IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
  Vista  la  legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia
di  tutela delle minoranze linguistiche storiche e in particolare gli
articoli 9 e 15;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n.
345  recante  il  regolamento  di  attuazione della suddetta legge n.
482/1999;
  Visto  in  particolare  l'art. 8, comma 1, del predetto regolamento
che  prevede  l'emanazione  da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri   di   un   decreto  annuale  relativo  ai  criteri  per  la
ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge;
  Visto   il   decreto-legge   23 novembre   2001,   convertito,  con
modificazioni,  con  legge  31 dicembre  2001,  n.  463, che all'art.
8-octies  proroga  i  termini  per  la  presentazione  dei progetti e
dispone l'utilizzo dei fondi relativi all'anno 2001 nel 2002;
  Visto,  altresi', il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 8 luglio
2002,  convertito  in  legge  8 agosto 2002, n. 178 che differisce al
10 agosto  2002  i  termini  previsti dal comma 2 e 3 dell'art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
23 maggio  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale del 2 luglio
2002,  n.  153,  recante i criteri di ripartizione dei fondi previsti
dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482/1999, relativi all'esercizio
finanziario 2002;
  Visti  i protocolli d'intesa, stipulati ai sensi dell'art. 8, comma
4  del  citato decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001,
n.  345,  dalle  regioni  e dalla provincia autonoma di Trento, con i
quali  lo  Stato e le regioni si sono impegnati a collaborare in fase
di   istruttoria,   di   erogazione   dei   fondi   e  di  successiva
rendicontazione dei progetti di intervento presentati dai soggetti di
cui al comma 3 di detto art. 8;
  Viste,  altresi',  le  note  delle regioni, con le quali sono stati
trasmessi,  ai  sensi  del  comma 3 del citato art. 8 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  345/2001, i progetti di intervento
presentati   dalle  regioni,  nonche'  quelli  presentati  da  alcune
amministrazioni locali direttamente alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
  Considerato  che  le  amministrazioni  locali  che  hanno trasmesso
autonomamente  i  progetti  sono  tutte  situate in regioni che hanno
stipulato, alla data di emanazione del presente decreto, i protocolli
d'intesa  e  che  pertanto  le somme ad esse spettanti possono essere
accreditate alle rispettive regioni;
  Accertato  che gli enti locali e territoriali cui sono ripartite le
somme sono compresi nelle delimitazioni territoriali operate ai sensi
dell'art. 3 della citata legge n. 482/1999, ovvero ai sensi del comma
5,  dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
345/2001;
  Sentito,  ai  sensi  dell'art. 12 del piu' volte citato decreto del
Presidente   della   Repubblica  n.  345/2001,  il  Comitato  tecnico
consultivo  per  l'applicazione  della  legislazione  in  materia  di
minoranze  linguistiche  storiche, come risulta dal verbale n. 10 del
22 ottobre 2003;
  Ritenuto di uniformarsi a quanto espresso dal suddetto Comitato;
  Visto  il  comma  6  del  piu'  volte citato art. 8 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  345/2001,  secondo  cui  le  somme
spettanti  ai  soggetti della pubblica amministrazione sono ripartite
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
9 agosto  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  198  del
27 agosto  2001, con il quale al Ministro per gli affari regionali e'
stata  delegata,  tra  l'altro,  la  trattazione  dei  problemi delle
minoranze linguistiche;
  Considerato  che alla regione Veneto, in sede di liquidazione delle
somme  relative  ai  progetti  2001,  e'  stata liquidata la somma di
Euro 1.516.068,90  in luogo della somma spettante di Euro 343.024,40,
quale  risulta dal decreto di riparto dei fondi 2001 del Ministro per
gli  affari regionali del 13 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 23 marzo 2003, n. 66;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  finanziamenti  previsti dagli articoli 9 e 15 della legge n.
482/1999,  relativi  all'anno  2002,  pari ad Euro 13.784.607,66 sono
ripartiti come indicato nell'elenco allegato al presente decreto.
  2.  Il  suddetto ammontare, da trasferire e liquidare alle regioni,
nonche'  all'Universita' degli studi di Udine, indicate nell'allegato
elenco,  ai sensi del comma 7, dell'art. 8 del decreto del Presidente
della  Repubblica  2 maggio  2001,  n. 345 e dei protocolli d'intesa,
grava sui capitoli di bilancio dello Stato nel modo seguente:
    regione     Molise     (Euro 474.285,00),     regione     Sicilia
(Euro 620.465,55),   regione  Piemonte  (Euro 1.312.515,09),  regione
Friuli-Venezia    Giulia    (Euro 4.547.524,07),    regione    Puglia
(Euro 591.000,00)  gravano  sul  Capitolo  5210  U.P.B.  12.1.2.14  -
Ministero  dell'economia e delle finanze - Tabella 02 per l'esercizio
finanziario 2001, per un totale di Euro 7.545.789,71;
    regione  Sardegna  (Euro 1.985.731,48)  grava sul capitolo 5210 -
Ministero  dell'economia  e delle finanze - Tabella 2 per l'esercizio
finanziario 2002;
    regione    Calabria   (Euro 2.576.584,37);   regione   Basilicata
(Euro 445.650,00),  provincia  autonoma  di Trento (Euro 299.300,00),
Universita'  degli  studi  di  Udine  (Euro 212.607,60)  gravano  sul
capitolo  5211  - Ministero dell'economia e delle finanze - tabella 2
per l'esercizio finanziario 2002, per un totale di Euro 3.534.141,97.
  3.  La somma di Euro 718.944,50, attribuita alla regione Veneto, va
in  diminuzione  della somma di Euro 1.173.044,50, che e' l'ammontare
rimanente  dopo  la  liquidazione  della  somma  di  Euro 343.024,40,
attribuita  alla  regione  dal  decreto  del  Ministro per gli affari
regionali del 13 dicembre 2002. La rimanente somma di Euro 454.100,00
sara'  restituita  dalla  regione  Veneto  con versamento al capo X -
capitolo   2368   -   entrate   eventuali  e  diverse  del  Ministero
dell'economia e delle finanze.