IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79,  modificato  dall'art.  1-quinquies,  comma  5, del decreto-legge
29 agosto  2003,  n.  239,  convertito,  con  modificazioni, in legge
27 ottobre  2003, n. 290, il quale prevede che, con provvedimento del
Ministro   delle   attivita'   produttive   e   sentito   il   parere
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas, sono individuate
modalita'  e  condizioni  delle  importazioni  nel caso che risultino
insufficienti  le capacita' di trasporto disponibili, tenuto conto di
un'equa  ripartizione  complessiva  tra  mercato  vincolato e mercato
libero;
  Visto l'art. 35, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nel
quale  si  prevede  che,  fatta  salva  la  capacita' impegnata per i
contratti esistenti nonche' per l'importazione dell'energia elettrica
destinata al mercato vincolato, al fine di garantire la sicurezza del
sistema  elettrico  nazionale,  in presenza di capacita' di trasporto
disponibile  insufficiente  rispetto  alla  domanda, hanno diritto ad
un'assegnazione  prioritaria  della medesima capacita', sulla base di
bande  di  capacita'  di  dimensione non inferiore a 10 MW, i clienti
idonei  direttamente  connessi  alla  rete  di trasmissione nazionale
nonche'   i   clienti   idonei  dotati,  in  ogni  singolo  sito,  di
apparecchiature  di  distacco  del  carico  conformi  alle specifiche
tecniche  definite  dal gestore della rete di trasmissione nazionale,
che  siano  in  grado  di assicurare il servizio di interrompibilita'
istantanea  del  carico  per  la  potenza richiesta, ovvero i clienti
idonei  o  finali  ed  i  consorzi  di  clienti  finali  in  grado di
assicurare il completo utilizzo della capacita' assegnata, sulla base
anche  di  contratti  pluriennali  di  fornitura, per almeno l'80 per
cento  delle  ore  annue.  Lo  stesso comma 1 attribuisce al Ministro
delle   attivita'  produttive  il  compito  di  definire  con  propri
provvedimenti  le  quote  di  capacita' riservate per le assegnazioni
prioritarie sopracitate;
  Visto  il  medesimo art. 35, comma 2, della legge 12 dicembre 2002,
n.  273,  secondo  cui i contratti di fornitura stipulati dai clienti
aventi   i   requisiti   indicati   al  comma  1  non  sono  soggetti
all'autorizzazione   prevista  dall'art.  6,  comma  2,  del  decreto
legislativo  n.  79/1999  e  ad  essi  non si applica quanto previsto
all'art.  6,  comma  3,  del  medesimo decreto, nonche' le successive
modifiche all'art. 6 del decreto legislativo n. 79/1999 apportate con
l'art.   1-quinquies   del  decreto-legge  29 agosto  2003,  n.  239,
convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2003, n. 290;
  Tenuto  conto  dei  principi della direttiva europea 2003/54/CE del
Parlamento  europeo  e  del Consiglio del 26 giugno 2003, da recepire
entro  il  1° luglio  2004,  in  materia  di  criteri  di  gestione e
assegnazione   della  capacita'  di  interconnessione,  e  di  quanto
previsto dall'art. 9 del regolamento (CE) n. 1128/2003 del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio del 26 giugno 2003, efficace a partire dal
1° luglio    2004,    secondo   cui   le   autorita'   nazionali   di
regolamentazione  garantiscono,  tra l'altro, il rispetto delle norme
del  regolamento  medesimo  in  materia di gestione della congestione
sull'interconnessione tra Stati membri, instaurando adeguate forme di
cooperazione con la Commissione europea;
  Tenuto conto che:
    sulla  base  delle  modalita'  di assegnazione delle capacita' di
trasporto  per  gli anni 2002 e 2003, disposte rispettivamente con le
