IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, ed in particolare l'art. 13, che disciplina la concessione di deroghe ai valori di parametro di cui all'allegato I, parte B; Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche» ed in particolare l'art. 11, comma 3, in materia di rapporti tra enti locali e soggetti gestori del servizio idrico integrato; Vista la motivata richiesta della regione Puglia; Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso in data 16 dicembre 2003; Decreta: Art. 1. 1. La regione Puglia puo' stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, entro i Valori Massimi Ammissibili (VMA) di seguito elencati: Cloriti 1,3 mg/l e Trialometani 60 \mug/l per tutto il territorio regionale per la durata di un anno; Cloriti 1,8 mg/l e Trialometani 80 \mu g/l per le province di Foggia e Brindisi per la durata di sei mesi. 2. Per tali parametri dovranno essere intensificate le analisi applicando una frequenza quindicinale su tutto il territorio pugliese e settimanale nelle province di Foggia e Brindisi. 3. Entro il 28 febbraio 2004 l'Acquedotto Pugliese e' tenuto a presentare la documentazione dettagliata degli impianti di trattamento, dei trattamenti effettuati, della rete acquedottistica e dei dati analitici (completi delle date di effettuazione) riferiti almeno all'ultimo biennio e la loro trasposizione cartografica «monte-valle». 4. Entro il 30 aprile 2004 l'Acquedotto Pugliese e' tenuto a presentare un nuovo piano di rientro, completo di nuovo calendario dei lavori, della stima dei costi e della copertura finanziaria riferito all'abbattimento dei valori dei parametri Cloriti e Trialometani nelle province di Foggia e di Brindisi, finalizzato ad un preciso cronoprogramma che riduca in tempi brevi i suddetti inquinanti. 5. Tali VMA possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche piu' conservative. 6. La regione ha l'obbligo dell'informazione al cittadino relativamente alle elevate concentrazioni dei suddetti elementi.