L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 16 ottobre 2003;
  Premesso che:
    l'art.  2, comma 12, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n.
481  (di  seguito:  legge  n.  481/1995),  prevede,  tra l'altro, che
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita)
definisca   le   condizioni   tecnico-economiche   di  accesso  e  di
interconnessione alle reti;
    l'art.  3,  comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
(di  seguito: decreto legislativo n. 79/1999) prevede che l'Autorita'
fissi le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la
liberta'  di  accesso  a  parita' di condizioni, l'imparzialita' e la
neutralita' del servizio di trasmissione e di dispacciamento;
  Visti:
    la  direttiva  2003/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio
del  26 giugno  2003,  relativa a norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;
    la legge n. 481/1995;
    il decreto legislativo n. 79/1999 e sue modifiche e provvedimenti
applicativi;
  Visti:
    l'art.  5  dell'allegato A alla delibera dell'Autorita' 30 maggio
1997,   n.   61/97,  recante  disposizioni  generali  in  materia  di
svolgimento   dei  procedimenti  istruttori  per  la  formazione  dei
provvedimenti di competenza dell'Autorita';
    la   deliberazione   dell'Autorita'  30 aprile  2001,  n.  95/01,
concernente   le   condizioni   per   l'erogazione  del  servizio  di
dispacciamento   di   merito  economico,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie generale - n. 148 del 28 giugno 2001 (di seguito:
deliberazione n. 95/01);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  18 ottobre  2001,  n.  228/01,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale -
serie  generale - n. 297 del 22 dicembre 2001 recante testo integrato
delle  disposizioni  dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas
per  l'erogazione  dei  servizi  di trasporto, di misura e di vendita
dell'energia elettrica (di seguito: Testo integrato);
    il  documento  per  la consultazione dell'Autorita' del 1° agosto
2002 recante proposte per la determinazione convenzionale dei profili
di  prelievo  di energia elettrica per i clienti finali non dotati di
misuratori   orari  e  per  la  definizione  dei  flussi  informativi
necessari  alla  previsione  e  alla  consuntivazione dei prelievi di
energia   elettrica  (di  seguito:  documento  per  la  consultazione
1° agosto 2002);
  Visti:
    la  disciplina  del  mercato elettrico, approvata con decreto del
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  del
9 maggio 2001 (di seguito: disciplina del mercato elettrico);
    gli indirizzi adottati dal Ministro delle attivita' produttive in
data  31 luglio  2003  per  l'attuazione di un sistema organizzato di
offerte  di  vendita  e di acquisto di energia elettrica (di seguito:
indirizzi per il Sistema Italia 2004);
  Considerato che:
    la  disciplina  del  mercato  elettrico prevede la valorizzazione
oraria  delle  offerte  di acquisto e di vendita di energia elettrica
nel mercato elettrico;
    gli indirizzi per il Sistema Italia 2004 prevedono che:
      a) il Sistema Italia 2004 sia operativo a decorrere dall'inizio
del mese di gennaio 2004;
      b) il   Sistema  Italia  2004  sia  costituito  da  un  mercato
dell'energia  elettrica,  che comprende il mercato del giorno prima e
il  mercato  di  aggiustamento,  progettato  e gestito dalla societa'
Gestore  del  mercato  elettrico  S.p.a.  (di seguito: il Gestore del
mercato)  e  da  un  mercato  del  servizio  di  dispacciamento,  che
comprende  il mercato della risoluzione delle congestioni, il mercato
del  servizio di bilanciamento e il mercato della riserva, progettato
e gestito dalla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale
S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete);
      c) i  partecipanti  ai mercati del giorno prima e al mercato di
aggiustamento   formulino  offerte  di  vendita,  costituite  da  una
quantita'  di  energia  elettrica  e  da  un prezzo minimo a cui sono
disposti  a  vendere,  ed  offerte  di  acquisto,  costituite  da una
quantita'  e  da  un  prezzo  massimo a cui sono disposti a comprare,
formulate su base oraria;
      d) i  corrispettivi  per  il  servizio  di  bilanciamento siano
determinati su base oraria;
      e) i  titolari  dei  punti di immissione e di prelievo, qualora
non  siano  dotati  di  misuratori  orari,  debbano  essere dotati di
profili di carico convenzionali (load profiling);
    con  nota  in  data  1° ottobre  2003,  prot.  n.  261660  (prot.