deliberazioni  n.  301/01  e  n.  190/02 dell'Autorita' per l'energia
elettrica  e  il gas, risultano gia' assegnate dal Gestore della rete
di   trasmissione  nazionale  SpA,  per  contratti  con  clausola  di
interrompibilita' istantanea del carico, una quota della capacita' di
trasporto  sulla  rete  di  interconnessione  pari  a  600 MW, per il
triennio  2002-2004,  nonche'  un'ulteriore quota di capacita' pari a
600 MW, per il biennio 2003 -2004;
    le  citate modalita' di assegnazione hanno recepito, tra l'altro,
la   richiesta   del  Gestore  della  rete,  avanzata  con  nota  del
29 novembre  2001,  di  poter  disporre, a livello nazionale e per un
periodo  di  almeno  tre anni a partire dal 2002, di circa 1000 MW di
potenza suscettibile di distacco istantaneo di carico al fine del suo
utilizzo  nella  gestione,  unitamente  alle  risorse di generazione,
della  riserva  di  sistema, secondo modalita' adeguate a minimizzare
gli oneri del sistema;
  Tenuto conto, inoltre, che:
    con  nota ministeriale del 20 ottobre 2000 (prot. n. 2913), si e'
disposta  una riserva a favore della Repubblica di San Marino, per il
periodo   2001-2010,   di   una   quota  di  capacita'  di  trasporto
sull'interconnessione incrementata rispetto all'anno precedente di un
valore comunicato al Gestore della rete dalla medesima Repubblica;
    con nota ministeriale del 29 novembre 2001 (prot. n. 3766), si e'
disposta  una riserva a favore dello Stato della Citta' del Vaticano,
per  il  periodo  2002-2011, di una quota della capacita' disponibile
nella misura massima di 50 MW;
  Vista  la  lettera  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
del  16 luglio  2003  con la quale sono avanzate considerazioni sulle
linee  attuative,  per  l'anno  2004,  delle  disposizioni in materia
introdotte dalla citata legge n. 273/2002 nonche' dal regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  Vista  la  lettera del Gestore della rete di trasmissione nazionale
SpA del 25 settembre 2003, con cui detta societa':
    ha  comunicato  a questo Ministero ed all'Autorita' per l'energia
elettrica  e il gas il valore della capacita' massima di importazione
relativa  alla  frontiera  settentrionale,  definito pari a 6.500 MW,
riservando  ad  una  successiva  comunicazione  la suddivisione delle
capacita' di transito sulle singole frontiere;
    ha  segnalato l'esigenza di incrementare la sicurezza del sistema
elettrico   italiano,   proponendo   di  destinare  la  capacita'  di
importazione incrementale assegnabile sul lato italiano, nella misura
di  100  MW,  a  clienti  in  grado  di  assicurare  il  servizio  di
interrompibilita'  istantanea  del  carico,  con  una  quota di 40 MW
destinata  a  clienti  della  medesima categoria situati in Sardegna,
area  caratterizzata  da  una  maggiore  necessita'  del  servizio di
interrompibilita';
    ha   altresi'   proposto  di  potenziare  anche  il  servizio  di
interrompibilita'  con preavviso, indicando un fabbisogno dell'ordine
di 2500 MW dei quali 80 MW da localizzarsi in Sardegna;
  Vista  la successiva lettera del Gestore della rete di trasmissione
nazionale  SpA  del 5 dicembre 2003 con la quale si comunica che, per
un  periodo  di  tempo  limitato  ed in attesa della realizzazione di
alcune  azioni,  proposte dallo stesso Gestore agli operatori di rete
dei  Paesi  confinanti  e  gia' concordate con alcune parti, si rende
opportuno  adottare  un  criterio  di sicurezza per la determinazione
delle  massime capacita' di trasporto in importazione sulle frontiere
settentrionali  piu'  severo  rispetto  a  quello adottato negli anni
