IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  2446/2000  della  Commissione del
6 novembre  2000,  relativo alla registrazione della denominazione di
origine protetta «Chianti Classico» riferita all'olio extravergine di
oliva, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92
del Consiglio;
  Visto   il  decreto  ministeriale  16 ottobre  2003  con  il  quale
l'organismo  di  controllo designato «Camera di commercio, industria,
agricoltura  e  artigianato  di  Firenze»  e'  stato  autorizzato  ad
effettuare i controlli sulla citata denominazione, ai sensi dell'art.
10 del citato regolamento (CE) n. 2081/92;
  Vista   l'istanza   presentata   dal   Consorzio  di  tutela  della
denominazione di origine protetta olio extra vergine di oliva Chianti
Classico,  con  sede  in  San  Casciano in Val di Pesa (Firenze), via
Scopetti  n.  155, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione della denominazione di origine protetta «Chianti Classico»
riferita  all'olio  extravergine di oliva, nel quadro della procedura
prevista dall'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Vista  la  nota  protocollo  n.  66148 del 26 novembre 2003, con la
quale  il  Ministero  delle politiche agricole e forestali, ritenendo
che  la  modifica  di  cui  sopra  rientri nelle previsioni di cui al
citato  art.  9  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  ha notificato
all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;
  Vista  l'istanza  del  7 novembre  2003,  con la quale il Consorzio
richiedente  la  modifica  in  argomento  ha  chiesto la protezione a
titolo  transitorio  della  stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto
regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2,
del  regolamento  (CEE)  n.  535/97  sopra  richiamato, espressamente
esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita',  presente  e
futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento della citata
domanda   di   modifica   del   disciplinare   di   produzione  della
denominazione  di  origine protetta, ricadendo la stessa sui soggetti
interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1, paragrafo 2, del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;
  Considerato  che  l'organismo  di  controllo  designato  «Camera di
commercio,  industria,  agricoltura  e  artigianato  di  Firenze»  ha
predisposto  un  piano  dei  controlli  che  recepisce  le modifiche,
notificata  all'organismo comunitario con la citata nota n. 66148 del
26 novembre 2003;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  dell'art.  14  della  legge n. 526/1999, si e' avvalso del
gruppo tecnico di valutazione;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della denominazione di origine
protetta  «Chianti Classico» riferita all'olio extravergine di oliva,
in  attesa  che  l'organismo  comunitario  decida  sulla  domanda  di
modifica in argomento;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata  dal Consorzio sopra
citato,  assicuri  la  protezione  a  titolo  transitorio e a livello
nazionale  dell'adeguamento  del  disciplinare  di  produzione  della
denominazione   di   origine  protetta  «Chianti  Classico»  riferita
all'olio  extravergine  di oliva, secondo la modifica richiesta dallo
stesso,  e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  -  serie generale - n. 226 del 29 settembre 2003, in attesa
che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  accordata  la  protezione  a  titolo  transitorio a livello
nazionale,  ai  sensi dell'art. 9, paragrafo 5, del regolamento (CEE)
n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art.
1,  paragrafo  2,  del  regolamento  (CE) n. 535/97 del Consiglio del
17 marzo  1997,  alla modifica, chiesta dal Consorzio di tutela della
denominazione di origine protetta olio extra vergine di oliva Chianti
Classico,  al  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di
origine protetta «Chianti Classico» riferita all'olio extravergine di
oliva, registrata con regolamento (CE) n. 2446/2000 della Commissione
del  6 novembre  2000,  ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento
(CEE)  n.  2081/92  notificata  al competente organismo comunitario e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 226 del 29 settembre 2003.