel supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  - n. 84 del
10 aprile 2002.