Alle imprese interessate
                              Alle banche concessionarie
                              Agli istituti collaboratori
                              All'A.B.I.
                              All'ASS.I.LEA.
                              Alla Confindustria
                              Alla Confapi
                              Alla Confcommercio
                              Alla Confesercenti
                              All'Ance
                              Al   Comitato  di  coordinamento  delle
                              confederazioni artigiane
  Con  il  decreto  del Ministro delle attivita' produttive 7 ottobre
2002,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre
2002,  sono  state  apportate  modifiche  ed  integrazioni al decreto
ministeriale   3 luglio   2000,  concernente  il  testo  unico  delle
direttive  per  la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle
attivita'  produttive  nelle  aree  depresse  ai sensi della legge n.
488/1992.  Si ritiene dunque necessario fornire alcuni chiarimenti in
merito   all'applicazione   di   tali  modifiche,  nonche'  ulteriori
specifiche indicazioni operative per l'accesso alle agevolazioni.
  Ai  fini  di  cui  sopra, le modalita' di concessione ed erogazione
delle  agevolazioni  della  legge  n.  488/1992 di cui alle circolari
esplicative  n. 900315 del 14 luglio 2000 (pubblicata nel supplemento
ordinario  della  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175
del 28 luglio 2000), nel seguito indicata con circolare industria, n.
900516  del  13 dicembre  2000  (pubblicata nel supplemento ordinario
della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 9 gennaio
2001),  nel  seguito  indicata  con circolare turismo e n. 900047 del
25 gennaio  2001 (pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana n. 34 del 24 febbraio 2001), nel
seguito  indicata  con  circolare  commercio, sono modificate come di
seguito riportato.
1. Soggetti beneficiari e agevolazioni concedibili.
  1.1. Con  riferimento  al  punto  2.1  delle  circolari  industria,
turismo  e  commercio,  per  quanto riguarda la condizione di accesso
alle   agevolazioni,   prevista   dalle   disposizioni   comunitarie,
riguardante  l'ammontare  minimo  di  mezzi apportati dall'impresa in
misura  non  inferiore  al  25%  dell'importo complessivo delle spese
ammissibili,  si  precisa  che  tali  apporti,  oltre che nelle forme
previste  dal  punto  6.2  delle predette circolari, possono avvenire
anche  attraverso  il ricorso ad altre fonti di copertura finanziaria
dell'investimento,  purche'  esenti  da  qualunque  elemento di aiuto
pubblico.  Ai  fini  della verifica di tale limite del 25%, l'importo
dei    mezzi    finanziari    apportati    dall'impresa    e   quello
dell'investimento  ammissibile  alle  agevolazioni  sono  considerati
entrambi in valore nominale.
  Alla  luce  di  quanto sopra, il capitale proprio da considerare ai
fini  dell'indicatore  n. 1 non presenta piu' alcun limite inferiore,
ferma    restando    ogni   valutazione   istruttoria   della   banca
concessionaria in merito alla validita' del programma di investimenti
ed all'adeguatezza della copertura finanziaria dello stesso.
  1.2. Il punto 2.8 della circolare industria e' cosi' sostituito:
    «2.8.  Le agevolazioni concedibili consistono in un contributo in
c/impianti pari all'80% delle misure massime di cui all'allegato n. 1
approvate  dalla  Commissione  europea per l'attuazione del regime di
aiuto  di  cui  alla  legge  n.  488/1992,  articolate per dimensione
dell'impresa  beneficiaria  (piccola,  media  o grande) ed ubicazione
dell'unita'  produttiva  oggetto  del programma di investimenti. Tale
contributo  e' elevato al 90% o al 100% di dette misure massime per i
programmi     di     investimento    finalizzati,    rispettivamente,
all'ampliamento   di   un'unita'  produttiva  esistente  ovvero  alla
realizzazione  di  un nuovo impianto. Per i programmi di investimento
classificati  "grandi  progetti"",  di  cui  al successivo punto 6.1,
punto  i), le agevolazioni concedibili consistono in un contributo in
c/impianti  nei limiti delle misure massime di cui al citato allegato
n.  1.  Nel  caso  in  cui  l'unita' produttiva insista su due o piu'
territori  comunali,  anche  appartenenti a regioni diverse, ai quali
vengano  riconosciute  misure agevolative diverse, alla stessa intera
unita'  produttiva  si applica la misura relativa al comune nel quale
l'unita'  medesima  insiste  prevalentemente  (maggiore  superficie).
