IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                      per le politiche fiscali
  Visto   il   decreto-legge   10 dicembre   2003,  n.  341,  recante
disposizioni  urgenti  in  materia  di  servizio  di  riscossione dei
versamenti unitari;
  Visto  l'art.  1,  comma  1,  del predetto decreto-legge n. 341 del
2003,  ai  sensi  del  quale  le  banche  che,  nell'anno 2002, hanno
riscosso  importi  complessivamente  maggiori  di 500 milioni di euro
sono  tenute  al  versamento,  entro  il 29 dicembre 2003, dell'1 per
cento delle somme riscosse nello stesso anno 2002;
  Visto  il  comma  4 dello stesso art. 1, che prevede che il mancato
versamento   da  parte  delle  banche  delle  somme  dovute  comporta
l'immediata  cessazione  di  efficacia delle convenzioni stipulate ai
sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 241 del 1997;
  Visto  il  successivo  comma  5  che  prevede  che  con decreto del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanarsi  entro  il
15 dicembre  di  ciascun  anno, e' stabilito l'importo dovuto da ogni
banca  e  con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
da  emanarsi  entro lo stesso termine, sono stabilite le modalita' di
versamento, nonche' ogni altra regola tecnica necessaria;
  Considerato che occorre pertanto procedere, ai sensi del richiamato
art.   1,   comma   5,   del   decreto-legge   n.   341   del   2003,
all'individuazione  delle  banche tenute al versamento da effettuarsi
entro il 29 dicembre 2003, nonche' dei relativi importi dovuti;
  Considerato che le banche tenute al versamento entro il 29 dicembre
2003  sono  individuate  in  ragione  del  rilevato superamento della
soglia  costituita  dall'ammontare  di  500  milioni di euro di somme
riscosse  da  parte  delle  corrispondenti realta' aziendali operanti
nell'anno 2002;
  Visti  i dati delle somme riscosse da ciascuna banca nell'anno 2002
ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997;
  Visti  gli  articoli 3,  14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio
1993,  n.  29, recanti disposizioni relative all'individuazione della
competenza ad emettere gli atti delle pubbliche amministrazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Gli  importi  da  versarsi  entro il 29 dicembre 2003, ai sensi
dell'art.  1  del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, pari all'1%
delle  somme  riscosse nell'anno 2002, sono determinati, per ciascuna
banca,  nella  misura  indicata  nella  tabella in allegato A, che fa
parte integrante del presente decreto.
  Il  presente  decreto sara' inviato agli organi di controllo per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 15 dicembre 2003
                                   Il capo del Dipartimento: Manzitti
Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2003
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  7
Economia e finanze, foglio n. 108