Autorita'  n.  26216  del  2 ottobre  2003) la Direzione generale per
l'energia  e  le  risorse  minerarie  del  Ministero  delle attivita'
produttive  ha  rappresentato  al  Gestore  del mercato l'esigenza di
procedere  alla  modifica  di alcune norme contenute nella disciplina
del  mercato  elettrico  e  nelle istruzioni alla medesima disciplina
trasmesse,  in  data  18 luglio  2002,  al  Ministro  delle attivita'
produttive  per  l'approvazione,  al  fine  di  recepire  in predetti
documenti  le  indicazioni  contenute  negli indirizzi per il Sistema
Italia  2004;  e  che, dando seguito a quanto indicato nella predetta
nota,  il  Gestore  del  mercato  ha predisposto e, in data 9 ottobre
2003,  ha  pubblicato  nel  proprio sito internet una proposta per la
modifica  della disciplina del mercato elettrico per la consultazione
dei soggetti interessati;
    la   proposta  per  la  modifica  della  disciplina  del  mercato
elettrico  di  cui  al  precedente alinea, prevede, coerentemente con
quanto  previsto  negli  indirizzi  per  il  Sistema  Italia 2004, la
formulazione  su  base  oraria delle offerte di acquisto e di vendita
dell'energia  elettrica  nei  mercati  dell'energia e nel mercato del
servizio di dispacciamento;
    a   partire   dall'operativita'   del  dispacciamento  di  merito
economico  e  del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto
legislativo  n.  79/1999,  la  valorizzazione  dell'energia elettrica
oggetto di transazioni sui vari mercati avverra' su base oraria e gli
oneri   sostenuti   dal   Gestore  della  rete  per  il  servizio  di
dispacciamento dell'energia elettrica dipendono dagli scostamenti tra
le  immissioni  e  i  prelievi  orari  rispetto  ai  programmi orari,
rispettivamente,  di  immissione  e  di prelievo definiti nei mercati
dell'energia  come  modificati in seguito all'accettazione di offerte
di   acquisto   e   di   vendita  nel  mercato  per  il  servizio  di
dispacciamento;
  Considerato  che  l'art.  4,  comma  1,  del decreto legislativo n.
79/1999,  prevede,  tra  l'altro,  che  la  societa' Acquirente unico
S.p.a.  (di seguito: l'Acquirente unico) stipuli e gestisca contratti
di  fornitura  al fine di garantire la fornitura di energia elettrica
ai clienti del mercato vincolato;
  Considerato infine che:
    il  documento  per  la  consultazione  1° agosto 2002 propone due
metodologie  per  la  determinazione  convenzionale  dei  profili  di
prelievo  dell'energia elettrica per i clienti finali il cui prelievo
non  e' trattato su base oraria, segnatamente: una metodologia basata
profili di prelievo determinati per area geografica (di seguito: load
profiling  per area) ed una metodologia basata su profili di prelievo
determinati  per  categorie  di  clienti  finali  (di  seguito:  load
profiling per categoria);
    l'Autorita'  nel documento per la consultazione 1° agosto 2002 ha
previsto  la  possibilita'  di  istituire un gruppo di lavoro, con la
partecipazione dei soggetti interessati, al fine di esaminare le piu'
opportune  modalita'  applicative della metodologia di determinazione
della  distribuzione  temporale  dei  consumi  dei clienti finali non
dotati di misuratore orario;
    nel  mese  di novembre  2002 e' stato istituito presso gli uffici
dell'Autorita'  un gruppo informale di lavoro per approfondire alcuni
temi   di  natura  tecnica  riguardanti  la  definizione  dei  flussi
informativi  necessari  all'implementazione  del  meccanismo  di load
profiling,  cui  hanno partecipato gli uffici del Gestore della rete,
dell'Acquirente  unico,  della  societa' Enel distribuzione S.p.a., e
rappresentanti  di  Federelettrica  in  qualita'  di  associazione di
categoria  delle  imprese distributrici e della Associazione italiana
grossisti e trader;
    gli  esiti  del  processo  di consultazione e delle attivita' del
gruppo  informale  di  lavoro  di  cui  al  precedente  alinea  hanno
evidenziato l'esigenza di:
      a) adottare una metodologia per la determinazione convenzionale
dei  profili  di prelievo dell'energia elettrica per i clienti finali
il  cui  prelievo  non  e'  trattato  su  base oraria basata sul load
profiling  per  area,  in  quanto  tale  metodologia  risulta  essere
caratterizzata da modalita' di implementazione piu' semplici, nonche'
da  costi  di  gestione piu' contenuti rispetto al load profiling per
categoria;
      b) prevedere che, in una fase iniziale di applicazione del load
profiling  per  area,  i  punti di prelievo in media e bassa tensione
corrispondenti   a   clienti   finali  del  mercato  vincolato  siano
considerati  punti  di  prelievo non trattati su base oraria anche se
dotati  di  misuratore  orario,  ai fini della: i) determinazione dei
profili  di  prelievo  d'area; ii) valorizzazione oraria dell'energia
elettrica  approvvigionata  dal Garante della fornitura per i clienti
del  mercato  vincolato;  iii) determinazione degli scostamenti tra i
prelievi  orari  dell'insieme  dei  medesimi  clienti  rispetto  alle
previsioni  dal  Garante  della  fornitura  per i clienti del mercato
