L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 12 dicembre 2003;
  Premesso che:
    l'art.  1,  comma  1,  della  legge  14 novembre 1995, n. 481 (di
seguito:  legge  n.  481/1995), prevede che l'Autorita' per l'energia
elettrica  e il gas (di seguito: l'Autorita) promuova la tutela degli
interessi di utenti e consumatori;
    l'art.  2, comma 12, lettera c), della legge n. 481/1995, prevede
che  l'Autorita'  emani  direttive per assicurare nell'erogazione dei
servizi di pubblica utilita' dei settori dell'energia elettrica e del
gas  il  rispetto  dell'ambiente,  la  sicurezza  degli impianti e la
salute degli addetti;
    l'art.  2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/1995, prevede
che  l'Autorita'  stabilisca  ed aggiorni, in relazione all'andamento
del  mercato,  la  tariffa  base, i parametri e gli altri elementi di
riferimento  per  determinare le tariffe, nonche' le modalita' per il
recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale;
    l'art.  23,  comma  2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per
il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge
17  maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000)
stabilisce  che  l'Autorita'  determini le tariffe per il trasporto e
dispacciamento   per   lo   stoccaggio  minerario,  strategico  e  di
modulazione, per l'utilizzo di Gnl e per la distribuzione;
  Visti:
    la legge n. 481/1995;
    il decreto legislativo n. 164/2000;
  Visti:
    la  deliberazione  dell'Autorita'  28  dicembre  2000, n. 236/00,
pubblicata  nel  supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione
n.   236/00),  recante  direttiva  concernente  la  disciplina  della
sicurezza e della continuita' del servizio di distribuzione del gas;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  28  dicembre  2000, n. 237/00,
pubblicata  nel  supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione
n.   237/00),   con  cui  l'Autorita'  ha  definito  criteri  per  la
determinazione delle tariffe per l'attivita' di distribuzione del gas
e di fornitura ai clienti del mercato vincolato;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  17  dicembre  2001, n. 306/01,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 13 del 16
gennaio   2002   (di  seguito:  deliberazione  n.  306/01),  con  cui
l'Autorita'  ha  affidato alla Cassa conguaglio del settore elettrico
(di  seguito:  la  Cassa)  la  gestione  del  fondo  di compensazione
previsto dalla deliberazione n. 237/00;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  12  dicembre  2002, n. 207/02,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 4 del 7
gennaio   2003   (di  seguito:  deliberazione  n.  207/03),  con  cui
l'Autorita'  ha  emanato  una  direttiva  riguardante  gli  esercenti
l'attivita' di vendita del gas naturale ai clienti finali;
    la   deliberazione   dell'Autorita'  13  marzo  2003,  n.  21/03,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 78 del 3
aprile 2003 (di seguito: deliberazione n. 21/03), con cui l'Autorita'
ha  emanato disposizioni transitorie per la modifica della tariffa di
stoccaggio  applicata  dalla Stoccaggi Gas Italia S.p.a. (di seguito:
la  Stogit)  per  il  periodo  compreso  tra  il  1° gennaio ed il 31
dicembre 2003;
    la  delibera dell'Autorita' 30 aprile 2003, n. 47/03 (di seguito:
delibera  n.  47/03),  con  cui  l'Autorita'  ha approvato l'avvio di
procedimento  per  la  formazione di provvedimenti di cui all'art. 2,
comma  12,  lettere  c)  ed  e),  della  legge n. 481/1995 in tema di
assicurazione a favore dei clienti finali del gas;
    il  documento  per  la  consultazione  31  luglio 2003 intitolato
«Assicurazione  a  favore dei clienti finali civili del gas fornito a
mezzo di rete urbana» (di seguito: documento per la consultazione) in
attuazione della delibera n. 47/03;
  Visti:
    il  contratto  di  assicurazione,  polizza n. 10000/51177860, con
effetto  dalle  ore  0:00  del  1° gennaio 2003 alle ore 24:00 del 31
dicembre  2003,  trasmesso  dalla  Stogit  con  lettera 31 marzo 2003
(prot.  Autorita'  n.  012191  del  1°  aprile  2003)  in  attuazione
dell'art.  2,  comma  2.1,  lettera  a), della deliberazione n. 21/03
riportato, a meno dei dati riservati, in allegato (allegato A);
    lo statuto del Comitato italiano gas (di seguito: CIG);
  Considerato che:
    con le disposizioni dell'art. 26, comma 4, della deliberazione n.