Limitatamente   ai   programmi  da  inserire  nelle  graduatorie  dei
cosiddetti  "grandi  progetti",  ai  fini  della determinazione delle
agevolazioni  concedibili, l'impresa deve necessariamente richiedere,
attraverso  l'indicazione  di una percentuale nella scheda tecnica di
cui  al successivo punto 5.3, la misura intera o solo una parte della
stessa (si veda anche il successivo punto 6.4)»."
  1.3. Il punto 2.5 della circolare turismo e' cosi' sostituito:
    «2.5.  Le agevolazioni concedibili consistono in un contributo in
c/impianti pari all'80% delle misure massime di cui all'allegato n. 1
approvate  dalla  Commissione  europea per l'attuazione del regime di
aiuto  di  cui  alla  legge  n.  488/1992,  articolate per dimensione
dell'impresa  beneficiaria  (piccola,  media  o grande) ed ubicazione
dell'unita'  locale  oggetto  del  programma  di  investimenti.  Tale
contributo  e' elevato al 90% o al 100% di dette misure massime per i
programmi     di     investimento    finalizzati,    rispettivamente,
all'ampliamento   di   un'unita'   locale   esistente   ovvero   alla
realizzazione  di  un nuovo impianto. Per i programmi di investimento
classificati "grandi progetti", di cui al successivo punto 6.1, punto
i),  le  agevolazioni  concedibili  consistono  in  un  contributo in
c/impianti  nei limiti delle misure massime di cui al citato allegato
n. 1. Nel caso in cui l'unita' locale insista su due o piu' territori
comunali,  anche  appartenenti  a  regioni  diverse, ai quali vengano
riconosciute  misure  agevolative  diverse, alla stessa intera unita'
locale  si  applica  la  misura relativa al comune nel quale l'unita'
medesima insiste prevalentemente (maggiore superficie). Limitatamente
ai  programmi  da  inserire  nelle graduatorie dei cosiddetti "grandi
progetti"",   ai   fini   della   determinazione  delle  agevolazioni
concedibili,  l'impresa  deve  necessariamente richiedere, attraverso
l'indicazione  di  una  percentuale  nella  scheda  tecnica di cui al
successivo  punto 5.3, la misura intera o solo una parte della stessa
(si veda anche il successivo punto 6.4)»."
  1.4. Il punto 2.5 della circolare commercio e' cosi' sostituito:
    «2.5  Le  agevolazioni concedibili consistono in un contributo in
c/impianti pari all'80% delle misure massime di cui all'Allegato n. 5
approvate  dalla  Commissione  europea per l'attuazione del regime di
aiuto  di  cui  alla  legge  n.  488/1992,  articolate per dimensione
dell'impresa  beneficiaria  (piccola,  media  o grande) ed ubicazione
dell'unita'  locale.  Tale  contributo e' elevato al 90% o al 100% di
dette  misure  massime  per  i programmi di investimento finalizzati,
rispettivamente, all'ampliamento di un'unita' locale esistente ovvero
alla  realizzazione  di  un  nuovo impianto. Nel caso in cui l'unita'
locale insista su due o piu' territori comunali, anche appartenenti a
regioni  diverse,  ai  quali  vengano riconosciute misure agevolative
diverse,  alla  stessa  intera  unita'  locale  si  applica la misura
relativa    al   comune   nel   quale   l'unita'   medesima   insiste
prevalentemente (maggiore superficie)»."
  1.5. Nel punto 2.10 delle circolari industria, turismo e commercio,
al  terzo  alinea  e' eliminata la parola «massima» e al sesto alinea
sono eliminate le parole da «e riducendo a dall'impresa».
  1.6. Nell'appendice  alle circolari industria, turismo e commercio,
nella Formula n. 2, con X deve intendersi la misura dell'agevolazione
spettante  in  relazione alla tipologia del programma di investimenti
da  agevolare,  espressa  in punti percentuali/100; il valore di X e'
pertanto  pari  ad  1 per i nuovi impianti, 0,9 per gli ampliamenti o
0,8 per tutte le altre tipologie.
