IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
    Visto  l'art.  5,  comma 1 del decreto-legge 7 settembre 2001, n.
343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.
401, in cui e' previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri,
tra  l'altro,  promuove e coordina le attivita' delle amministrazioni
centrali  e  periferiche  dello Stato, delle regioni, delle province,
dei  comuni,  degli  enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni
altra  istituzione  ed organizzazione pubblica e privata presente sul
territorio  nazionale,  finalizzate alla tutela dell'integrita' della
vita;
    Sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
    Premesso:
      che  la sicurezza stradale rappresenta per i Paesi membri della
U.E., uno dei temi fondamentali dell'azione politica ed istituzionale
dei Governi;
      che  tale  azione  e' stata ulteriormente rafforzata durante il
semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea;
      che,  infatti,  nel  corso del Consiglio informale dei Ministri
dei  trasporti della U.E. svoltosi a Verona nei giorni 23, 24 ottobre
2003,  e' stato confermato il convincimento che la sicurezza stradale
e' oggi una priorita' assoluta per tutti i Governi dell'U.E.;
      che, per quanto concerne l'Italia, ottimi risultati, in termini
di  riduzione  del  numero  dei morti e dei feriti sulle strade, sono
stati  raggiunti  a  seguito dell'introduzione della patente a punti,
offrendo  ulteriore  slancio  alla  politica  nazionale  di contrasto
all'incidentalita'  stradale  e confermando la concreta possibilita',
per  il nostro Paese, di raggiungere l'obiettivo fissato dall'U.E. di
ridurre  del 40% il numero dei morti e dei feriti gravi per incidenti
stradali entro il 2010;
      che  la  strategia  da  seguire  per  il raggiungimento di tale
obiettivo  e'  indicata nel Piano nazionale della sicurezza stradale,
approvato  dal  CIPE  nel novembre del 2002, che prevede una costante
concertazione interistituzionale per l'individuazione degli obiettivi
comuni,  per  la  definizione delle competenze specifiche di ciascuna
istituzione,  e  delle  modalita'  di coordinamento tra le medesime e
della verifica dei risultati;
      che l'esigenza di una strategia di coordinamento diviene ancora
piu'  evidente  nei momenti in cui la mobilita' stradale, nell'ambito
della quale si genera l'incidentalita', assume particolari livelli di
intensita';
      che tali circostanze si verificano in particolare in periodi di
grande  esodo quando aumentano le aspettative di svago e di serenita'
della  collettivita'  e  quindi  si  riproporranno in occasione delle
ormai  imminenti  festivita'  natalizie, coniugandosi con prevedibili
condizioni di avversita' atmosferiche;
      che   l'esigenza   di   coordinamento   interessa   i  soggetti
maggiormente   coinvolti  nella  gestione  della  mobilita'  e  delle
emergenze con particolare riferimento agli enti proprietari e gestori
di  strade,  ai  servizi  di  Polizia  stradale,  agli  organi  della
Protezione civile, alle strutture sanitarie, ecc.;
    Considerato   che   un'organica   strategia  di  intervento  deve
prevedere  un  progetto  di coordinamento che eviti sovrapposizioni e
dispersione di energie umane e finanziarie;
    Considerato   che   in  tale  ambito  si  rende  necessario  dare
indicazioni  operative  agli  enti  proprietari  e  gestori  di  reti
stradali  affinche'  ciascuno possa contribuire a ridurre i rischi di
incidenti  e  di  congestione  della  circolazione  ed a limitarne le
conseguenze;
    Considerato  che, a tal fine, un ruolo istituzionale fondamentale
e' svolto dai servizi di Polizia stradale;
    Considerato  altresi'  che  ai  fini del conseguimento dei comuni
obiettivi  e' necessario prevedere il coinvolgimento delle componenti
