IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  CEE n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto  il  regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  CEE  n.  2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
  Vista   la   domanda   presentata   dal  comitato  promotore  della
valorizzazione  dell'olio  di  oliva  extra  vergine  di  Trieste c/o
C.C.I.A.A. di Trieste, con sede in Trieste, piazza della Borsa n. 14,
intesa  ad  ottenere  la registrazione della denominazione «Tergeste»
riferita  all'olio  extravergine  di  oliva, ai sensi dell'art. 5 del
citato regolamento n. 2081/92;
  Vista  la  nota protocollo n. 65245 del 2 ottobre 2002 con la quale
il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali ritenendo che la
predetta  domanda  soddisfi  i  requisiti  indicati  dal  regolamento
comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la
predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione
pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista   l'istanza   con   la  quale  il  comitato  promotore  della
valorizzazione  dell'olio  di  oliva  extra  vergine  di  Trieste, ha
chiesto  la  protezione  a  titolo transitorio della stessa, ai sensi
dell'art.  5  del  predetto regolamento CEE n. 2081/92 come integrato
all'art.   1,  paragrafo  2,  del  regolamento  CE  n.  535/97  sopra
richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il
Ministero   delle   politiche  agricole  e  forestali,  da  qualunque
responsabilita',   presente   e   futura,  conseguente  all'eventuale
accoglimento  della  citata  istanza  della  denominazione di origine
protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati
che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1, paragrafo 2, del citato
regolamento CE n. 535/97 del Consiglio;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della denominazione «Tergeste»
riferita  all'olio  extravergine  di oliva, in attesa che l'organismo
comunitario    decida   sulla   domanda   di   riconoscimento   della
denominazione di origine protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento  della domanda avanzata dal comitato promotore
della  valorizzazione  dell'olio  di  oliva extra vergine di Trieste,
assicuri  la  protezione  a  titolo transitorio e a livello nazionale
della  denominazione  «Tergeste»  riferita  all'olio  extravergine di
oliva,  secondo  il  disciplinare di produzione allegato alla nota n.
65245 del 2 ottobre 2002, sopra citata;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  al sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento CEE n.
2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1,
paragrafo  2, del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo
1997, alla denominazione «Tergeste» riferita all'olio extravergine di
oliva.