2. Spese ammissibili e business plan.
  2.1. Con  riferimento  al  punto  3.9  delle  circolari industria e
turismo,   relativamente   alla  realizzazione  di  un  programma  di
investimenti  o  di  una  parte  dello  stesso  con  la modalita' del
cosiddetto  «chiavi in mano», tenuto conto che nessun contributo puo'
essere   commisurato   a   prestazioni   derivanti  da  attivita'  di
intermediazione  commerciale e/o assistenza ad appalti, si forniscono
le seguenti disposizioni, fermo restando quanto gia' disciplinato con
le circolari stesse.
  Le forniture che intervengono attraverso contratti «chiavi in mano»
devono   consentire   di   individuare   i  reali  costi  delle  sole
immobilizzazioni   tipologicamente   ammissibili   alle  agevolazioni
depurati  dalle  componenti  di  costo  di  per  se' non ammissibili.
Pertanto,  ai  fini del riconoscimento di ammissibilita' delle spese,
tali  contratti  di  fornitura  potranno essere utilmente considerati
alle seguenti ulteriori condizioni:
    il  contratto  «chiavi  in  mano»  dovra'  contenere  l'esplicito
riferimento  alla  pratica  di  agevolazioni  legge n. 488/1992; esso
dovra'  quindi  contenere  una  dichiarazione  con la quale l'impresa
beneficiaria  specifica  di  aver  richiesto  detta  fornitura per la
realizzazione,  in tutto o in parte, del programma di investimenti di
cui alla domanda di agevolazioni;
    al   contratto  di  fornitura  «chiavi  in  mano»  dovra'  essere
allegato,  formandone  parte  integrante, il prospetto dettagliato di
tutte  le  distinte  acquisizioni,  da  individuare  singolarmente  e
raggruppare  secondo  le  note  categorie  di  spesa (progettazione e
studi,  suolo,  opere  murarie  e  assimilate,  macchinari impianti e
attrezzature), con individuazione dei costi per ciascuna singola voce
di spesa;
    il general contractor dovra' impegnarsi a fornire, per il tramite
dell'impresa  beneficiaria ed a semplice richiesta di quest'ultima, o
della  Banca  concessionaria o del Ministero o di loro delegati, ogni
informazione  riguardante  le forniture dei beni e dei servizi che lo
stesso  general  contractor  acquisisce  in  relazione  alla commessa
affidatagli,  ed in particolare il nominativo dei suoi fornitori ed i
titoli  di  spesa  che  questi  emettono  nei  suoi confronti utili a
comprovare  la  natura delle forniture ed il loro costo; tale impegno
dovra'  essere  esplicitamente  riportato  nel  contratto. La mancata
ottemperanza  determina  l'automatica decadenza dai benefici di tutte
le prestazioni, di qualsiasi natura, oggetto del contratto;
    possono  essere  oggetto di agevolazione i soli contratti «chiavi
in  mano»  il  cui  general  contractor  abbia stabile organizzazione
(modello  di convenzione OCSE-articolo 5) in Italia ove dovra' essere
custodita e reperibile la predetta documentazione di spesa.
  Le  predette  disposizioni valgono per tutti i contratti non ancora
stipulati alla data di pubblicazione della presente circolare.
3. Presentazione delle domande.
  3.1. In  allegato  alle circolari industria, turismo e commercio e'
riportato  l'elenco  delle undici banche concessionarie convenzionate
con  il Ministero e degli istituti collaboratori convenzionati con le
banche  concessionarie medesime. Tenuto conto di alcuni aggiornamenti
nel  frattempo  intervenuti,  si  riporta  in allegato l'elenco delle
banche  concessionarie e degli istituti collaboratori aggiornato alla
data della presente circolare.
4. Graduatorie e concessioni provvisorie.
  4.1. Al punto 6.1 delle circolari industria e turismo, al penultimo
capoverso, dopo la parola «contrassegnato»" sono inserite le seguenti
parole:  «dal  n.  3  si  applica esclusivamente alle graduatorie dei
cosiddetti "grandi progetti"" e quello contrassegnato».
5. Revoche.
  5.1.  Con  riferimento  al  punto  9.1  delle  circolari industria,
turismo   e  commercio,  in  relazione  al  divieto  di  cumulare  le
agevolazioni  di  cui  alla  legge  n.  488/1992  con altri «aiuti di
stato»"  aventi  ad  oggetto  i  medesimi  beni  che  fruiscono delle
agevolazioni  stesse,  si  precisa  che tale divieto non riguarda gli
aiuti  concessi  secondo la regola del «de minimis» sugli stessi beni
oggetto del programma.