236/00  l'Autorita'  ha  affidato al CIG il compito di raccogliere le
informazioni  relative  agli  incidenti da gas e ha reso obbligatorio
per  i  distributori  di gas l'invio allo stesso CIG di comunicazioni
ogni  qualvolta  si  verifichi  un  incidente  da  gas in impianti di
distribuzione  da  essi gestiti e riconoscendo in tal modo al CIG una
competenza unica in tema di incidenti da gas;
    con la deliberazione n. 306/01 l'Autorita' ha affidato alla Cassa
le attivita' di riscossione ed erogazione dei contributi del fondo di
compensazione  per  la  compensazione  temporanea di costi elevati di
distribuzione   del  gas  previsto  dalla  deliberazione  n.  237/00,
avvalendosi  in tal modo delle competenze amministrative della stessa
Cassa;
  Considerato che:
    le disposizioni transitorie definite dalla deliberazione n. 21/03
sono finalizzate a garantire alla Stogit la copertura degli oneri che
questa  sostiene  per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e il
31  dicembre 2003  a  seguito  del  rinnovo  del contratto denominato
«Polizza di assicurazione responsabilita' civile incendio infortuni -
utenti   civili   gas   metano»   (di   seguito:   il   contratto  di
assicurazione);
    il  contratto  di  assicurazione  ha  per  oggetto  la  copertura
assicurativa  per  responsabilita'  civile,  incendio  e infortuni in
relazione  ai  rischi  connessi  con l'uso del gas naturale anche con
riferimento  a  danni  subiti  da  soggetti  terzi  come definiti dal
medesimo contratto di assicurazione;
    sulla  base  del  soprarichiamato  contratto  di  assicurazione i
soggetti  che  beneficiano  su  tutto  il  territorio nazionale della
copertura   assicurativa   sono  «le  persone  che  -  siano  o  meno
intestatarie del contratto di fornitura - usano anche occasionalmente
gas  metano  o da esso derivato fornito tramite reti di distribuzione
urbana,  in relazione all'utilizzo di un impianto interno a valle del
punto contrattuale di consegna da parte del fornitore», ad esclusione
delle «seguenti utenze allacciate alle reti di distribuzione urbana:
      a) consumatori industriali e complessi ospedalieri con prelievo
annuo  di metano superiore rispettivamente a 200.000 (duecentomila) e
300.000 (trecentomila) metri cubi annui;
      b) consumatori di metano per autotrazione»;
    le disposizioni transitorie definite dalla deliberazione n. 21/03
cessano  di  produrre  effetti  a partire dal 1° gennaio 2004, e cio'
determina  il  venir  meno  della copertura assicurativa a tutela dei
clienti  finali  di cui al precedente alinea contro i rischi connessi
con l'uso del gas naturale;
    i  tempi  per l'avvio di una soluzione diversa da quella definita
in  via provvisoria con la deliberazione n. 21/03 per l'assicurazione
dei clienti finali del gas naturale rendono necessaria una proroga di
alcuni  mesi  del contratto vigente di assicurazione anche al fine di
assicurare  una  adeguata  gradualita'  nell'introduzione della nuova
disciplina;
  Considerato   che   dall'esame  delle  osservazioni  pervenute  sul
documento per la consultazione risulta che:
    e'   necessario   introdurre  un  obbligo  di  assicurazione  per
responsabilita'  civile,  incendio e infortuni in relazione ai rischi
connessi  con  l'uso  del  gas naturale anche con riferimento a danni
subiti  da  soggetti  terzi in quanto l'assicurazione riveste un alto
contenuto  sociale e non puo' quindi essere affidata ad una decisione
volontaria da parte dei singoli clienti finali o di altri soggetti;
    e'   in   generale   ritenuta  opportuna  un'unica  assicurazione
obbligatoria nazionale poiche':
      a)  tale  soluzione  e'  quella  che piu' garantisce una uguale
tutela  per  tutti  i  clienti  finali civili del gas e per gli altri
soggetti coinvolti in incidenti connessi con l'uso del gas;
      b) l'unica   assicurazione   obbligatoria   nazionale  consente
