IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                      per le politiche fiscali
                           di concerto con
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

  Visto  il  testo  unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131;
  Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni  e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 346;
  Visto  l'art.  3,  comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
recante  «Misure  di  razionalizzazione  della  finanza pubblica» che
demanda  al  Ministro  delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica l'adeguamento
delle  modalita'  di  calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle
rendite  o  pensioni, in ragione della modificazione della misura del
saggio legale degli interessi;
  Visti  gli  articoli 23,  24,  25  e  26  del  decreto  legislativo
30 luglio  1999, n. 300, concernenti l'istituzione e l'organizzazione
del Ministero dell'economia e delle finanze;
  Visto  il  decreto  1° dicembre  2003  del Ministro dell'economia e
delle  finanze  con  il  quale  la  misura del saggio degli interessi
legali  di  cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata al 2,5 per
cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2004;
  Visto  l'art.  13  della  legge  8 maggio 1998, n. 146, e l'art. 4,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2001, n.
107;
  Visto  il  decreto  del Ministero dell'economia e delle finanze del
21 novembre 2001;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Il  valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere
a)  e b), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica
26 aprile  1986,  n.  131,  e successive modificazioni, relativo alla
determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o
pensioni, e' fissato in quaranta volte l'annualita'.
  2.  Il  valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1, lettere
a)  e  b)  del  testo  unico delle disposizioni concernenti l'imposta
sulle  successioni  e  donazioni  approvato  con  decreto legislativo
31 ottobre  1990,  n.  346, e successivo modificazioni, relativo alla
determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o
pensioni, e' fissato in quaranta volte l'annualita'.
  3.  Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti
di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al
testo  unico  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile  1986,  n.  131,  e successive modificazioni, e' variato in
ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata al 2,5
per cento, come da prospetto allegato al presente decreto.