L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 16 ottobre 2003; Premesso che: l'art. 2, comma 12, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), prevede, tra l'altro, che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti; l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999) prevede che l'Autorita' fissi le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la liberta' di accesso a parita' di condizioni, l'imparzialita' e la neutralita' del servizio di trasmissione e di dispacciamento; Visti: la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE; la legge n. 481/1995; il decreto legislativo n. 79/1999 e sue modifiche e provvedimenti applicativi; Visti: l'art. 5 dell'allegato A alla delibera dell'Autorita' 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti istruttori per la formazione dei provvedimenti di competenza dell'Autorita'; la deliberazione dell'Autorita' 30 aprile 2001, n. 95/01, concernente le condizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento di merito economico, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 148 del 28 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 95/01); la deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001 recante testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica (di seguito: Testo integrato); il documento per la consultazione dell'Autorita' del 1° agosto 2002 recante proposte per la determinazione convenzionale dei profili di prelievo di energia elettrica per i clienti finali non dotati di misuratori orari e per la definizione dei flussi informativi necessari alla previsione e alla consuntivazione dei prelievi di energia elettrica (di seguito: documento per la consultazione 1° agosto 2002); Visti: la disciplina del mercato elettrico, approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 9 maggio 2001 (di seguito: disciplina del mercato elettrico); gli indirizzi adottati dal Ministro delle attivita' produttive in data 31 luglio 2003 per l'attuazione di un sistema organizzato di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica (di seguito: indirizzi per il Sistema Italia 2004); Considerato che: la disciplina del mercato elettrico prevede la valorizzazione oraria delle offerte di acquisto e di vendita di energia elettrica nel mercato elettrico; gli indirizzi per il Sistema Italia 2004 prevedono che: a) il Sistema Italia 2004 sia operativo a decorrere dall'inizio del mese di gennaio 2004; b) il Sistema Italia 2004 sia costituito da un mercato dell'energia elettrica, che comprende il mercato del giorno prima e il mercato di aggiustamento, progettato e gestito dalla societa' Gestore del mercato elettrico S.p.a. (di seguito: il Gestore del mercato) e da un mercato del servizio di dispacciamento, che comprende il mercato della risoluzione delle congestioni, il mercato del servizio di bilanciamento e il mercato della riserva, progettato e gestito dalla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete); c) i partecipanti ai mercati del giorno prima e al mercato di aggiustamento formulino offerte di vendita, costituite da una quantita' di energia elettrica e da un prezzo minimo a cui sono disposti a vendere, ed offerte di acquisto, costituite da una quantita' e da un prezzo massimo a cui sono disposti a comprare, formulate su base oraria; d) i corrispettivi per il servizio di bilanciamento siano determinati su base oraria; e) i titolari dei punti di immissione e di prelievo, qualora non siano dotati di misuratori orari, debbano essere dotati di profili di carico convenzionali (load profiling); con nota in data 1° ottobre 2003, prot. n. 261660 (prot. Autorita' n. 26216 del 2 ottobre 2003) la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attivita' produttive ha rappresentato al Gestore del mercato l'esigenza di procedere alla modifica di alcune norme contenute nella disciplina del mercato elettrico e nelle istruzioni alla medesima disciplina trasmesse, in data 18 luglio 2002, al Ministro delle attivita' produttive per l'approvazione, al fine di recepire in predetti documenti le indicazioni contenute negli indirizzi per il Sistema Italia 2004; e che, dando seguito a quanto indicato nella predetta nota, il Gestore del mercato ha predisposto e, in data 9 ottobre 2003, ha pubblicato nel proprio sito internet una proposta per la modifica della disciplina del mercato elettrico per la consultazione dei soggetti interessati; la proposta per la modifica della disciplina del mercato elettrico di cui al precedente alinea, prevede, coerentemente con quanto previsto negli indirizzi per il Sistema Italia 2004, la formulazione su base oraria delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica nei mercati dell'energia e nel mercato del servizio di dispacciamento; a partire dall'operativita' del dispacciamento di merito economico e del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, la valorizzazione dell'energia elettrica oggetto di transazioni sui vari mercati avverra' su base oraria e gli oneri sostenuti dal Gestore della rete per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica dipendono dagli scostamenti tra le immissioni e i prelievi orari rispetto ai programmi orari, rispettivamente, di immissione e di prelievo definiti nei mercati dell'energia come modificati in seguito all'accettazione di offerte di acquisto e di vendita nel mercato per il servizio di dispacciamento; Considerato che l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, prevede, tra l'altro, che la societa' Acquirente unico S.p.a. (di seguito: l'Acquirente unico) stipuli e gestisca contratti di fornitura al fine di garantire la fornitura di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato; Considerato infine che: il documento per la consultazione 1° agosto 2002 propone due metodologie per la determinazione convenzionale dei profili di prelievo dell'energia elettrica per i clienti finali il cui prelievo non e' trattato su base oraria, segnatamente: una metodologia basata profili di prelievo determinati per area geografica (di seguito: load profiling per area) ed una metodologia basata su profili di prelievo determinati per categorie di clienti finali (di seguito: load profiling per categoria); l'Autorita' nel documento per la consultazione 1° agosto 2002 ha previsto la possibilita' di istituire un gruppo di lavoro, con la partecipazione dei soggetti interessati, al fine di esaminare le piu' opportune modalita' applicative della metodologia di determinazione della distribuzione temporale dei