IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  CEE n. 208 1/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto  il  regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  CEE  n.  2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
  Vista   la  domanda  presentata  dalla  cooperativa  «Altopiano  di
Navelli»  S.r.l.,  con  sede  in  Civitaretenga (L'Aquila), intesa ad
ottenere    la    registrazione    della   denominazione   «Zafferano
dell'Aquila», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92;
  Vista  la  nota  protocollo  n.  60835 dell'11 febbraio 2003 con la
quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che
la  predetta  domanda  soddisfi  i requisiti indicati dal regolamento
comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la
predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione
pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista  l'istanza con la quale la cooperativa «Altopiano di Navelli»
S.r.l.,  ha  chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa,
ai  sensi  dell'art.  5  del  predetto  regolamento  CEE 2081/92 come
integrato all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CE n. 535/97 sopra
richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il
Ministero   delle   politiche  agricole  e  forestali,  da  qualunque
responsabilita',   presente   e   futura,  conseguente  all'eventuale
accoglimento  della  citata  istanza  della  denominazione di origine
protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati
che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1, paragrafo 2, del citato
regolamento CE n. 535/97 del Consiglio;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della denominazione «Zafferano
dell'Aquila»,  in  attesa  che  l'organismo  comunitario decida sulla
domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,   in  accoglimento  della  domanda  avanzata  dalla  cooperativa
«Altopiano  di  Navelli»  S.r.l.,  assicuri  la  protezione  a titolo
transitorio  e  a  livello  nazionale  della denominazione «Zafferano
dell'Aquila»,  secondo  il  disciplinare  di produzione allegato alla
nota n. 60835 dell'11 febbraio 2003, sopra citata;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento CEE n.
2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1,
paragrafo  2, del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo
1997, alla denominazione «Zafferano dell'Aquila».