6. Documentazione a corredo del modulo di domanda.
  6.1.  Al punto 8) dell'allegato n. 11 della circolare industria, al
punto  11)  dell'allegato  n. 8 della circolare turismo e al punto 8)
dell'allegato  n.  12  della circolare commercio, dopo le parole «...
quello/i disponibile/i"», le parole «e la situazione patrimoniale dei
soci  riferita  agli  ultimi due anni (per le societa' di capitale, i
bilanci);»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «. In caso di societa'
deve  essere  inoltre  trasmessa  la situazione patrimoniale dei soci
(bilanci  per  le societa' di capitale), nonche' le dichiarazioni dei
redditi dei soci stessi riferite agli ultimi due anni.».
7. Ulteriori   modifiche  e  indicazioni  per  i  bandi  del  settore
industria.
  7.1. Al   punto   2.6  della  circolare  industria,  nel  penultimo
capoverso  le  parole  da  «(G.U.C.E.  C107  del  7 aprile 1998)»;" a
«(30.000  euro)»" sono sostituite dalle seguenti: « (G.U.C.E. C70 del
19 marzo 2002)» .
  7.2. Al punto 6.1, quinto capoverso della circolare industria, dopo
le  parole «di cui alle precedenti lettere a) e b)» sono eliminate le
seguenti  parole: "«, e di una limitazione del 5% nei confronti delle
imprese  operanti  nei  settori  dei servizi» e dopo le parole «della
medesima  graduatoria»  sono eliminate le seguenti parole «; nel caso
di   graduatorie   speciali  per  settori,  in  considerazione  della
particolarita'  delle  stesse,  le  imprese  di servizi eventualmente
indicate dalla regione non saranno soggette alla predetta limitazione
del 5%».
  7.3.  A partire dalla data di apertura dei termini di presentazione
delle  domande  relative  al primo bando di attuazione per le imprese
artigiane,   con   le   modalita'  semplificate  di  cui  al  decreto
ministeriale  21 novembre  2002 (G.U.R.I. n. 38 del 15 febbraio 2003)
ed  alla circolare ministeriale n. 946364 del 7 ottobre 2003 (S.O. n.
168  alla  G.U.R.I.  n.  261  del  10 novembre  2003),  le domande di
agevolazione  rispondenti ai relativi requisiti di ammissibilita' non
possono  essere  presentate  - anche se a titolo di riformulazione ai
sensi  dell'art.  6,  comma  8,  del regolamento - a valere sul bando
ordinario del settore industria".
  7.4. Per  le  domande rispondenti ai requisiti di ammissibilita' di
cui   al   precedente   punto  7.3  eventualmente  presentate  ovvero
riformulate  o  inserite automaticamente sul bando ordinario del 2003
del  settore  «industria»"  (17°  bando)  anteriormente  alla data di
apertura  del primo bando relativo alle imprese artigiane, le imprese
interessate possono decidere se mantenere le domande stesse sul bando
ordinario  ovvero  se ripresentarle, necessariamente con le modalita'
previste  dalla  suddetta circolare e nei termini previsti, sul bando
per  le  imprese  artigiane; in quest'ultimo caso, si considera quale
data di presentazione della domanda, quella della domanda originaria.
Alla  suddetta  ripresentazione si deve necessariamente ricorrere per
le  domande  per  le quali l'impresa, alla data di apertura del primo
bando   per   le   imprese   artigiane,  non  ha  ancora  provveduto,
ricorrendone  le  condizioni,  alla  riformulazione o all'inserimento
automatico. Ai fini di cui sopra, l'impresa interessata alla suddetta
ripresentazione deve:
    a)   presentare   alla   banca   concessionaria   o  all'istituto
collaboratore  destinatario  della  domanda  originaria,  entro e non
oltre  il  termine  finale di presentazione delle domande relativo al
bando  ordinario  del  2003  del  settore  «industria», una specifica
istanza  di  ritiro  della  domanda stessa; la banca concessionaria o
l'istituto  collaboratore  provvede  ad  attestare tempestivamente ad
Artigiancassa  S.p.a.  la  data  di  presentazione  di  detta domanda
originaria, allegando copia del relativo modulo;
    b)  allegare  alla  domanda  ripresentata sul bando relativo alle
imprese  artigiane  copia dell'istanza di cui alla precedente lettera
a).
      Roma, 5 dicembre 2003
                             Il Ministro
                     delle attivita' produttive
                               Marzano