vincolato;  e  che  tale  esigenza  e'  giustificata  da  motivazioni
connesse  alla  semplificazione  delle attivita' di elaborazione e di
aggregazione dei dati di misura da parte delle imprese distributrici;
      c) individuare  l'area  (di seguito: area di riferimento) nella
porzione  di rete con obbligo di connessione di terzi appartenente ad
una   zona,   come   definita   nell'art.   1  dell'allegato  A  alla
deliberazione  n. 95/01, e comprendente: i) tutti i punti di prelievo
e  di  immissione,  inclusi  nella  medesima  zona,  appartenenti  ad
un'impresa  distributrice  che  ha,  all'interno della medesima zona,
almeno  un  punto  di  interconnessione in alta tensione; ii) tutti i
punti  di  prelievo  e  di  immissione,  inclusi nella medesima zona,
appartenenti  a  una  o  piu'  imprese distributrici che, all'interno
della  medesima  zona,  non  hanno  punti di interconnessione in alta
tensione;
      d) stabilire,  nella  fase  iniziale  di  applicazione del load
profiling  per  area, il periodo temporale di riferimento rispetto al
quale  determinare  i  profili  di  prelievo da attribuire ai clienti
finali  il cui prelievo non e' trattato su base oraria, in un periodo
temporale pari al mese;
      e) prevedere   che  la  regolazione  delle  partite  economiche
derivanti dalla differenza tra l'energia elettrica attribuita tramite
l'applicazione del meccanismo di load profiling e l'energia elettrica
effettivamente  prelevata  nei punti di prelievo non trattati su base
oraria avvenga con cadenza annuale;
      f) prevedere   che   il  Gestore  della  rete,  ai  fini  della
regolazione  delle partite economiche di cui alla lettera precedente,
possa  avvalersi  delle  imprese distributrici attraverso convenzioni
approvate dall'Autorita';
      g) prevedere  l'aggiornamento  periodico  dei  coefficienti per
l'attribuzione  convenzionale  dei  prelievi  di energia elettrica ai
clienti  finali  non  trattati  su  base  oraria  nei  casi in cui si
verifichi:  i)  il  passaggio  di un cliente dal mercato vincolato al
mercato  libero; ii) la variazione dell'utente del dispacciamento per
uno   o   piu'   punti  di  prelievo  non  trattati  su  base  oraria
corrispondenti ad un cliente del mercato libero; iii) l'installazione
di  un  misuratore orario in un punto di prelievo precedentemente non
dotato  di  misuratore  orario;  iv)  la  cessazione  del servizio di
connessione  per  un  punto  di  prelievo,  ovvero  per  un  punto di
immissione;  v)  l'attivazione di una nuova connessione alle reti con
obbligo di connessione di terzi;
      h) prevedere  che  per  l'energia elettrica immessa e prelevata
nei  punti  di interconnessione tra le aree di riferimento, nei punti
di  interconnessione  con la rete di trasmissione nazionale e immessa
nei  punti  di immissione non dotati di misuratore orario sia assunto
un  profilo  di immissione o di prelievo costante in tutte le ore del
periodo di riferimento;
  Ritenuto che sia opportuno:
    adottare  un  meccanismo  per la determinazione convenzionale dei
profili  di  prelievo  dell'energia elettrica per i clienti finali il
cui prelievo non viene trattato su base oraria, al fine di consentire
la valorizzazione su base oraria dell'energia elettrica prelevata nei
punti  di  prelievo  non  trattati  su base oraria e di consentire la
determinazione su base oraria dagli sbilanciamenti;
    implementare  un  meccanismo  di  load profiling rispondente alle
esigenze  indicate  nell'ultimo alinea dei considerati, lettere da a)
ad h);
    prevedere  la  definizione  dei flussi informativi necessari alla
applicazione  del  meccanismo  di  load  profiling  per  area ed alla
consuntivazione  dei  prelievi  di  energia  elettrica e prevedere la
definizione  dei relativi obblighi in capo agli esercenti il servizio
di misura dell'energia elettrica;
    prevedere  che le imprese distributrici trasmettano all'Autorita'
una  proposta  di  attribuzione su base oraria dell'energia elettrica
prelevata dagli impianti di illuminazione pubblica;
                              Delibera:
  Di   approvare  la  determinazione  convenzionale  dei  profili  di
prelievo  dell'energia elettrica per i clienti finali il cui prelievo
non  e'  trattato su base oraria (load profiling) e la definizione di
obblighi  informativi  degli esercenti come individuate nell'allegato
al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale
(allegato A).
  Di  fissare  la  decorrenza per l'applicazione della determinazione
convenzionale  dei  profili  di prelievo dell'energia elettrica per i
clienti  finali  il  cui  prelievo  non  e'  trattato su base oraria,
secondo  le disposizioni di cui al presente provvedimento, dalla data
di  applicazione  del  dispacciamento  di  merito  economico  di  cui
all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
  Di   stabilire   come  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
provvedimento il giorno 17 ottobre 2003.
  Di  pubblicare  il  presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it).
    Milano, 16 ottobre 2003
                                                 Il presidente: Ranci