Con  il  decreto  ministeriale  14 novembre  2003,  in  corso  di
emanazione,  le  amministrazioni  regionali  e  le  province autonome
possono  autorizzare  l'approvazione  anticipata dei contratti per la
distillazione facoltativa del vino prevista all'art. 29 del Reg. (CE)
n. 1493/1999.
    Com'e'  noto,  tale facolta' e prevista dal paragrafo 7 dell'art.
63-bis  del  Reg.  (CE)  n.  1623/2000 e, in concreto, consiste nella
possibilita'  di  approvare,  prima  del 25 gennaio 2004, i contratti
della  distillazione di cui trattasi, su richiesta dell'interessato e
nel limite massimo del 40% del volume di vino oggetto del contratto.
    Al  fine  di  consentire  la  corretta gestione della misura e di
comunicare alla Commissione UE i volumi di prodotto che hanno formato
oggetto  dei  contratti, si ribadisce, cosi' come previsto nella nota
F/2178  del  23 settembre  2003  e  nel  comunicato  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 242 del 17 ottobre
2003,  che  gli  uffici  periferici preposti dalle regioni e province
autonome   alla   ricezione  ed  approvazione  dei  contratti  devono
comunicare:
      a) entro  e  non  oltre  il  7 gennaio 2004, i dati relativi al
contratti  e/o  dichiarazioni  presentati  entro  il  termine  ultimo
previsto  del 31 dicembre 2003 sulla base del Modello A allegato alla
precitata nota n. F/2178;
      b) entro  e  non  oltre  il  1° marzo 2004 i volumi di vino che
hanno  formato  oggetto  dei  contratti approvati fino al 15 febbraio
2004  secondo  il  modello  B)  allegato  alla  presente nota. A tale
proposito,  si fa presente che il modello B) riguarda il vino oggetto
di approvazione complessiva e totale.
    Nel  caso  in  cui  le  regioni  e province autonome ritengano di
avvalersi  della  possibilita' di procedere all'approvazione parziale
anticipata  (par.  7,  63-bis,  Reg.  (CE)  n. 1623/2000), gli uffici
periferici preposti alla ricezione ed approvazione dei contratti, una
volta   effettuati   gli   accertamenti   previsti   dalla  normativa
comunitaria e dalle disposizioni nazionali, comunicano:
      1. entro e non oltre il 15 gennaio 2004 il numero dei contratti
e/o  dichiarazioni  sostitutive  nonche'  il  volume  di  vino che ha
formato  oggetto  di  approvazione  parziale  anticipata,  nel limite
massimo  del  40%,  fino  al  31 dicembre  2003 secondo il modello C)
allegato alla presente nota;
      2.  entro  e  non  oltre  il  15 febbraio  2004  il  numero dei
contratti e/o dichiarazioni sostitutive nonche' il volume di vino che
ha  formato  oggetto  di approvazione parziale anticipata, nel limite
massimo  del  40%,  fino  al  24  gennaio  2004 secondo il modello D)
allegato alla presente nota.
    La comunicazione che perviene entro il 7 gennaio 2004 (lettera a)
deve   contenere   i  volumi  di  vino  approvati  anticipatamente  e
parzialmente di cui ai precedenti punti 1. e 2.
    Analogamente,  la comunicazione di cui alla precedente lettera b)
riguarda  il  volume  di  vino  approvato  totalmente,  ivi compresi,
quindi, le quantita' approvate parzialmente ed anticipatamente.
    Per ulteriore chiarimento si fornisce un esempio:
      un  produttore  presenta, il 30 dicembre 2003, un contratto per
1000   hl   il  5 gennaio  2004  ne  chiede  l'approvazione  parziale
anticipata per il 30%.
    Gli  uffici  preposti alla presentazione ed alla approvazione del
contratti effettuano le seguenti comunicazioni sugli appositi modelli
allegati   alla   presente  e  debitamente  compilati  con  le  altre
informazioni  richieste  (ragione  sociale,  partita  I.V.A.,  numero
contratto):
      entro  il  7 gennaio  2004:  il Modello A con l'indicazione del
totale presentato 1000 hl;
      entro  il  15 febbraio 2004: il Modello D con l'indicazione del
parziale approvato: 300 hl;
      entro  il  1° marzo  2004:  il  Modello B con l'indicazione del
totale approvato: 1000 hl.
    L'esempio riguarda il caso di un produttore che rispetti tutte le
condizioni prescritte per l'approvazione e non vi siano comunicazioni
di riduzione da parte della Commissione UE.
    Si   ribadisce   che  tutte  le  comunicazioni  devono  pervenire
telegraficamente  o tramite fax (06/4814377), entro le date indicate,
al  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali - Dipartimento
delle  politiche  di  mercato  -  Direzione generale per le politiche
agroalimentari - Pagr IX via XX settembre n. 20 - 00187 Roma.
    I  volumi  di vino che non hanno formato oggetto di comunicazione
pervenuta  entro  i termini previsti non sono presi in considerazione
per  l'accesso  alla  misura e, quindi, non possono beneficiare degli
aiuti previsti.
    Restano  confermate  le  altre  disposizioni contenute nella piu'
volte citata nota F/2178 del 23 settembre 2003.