IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Vista l'istanza della sig.ra Schuck Anja, nata il 29 giugno 1971 a Berlino (Germania), cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Rechtsanwaltin» - rilasciatole in data 3 giugno 1999 dalla «Kammergerichts» di Berlino - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»; Considerato inoltre che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Rechtsloissenschaften» conseguito presso la «Freie Universitat» di Berlino il 28 marzo 1996; Considerato altresi' che e' stata iscritta alla «Rechtsanwaltskammer» di Berlino fino al 15 dicembre 1999; Considerato comunque che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante; Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 30 ottobre 2003; Considerato il parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Schuck Anja, nata il 29 giugno 1971 a Berlino (Germania), cittadina tedesca, sono riconosciuti il titolo professionale di «Rechtsanwaltin» e il titolo accademico di cui in premessa quali titoli validi per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».