economie di scala con benefici di costo per i clienti finali stessi;
      c) l'assicurazione  non  dovrebbe  rappresentare  uno strumento
concorrenziale  tra  diverse  centinaia  di soggetti operanti a vario
titolo nel settore del gas;
    le   garanzie  offerte  dall'assicurazione  in  vigore  nel  2003
(riportate  in  allegato A) sono considerate adeguate purche' vengano
estese,  qualora gia' non lo siano, a valle del punto di consegna del
gas  inteso  come limite tra gli impianti di proprieta' o gestiti dal
distributore e quelli di proprieta' o gestiti dal cliente finale;
    ferma  restando  l'esclusione  dalle  coperture  assicurative dei
clienti  industriali ed ospedalieri caratterizzati rispettivamente da
consumi  annui  superiori  a  200.000  e  300.000  metri  cubi di gas
naturale  alle  condizioni standard e dei consumatori di gas naturale
per  autotrazione, e' ritenuto opportuno estendere l'assicurazione ai
clienti finali che utilizzano gas distribuiti a mezzo di reti diversi
dal gas naturale allo scopo di garantire un uguale grado di tutela di
questi ultimi rispetto ai clienti finali di gas naturale;
    e'  opinione  generale  che il distributore di gas e' il soggetto
che  meglio  si  presta  per  la  raccolta  dei  fondi necessari alla
copertura  dei costi dell'assicurazione, dato che e' a conoscenza dei
clienti finali allacciati alla rete di distribuzione;
    la  raccolta  dei fondi di cui al precedente alinea puo' avvenire
attraverso   l'applicazione   di   un'addizionale   alla  tariffa  di
distribuzione, stabilita dall'Autorita', che il distributore addebita
ad  ogni  utente del servizio di distribuzione del gas in proporzione
dei  clienti  finali  civili  da  esso  direttamente o indirettamente
forniti;
    e' giudizio largamente condiviso che il soggetto incaricato della
stipula  dell'unico  contratto nazionale di assicurazione sia esterno
al  sistema  del  gas  e  che  in  particolare  debba  essere il CIG,
motivando  tale  indicazione  con le competenze e l'esperienza che il
CIG ha in tema di incidenti dovuti all'uso del gas;
    alcuni  soggetti  consultati  hanno  segnalato  l'opportunita' di
avvalersi  della  Cassa  per i pagamenti in tema di assicurazione dei
clienti finali civili di gas;
    la  maggior  parte  dei  soggetti  consultati  ritiene  opportuna
un'adeguata  ed  ampia  divulgazione  dell'assicurazione  al  fine di
garantirne  l'efficacia  in  termini  di  rimborsi  ed  indennizzi ai
clienti finali aventi diritto;
    e'  opportuno che da una parte sia dato ai soggetti interessati a
vario  titolo  dalla  nuova  disciplina  in tema di assicurazione dei
clienti  finali civili di gas un tempo adeguato per l'avvio del nuovo
sistema di assicurazione a favore dei clienti finali civili del gas e
che,  dall'altra,  il  periodo  annuo di riferimento del contratto di
assicurazione sia lo stesso delle tariffe;
  Considerato  altresi'  che  sono  state  attribuite al distributore
alcune  attivita'  connesse la sicurezza nell'uso del gas a valle del
punto di consegna del gas e segnatamente:
    dalla deliberazione n. 236/00, per quanto concerne il servizio di
pronto   intervento,   limitatamente   al  caso  di  segnalazione  di
dispersioni di gas;
    dall'art.  16,  comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000, per
quanto   concerne  l'accertamento  della  sicurezza  ai  fitti  della
pubblica incolumita';
  Considerato che:
    il  CIG,  come riportato nel proprio statuto, e' un ente federato
all'UNI  (ente  nazionale  italiano di unificazione), che opera senza
fini  di  lucro  ed  e'  posto  sotto  gli auspici del CNR (Consiglio
nazionale  delle  ricerche), del quale segue i criteri e le direttive
in  materia  normativa di interesse pubblico, e ai sensi del medesimo
statuto del CIG:
      a) sono   soci   di   diritto   il  Ministero  delle  attivita'