precedenti  che  comporta  una  riduzione  a 6.050 MW della capacita'
massima,  modulata  nei  periodi  diurno  e  notturno, sulle medesime
frontiere  e,  quindi,  delle  capacita' assegnabili per i primi mesi
dell'anno  2004, nei termini sotto specificati e secondo le capacita'
individuabili per singola frontiera:

=====================================================================
                   |  Francia  |  Svizzera  |  Austria  |  Slovenia
=====================================================================
 inverno-giorno    |   2650    |    2800    |    220    |    380
 inverno-notte     |   2450    |    1600    |    180    |    320
 estate-giorno     |   2400    |    1950    |    200    |    300
 estate-notte      |   2250    |    1550    |    180    |    270

  Vista  l'ulteriore  lettera  del Gestore della rete di trasmissione
nazionale SpA dell'11 dicembre 2003 avente per oggetto il servizio di
interrompibilita',  nella quale si conferma l'esigenza di disporre di
tale  servizio per un periodo di tempo valutabile in almeno tre anni,
in  relazione  all'aumento  dei  consumi  elettrici e alle previsioni
sull'andamento  del parco di generazione;   Considerato che l'avvio a
breve  del  mercato dell'energia elettrica e dei connessi mercati dei
servizi  rende  opportuno inquadrare il servizio di interrompibilita'
nell'ambito  dell'organizzazione  dell'attivita'  di dispacciamento e
nella  regolamentazione  del sistema di remunerazione della capacita'
produttiva  e  che  un  indirizzo  in  tal  senso  e'  stato  rivolto
all'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas in data 5 dicembre
2003,   in   modo   che   la   stessa   possa   tenerne  conto  nella
regolamentazione tecnica al riguardo;
  Vista   la   deliberazione   n.   151/03   del   12 dicembre   2003
dell'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas, confermata in data
17 dicembre  2003,  recante  disposizioni  urgenti transitorie per la
remunerazione  del  servizio  di  interrompibilita'  istantanea e con
preavviso  dei  prelievi  di  energia  elettrica,  che  disciplina le
modalita'  di  remunerazione  del  citato  servizio  per  il triennio
2004-2006;
  Considerato che, in base alla citata delibera n. 151/03, l'adesione
volontaria   al  nuovo  sistema  di  remunerazione  del  servizio  di
interrompibilita'  da  parte dei soggetti assegnatari per l'anno 2004
di  bande  di capacita' di trasporto richiedera' la rinuncia da parte
degli  stessi  soggetti,  per  la medesima potenza interrompibile, ai
diritti  derivanti da tale assegnazione, comunicando tale rinuncia al
Gestore  della  rete  di  trasmissione nazionale prima della prevista
pubblicazione  da  parte del medesimo Gestore dei valori di capacita'
di trasporto assegnabile su base annuale per l'anno 2004, rendendo in
tal  modo  disponibile  per l'assegnazione una capacita' di trasporto
aggiuntiva  rispetto  a  quella  attualmente  individuata dal Gestore
della rete;
  Vista  la successiva lettera del Gestore della rete di trasmissione
nazionale  SpA  del  16 dicembre 2003, relativa sempre alla fornitura
del  servizio  di  interrompibilita',  con la quale si precisa che il
fabbisogno,  ai  fini di garantire la sicurezza del sistema elettrico
italiano,  ammonta a 1.750 MW di interrompibilita' istantanea e 1.750
di interrompibilita' con preavviso per una durata di tre anni;
  Considerato, inoltre, che:
    in   coerenza  con  il  principio  dell'equa  ripartizione  della
capacita'  di  trasporto  complessiva tra mercato vincolato e mercato
libero  di  cui  all'art.  10,  comma  2,  del decreto legislativo n.
