IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  CEE  n.  2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
  Vista   la   domanda  presentata  dal  Consorzio  di  tutela  e  la
valorizzazione  dell'olio extravergine d'oliva Cartoceto, con sede in
Cartoceto  (Pesaro),  piazza  Garibaldi  n.  1, intesa ad ottenere la
registrazione   della  denominazione  «Cartoceto»  riferita  all'olio
extravergine  di  oliva,  ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento
2081/92;
  Vista  la  nota  protocollo  n.  662882 del 27 dicembre 2002 con la
quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che
la  predetta  domanda  soddisfi  i requisiti indicati dal regolamento
comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la
predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione
pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista   l'istanza  con  la  quale  il  Consorzio  di  tutela  e  la
valorizzazione  dell'olio  extravergine d'oliva Cartoceto, ha chiesto
la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5
del  predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato all'art. 1,
paragrafo   2  del  regolamento  (CE)  n.  535/97  sopra  richiamato,
espressamente  esonerando  lo Stato italiano, e per esso il Ministero
delle  politiche  agricole e forestali, da qualunque responsabilita',
presente  e  futura,  conseguente  all'eventuale  accoglimento  della
citata  istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la
stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a
titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1, paragrafo 2, del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione della denominazione «Cartoceto»
riferita  all'olio  extravergine  di oliva, in attesa che l'organismo
comunitario    decida   sulla   domanda   di   riconoscimento   della
denominazione di origine protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio di tutela e
la  valorizzazione dell'olio extravergine d'oliva Cartoceto, assicuri
la  protezione  a  titolo  transitorio  e  a  livello nazionale della
denominazione  «Cartoceto»  riferita  all'olio extravergine di oliva,
secondo  il  disciplinare  di  produzione  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - serie generale - n. 240 del
12 ottobre 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  ai  sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE)
n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art.
1,  paragrafo  2,  del  regolamento  (CE) n. 535/97 del Consiglio del
17 marzo  1997,  alla  denominazione  «Cartoceto»  riferita  all'olio
extravergine di oliva.