e  strutture operative della Protezione civile di cui agli articoli 6
e  11  della  legge  24 febbraio  1992,  n.  225, per le attivita' di
previsione, prevenzione e assistenza agli utenti;
    Tutto quanto sopra premesso e considerato;
                              E m a n a
                       la seguente direttiva:
    Gli  enti  proprietari e gestori delle reti stradali di rilevanza
nazionale provvederanno a:
      attuare  la  rimozione  di  tutti  i cantieri stradali presenti
sulla propria rete, ad eccezione di quelli relativi a lavori di lunga
durata  per  i  quali  dovra' in ogni caso essere ridotto, per quanto
possibile,  l'ingombro  e verificato il corretto segnalamento, specie
nelle  ore  notturne,  con  l'esclusiva  eccezione  degli  interventi
urgenti ed improcrastinabili;
      predisporre,  di  concerto  con  i  locali  comandi  di Polizia
stradale  e  informandone  il Dipartimento della protezione civile, i
piani  di  gestione  del traffico in emergenza, all'interno dei quali
prevedere l'utilizzo di percorsi alternativi, dopo averne verificato,
con  i  soggetti  proprietari  e  gestori,  l'effettiva  capacita' di
assorbimento dei flussi di traffico in dirottamento;
      rafforzare  il pattugliamento sulla rete stradale di competenza
con  proprio  personale,  provvedendo  a informare tempestivamente il
CCISS,  e contestualmente l'Ufficio gestione delle emergenze - Centro
situazioni  del  Dipartimento della protezione civile, sulla presenza
di  eventuali  incidenti,  rallentamenti  del  traffico  o situazioni
ambientali e/o meteorologiche che incidano localmente sulla sicurezza
della circolazione;
      garantire,  in  analogia  alle  procedure previste nel progetto
«Estate  sicura  2003»,  il  supporto  e  l'assistenza logistica alle
organizzazioni  di  volontariato  di  protezione civile, attivate dal
Dipartimento della protezione civile.
    Gli  enti  proprietari  e  gestori  delle  reti  stradali  locali
dovranno:
      adottare   iniziative   finalizzate  a  fronteggiare  emergenze
collegate   alla   congestione   da   traffico  e/o  alle  avversita'
atmosferiche.
    Il   Dipartimento   della   protezione   civile,  per  quanto  di
competenza, anche con il coinvolgimento delle regioni, provvedera' a:
      coordinare le attivita' di protezione civile delle componenti e
strutture   operative   del   Servizio   nazionale.   Per  l'efficace
svolgimento di tale attivita' il Dipartimento della protezione civile
potra'  richiedere  la  disponibilita'  di  rappresentanti degli enti
proprietari  e gestori delle reti stradali di rilevanza nazionale che
opereranno   presso  l'Ufficio  gestione  delle  emergenze  -  Centro
situazioni del Dipartimento;
      attivare,  su  richiesta  delle  autorita'  competenti ai sensi
della  legge  n. 225/1992, in conformita' alle funzioni trasferite ai
sensi   dell'art.   108  del  decreto  legislativo  n.  112/1998,  le
organizzazioni  di  volontariato di Protezione civile riconosciute ai
sensi  dell'art.  1  del  decreto  del Presidente della Repubblica n.
194/2001  garantendo  i  benefici  previsti dagli articoli 9 e 10 del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica;
      condividere con gli enti proprietari e gestori di reti stradali
le  informazioni preventive sulle condizioni meteorologiche, comunque
predisposte  e/o disponibili, onde consentire in tempo utile adeguati
interventi di sgombero neve o spargimento di sale nonche', per quanto
possibile,  migliorare  l'efficacia  dell'attivita'  di  sorveglianza
anche a scala locale;
      assicurare ogni dovuta collaborazione ed assistenza nelle forme
ritenute  piu'  opportune  per  garantire la compiuta applicazione di
quanto contenuto nella presente direttiva.
        Roma, 19 dicembre 2003
                                            Il Presidente: Berlusconi