79/1999 ed al netto delle riserve della medesima per gli Stati di cui
al  precedente considerato, e' considerata adeguata l'assegnazione al
mercato  vincolato  di  una  quota  di capacita' di trasporto su base
annuale  pari  a  2000  MW,  calcolata  tenuto conto della precedente
attribuzione per l'anno 2003 di 2200 MW e della potenziale domanda di
energia  elettrica  che  sui  due  mercati  si potra' manifestare nel
prossimo  anno,  in  corrispondenza  della  riduzione della soglia di
consumi  per  l'acquisizione della qualifica di cliente idoneo finale
di  cui  all'art.  21,  comma  1, lettera b), della direttiva europea
2003/54/CE;
    la  capacita'  di  trasporto  pari a 2000 MW di cui al precedente
alinea  risulta necessaria per l'esecuzione dei contratti pluriennali
di  fornitura  dall'estero  stipulati  anteriormente  alla  data  del
19 febbraio  1997, al fine dell'importazione di energia elettrica per
il mercato vincolato;
    una   quota   della   capacita'  di  trasporto  che  si  rendera'
disponibile  a  seguito delle eventuali rinunce da parte dei soggetti
attualmente  assegnatari  di  capacita'  di trasporto per l'anno 2004
potra'   essere   assegnata   al  mercato  vincolato,  in  base  alle
disposizioni  di  cui  al  presente  decreto,  con  la  finalita'  di
compensare i maggiori oneri derivanti dall'istituzione del sistema di
remunerazione del servizio di interrompibilita';
  Ritenuto  di dover definire con il presente decreto le modalita' ed
i    criteri    generali   di   assegnazione   della   capacita'   di
interconnessione  a  garanzia della sicurezza e dell'economicita' del
sistema e delle forniture ai clienti del mercato vincolato, ritenendo
che per quanto non disposto dal presente decreto provveda l'Autorita'
per  l'energia  elettrica  e  il  gas  previa conclusione, secondo la
prassi  maturata negli anni precedenti, dei necessari accordi con gli
organismi  competenti degli Stati con i quali esiste interconnessione
con il sistema elettrico nazionale;
  Ritenuto  necessario  tenere  conto,  nell'individuare le capacita'
utilizzabili   a   partire  dal  1° gennaio  2004,  della  temporanea
riduzione della capacita' di trasporto di cui alla citata lettera del
Gestore  della  rete  di  trasmissione  nazionale,  ferma restando la
successiva utilizzazione anche della rimanente capacita' di trasporto
a  seguito  di nuova comunicazione da parte dello stesso Gestore, che
dara'  atto del raggiungimento delle garanzie di sicurezza richieste,
per   la  quale  potranno  essere  emanate  disposizioni  integrative
rispetto  a  quanto  gia' disposto con il presente decreto, per tener
conto  della  ripartizione  della  rimanente  capacita'  per  singola
frontiera;
  Visto il parere sullo schema di decreto espresso dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas con la delibera n. 142/03, trasmessa con
lettera  del  12 dicembre  2003,  subordinatamente  a quanto indicato
nella  stessa  delibera,  e con la delibera n. 154/03 del 17 dicembre
2003;
  Vista la lettera del 12 dicembre 2003 con la quale il Gestore della
rete di trasmissione nazionale SpA:
    comunica  di  aver  raggiunto  l'accordo  anche con gli operatori
elvetici  relativamente  alle  capacita' di trasporto temporaneamente
ridotte,  nella  misura  gia'  indicata  nella  citata  lettera del 5
dicembre 2003;
    precisa  la suddivisione della capacita' massima di trasporto tra
le   due   frontiere   settentrionali,   nella  misura  di  5.800  MW
(inverno-giorno) sulla frontiera nord-ovest e 700 MW (inverno-giorno)
sulla  frontiera  nord-est,  facendo presente che non e' ancora stato
raggiunto  un  accordo  tra  le  parti relativamente all'attribuzione
della  suddetta  capacita'  sulle  singole  frontiere  che  consenta,
quindi,  di determinare il valore della capacita', ulteriore rispetto
a  quella  temporaneamente  ridotta,  assegnabile  dall'Italia  sulla
frontiera nord-ovest;
    fa  presente  tuttavia  che  il valore minimo di tale incremento,
sulla base delle attuali proposte formulate dagli operatori dei paesi
confinanti  sulla  frontiera  nord-ovest,  e' individuabile in 190 MW
(inverno-giorno) e 990 (inverno-notte);
  Ritenuto  opportuno,  cosi'  come espresso nella citata delibera n.