consumi dei clienti finali non dotati di misuratore orario; nel mese di novembre 2002 e' stato istituito presso gli uffici dell'Autorita' un gruppo informale di lavoro per approfondire alcuni temi di natura tecnica riguardanti la definizione dei flussi informativi necessari all'implementazione del meccanismo di load profiling, cui hanno partecipato gli uffici del Gestore della rete, dell'Acquirente unico, della societa' Enel distribuzione S.p.a., e rappresentanti di Federelettrica in qualita' di associazione di categoria delle imprese distributrici e della Associazione italiana grossisti e trader; gli esiti del processo di consultazione e delle attivita' del gruppo informale di lavoro di cui al precedente alinea hanno evidenziato l'esigenza di: a) adottare una metodologia per la determinazione convenzionale dei profili di prelievo dell'energia elettrica per i clienti finali il cui prelievo non e' trattato su base oraria basata sul load profiling per area, in quanto tale metodologia risulta essere caratterizzata da modalita' di implementazione piu' semplici, nonche' da costi di gestione piu' contenuti rispetto al load profiling per categoria; b) prevedere che, in una fase iniziale di applicazione del load profiling per area, i punti di prelievo in media e bassa tensione corrispondenti a clienti finali del mercato vincolato siano considerati punti di prelievo non trattati su base oraria anche se dotati di misuratore orario, ai fini della: i) determinazione dei profili di prelievo d'area; ii) valorizzazione oraria dell'energia elettrica approvvigionata dal Garante della fornitura per i clienti del mercato vincolato; iii) determinazione degli scostamenti tra i prelievi orari dell'insieme dei medesimi clienti rispetto alle previsioni dal Garante della fornitura per i clienti del mercato vincolato; e che tale esigenza e' giustificata da motivazioni connesse alla semplificazione delle attivita' di elaborazione e di aggregazione dei dati di misura da parte delle imprese distributrici; c) individuare l'area (di seguito: area di riferimento) nella porzione di rete con obbligo di connessione di terzi appartenente ad una zona, come definita nell'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione n. 95/01, e comprendente: i) tutti i punti di prelievo e di immissione, inclusi nella medesima zona, appartenenti ad un'impresa distributrice che ha, all'interno della medesima zona, almeno un punto di interconnessione in alta tensione; ii) tutti i punti di prelievo e di immissione, inclusi nella medesima zona, appartenenti a una o piu' imprese distributrici che, all'interno della medesima zona, non hanno punti di interconnessione in alta tensione; d) stabilire, nella fase iniziale di applicazione del load profiling per area, il periodo temporale di riferimento rispetto al quale determinare i profili di prelievo da attribuire ai clienti finali il cui prelievo non e' trattato su base oraria, in un periodo temporale pari al mese; e) prevedere che la regolazione delle partite economiche derivanti dalla differenza tra l'energia elettrica attribuita tramite l'applicazione del meccanismo di load profiling e l'energia elettrica effettivamente prelevata nei punti di prelievo non trattati su base oraria avvenga con cadenza annuale; f) prevedere che il Gestore della rete, ai fini della regolazione delle partite economiche di cui alla lettera precedente, possa avvalersi delle imprese distributrici attraverso convenzioni approvate dall'Autorita'; g) prevedere l'aggiornamento periodico dei coefficienti per l'attribuzione convenzionale dei prelievi di energia elettrica ai clienti finali non trattati su base oraria nei casi in cui si verifichi: i) il passaggio di un cliente dal mercato vincolato al mercato libero; ii) la variazione dell'utente del dispacciamento per uno o piu' punti di prelievo non trattati su base oraria corrispondenti ad un cliente del mercato libero; iii) l'installazione di un misuratore orario in un punto di prelievo precedentemente non dotato di misuratore orario; iv) la cessazione del servizio di connessione per un punto di prelievo, ovvero per un punto di immissione; v) l'attivazione di una nuova connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi; h) prevedere che per l'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di interconnessione tra le aree di riferimento, nei punti di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale e immessa nei punti di immissione non dotati di misuratore orario sia assunto un profilo di immissione o di prelievo costante in tutte le ore del periodo di riferimento; Ritenuto che sia opportuno: adottare un meccanismo per la determinazione convenzionale dei profili di prelievo dell'energia elettrica per i clienti finali il cui prelievo non viene trattato su base oraria, al fine di consentire la valorizzazione su base oraria dell'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo non trattati su base oraria e di consentire la determinazione su base oraria dagli sbilanciamenti; implementare un meccanismo di load profiling rispondente alle esigenze indicate nell'ultimo alinea dei considerati, lettere da a) ad h); prevedere la definizione dei flussi informativi necessari alla applicazione del meccanismo di load profiling per area ed alla consuntivazione dei prelievi di energia elettrica e prevedere la definizione dei relativi obblighi in capo agli esercenti il servizio di misura dell'energia elettrica; prevedere che le imprese distributrici trasmettano all'Autorita' una proposta di attribuzione su base oraria dell'energia elettrica prelevata dagli impianti di illuminazione pubblica; Delibera: Di approvare la determinazione convenzionale dei profili di prelievo dell'energia elettrica per i clienti finali il cui prelievo non e' trattato su base oraria (load profiling) e la definizione di obblighi informativi degli esercenti come individuate nell'allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato A). Di fissare la decorrenza per l'applicazione della determinazione convenzionale dei profili di prelievo dell'energia elettrica per i clienti finali il cui prelievo non e' trattato su base oraria, secondo le disposizioni di cui al presente provvedimento, dalla data di applicazione del dispacciamento di merito economico di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Di stabilire come data di entrata in vigore del presente provvedimento il giorno 17 ottobre 2003. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it). Milano, 16 ottobre 2003 Il presidente: Ranci