142/03   dell'Autorita',  al  fine  di  dare  maggior  certezza  agli
operatori,  prevedere  disposizioni per l'assegnazione, da effettuare
entro  il 31 dicembre 2003, della capacita' di trasporto nella misura
temporaneamente  ridotta  nonche' della capacita' incrementale minima
assegnabile  dall'Italia  sulla  frontiera  nord-ovest,  nella misura
sopraindicata, e di quella incrementale assegnabile dall'Italia sulla
frontiera  nord-est,  nella  misura  di  50  MW,  ferma  restando  la
sospensione   dell'utilizzo   di  tale  capacita'  incrementale  sino
all'implementazione  delle  misure  atte  a mantenere la sicurezza di
funzionamento  dei  sistemi  elettrici  interconnessi, che si presume
debba avvenire prima del 1° luglio 2004, e fatte salve l'attribuzione
per   frontiera  e  la  possibile  assegnazione  di  eventuale  altra
capacita'   incrementale,   sulla  base  degli  accordi  che  saranno
raggiunti con gli operatori dei Paesi confinanti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.  Ai  fini  del  presente  provvedimento si applicano le seguenti
definizioni:
    assegnazione e' l'attribuzione di diritti di utilizzo di porzioni
di  capacita'  di  trasporto  su  una  frontiera  elettrica,  al fine
dell'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica;
    assegnatario  e' il soggetto cui sono stati attribuiti diritti di
utilizzo di capacita' di trasporto in esito all'assegnazione;
    Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
    capacita'  di  trasporto  e'  la massima potenza destinabile, con
garanzia   di  continuita'  di  utilizzo,  all'esecuzione  di  scambi
transfrontalieri di energia elettrica tra uno o piu' Stati confinanti
e l'Italia. La capacita' di trasporto viene univocamente definita con
riferimento  ai  singoli  Stati  confinanti,  al  flusso  di  energia
elettrica  in  ingresso  (importazione)  o  in  uscita (esportazione)
nel/dal  sistema  elettrico  nazionale,  nonche'  ad  un  predefinito
orizzonte temporale;
    contratti  pluriennali  sono i contratti di fornitura pluriennali
vigenti  al  19 febbraio  1997,  data  di  entrata  in  vigore  della
direttiva europea 96/92/CE;
    frontiera  elettrica  e'  l'insieme  delle  linee  elettriche  di
trasporto  che  connettono la rete di trasmissione nazionale ad una o
piu'   reti   di   trasmissione  appartenenti  ad  un  singolo  Stato
confinante;
    frontiera meridionale e' la frontiera elettrica con la Grecia;
    frontiera  nord-ovest e' l'insieme delle frontiere elettriche con
la Francia e con la Svizzera;
    frontiera  nord-est  e'  l'insieme delle frontiere elettriche con
l'Austria e con la Slovenia;
    frontiere  settentrionali  sono  la  frontiera  nord-ovest  e  la
frontiera nord-est;
    GRTN e' il Gestore della rete di trasmissione nazionale SpA;
    servizio   di  interrompibilita'  istantanea  del  carico  e'  il
servizio  fornito  dalle  utenze  connesse  a  reti  con  obbligo  di
connessione  di  terzi  dotate, in ogni singolo punto di prelievo, di
apparecchiature  di  distacco  del  carico  conformi  alle specifiche
tecniche  definite  dal  GRTN  e disponibili a distacchi di carico in
tempo  reale,  attuabili  in  frazioni  di  secondo  con le modalita'
definite dal medesimo GRTN;
    Stato  confinante  e' qualunque Stato la cui rete di trasmissione
e' interconnessa alla rete di trasmissione nazionale;