produttive,  il  Ministero  dell'interno,  il  Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, il Ministero della salute e l'UNI;
      b) sono soci effettivi le associazioni di categorie di soggetti
che  operano  nel  settore del gas, gli enti di diritto pubblico e le
imprese  di  evidente  e  riconosciuta  importanza  nazionale nonche'
istituti,  laboratori,  centri  di ricerca riconosciuti o comunque di
carattere collettivo e non aventi fine di lucro;
      c) sono  soci  aderenti  associazioni, enti, organismi che sono
interessati  all'attivita'  del  CIG e disponibili per collaborare ai
suoi fini statutari;
    il  CIG  con lettera 12 settembre 2003 (prot. Autorita' n. 024711
del  15 settembre 2003) in risposta al documento per la consultazione
si e' dichiarato disponibile a diventare il titolare del contratto di
assicurazione,  date  le  proprie competenze in tema di sicurezza del
gas  per  uso  civile  e la presenza al suo interno di risorse per la
gestione dell'assicurazione;
  Considerato altresi' che:
    nel  mercato  liberalizzato  del gas la definizione dei contratti
dia  assicurazione e la raccolta dei fondi per la copertura dei costi
di  assicurazione  dovrebbero  essere  fatte dal venditore, ma in una
fase  di  transizione  e'  opportuno prevedere in via transitoria che
tale compito sia svolto dal distributore;
    la  scelta  della  societa'  di  assicurazioni  mediante  gara ad
evidenza  pubblica e la facolta' lasciata ai venditori di proporre ai
propri  clienti  finali  ulteriori  coperture assicurative rispetto a
quelle  di  base  previste  non ostacolano la concorrenza nel mercato
assicurativo e nel mercato della vendita del gas;
  Ritenuto che sia opportuno:
    individuare,   a   partire  dall'anno  2004,  una  soluzione  per
garantire ai clienti finali civili del gas, naturale o di altro tipo,
distribuito  a  mezzo  di  reti  di  gasdotti  locali,  la  copertura
assicurativa  per  la  responsabilita'  civile,  gli  incendi  e  gli
infortuni per i rischi dovuti all'uso del gas anche con riferimento a
danni subiti da soggetti terzi;
    prevedere  l'obbligo di un'unica assicurazione nazionale a favore
dei  clienti  finali  civili  sia del gas naturale sia di gas di ogni
altro tipo purche' distribuito a mezzo di reti;
    scegliere il CIG quale soggetto preposto alla stipula, gestione e
divulgazione  del  contratto  di  assicurazione  presenti garanzie di
imparzialita',  trasparenza  e  tutela  degli  interessi  dei clienti
finali, accompagnate dalla possibilita' da parte del CIG di segnalare
ai  clienti  finali  civili coinvolti in un incidente da gas, che non
avessero  inviato  al  CIG  stesso  la  denuncia  di  sinistro, della
possibilita' di avvalersi della copertura assicurativa;
    affidare  alla Cassa l'attivita' di riscossione dei versamenti da
parte  dei  distributori  per  l'assicurazione  a  favore dei clienti
finali  civili  di  gas  dato  che  essa  gia'  gestisce  il fondo di
compensazione di costi elevati di distribuzione del gas nei confronti
degli stessi distributori;
    prevedere un adeguamento delle risorse finanziarie necessarie per
la   copertura   dei  costi  dell'assicurazione,  rispetto  a  quelli
quantificati   dalla   deliberazione   n.  21/03  nell'importo  annuo
complessivo  di  Euro  6.492.500,  riferito  a  17 milioni di clienti
finali,  al  solo  fine  di garantire la copertura di eventuali oneri
finanziari  derivanti  dall'aumentato rischio per ritardato o mancato
pagamento  a  causa  dell'aumento  del  numero dei soggetti tenuti ai
versamenti;
    fissare  un  importo  massimo  complessivo  annuo  dei  premi  di
assicurazione pari a (0,362 euro, imposte incluse, per cliente finale
civile riferito ad una stima di 17.300.000 clienti finali civili alla
data  del  30  settembre 2004,  in  modo  tale che il ribasso su tale
importo  in  sede  di aggiudicazione del contratto di assicurazione a
seguito  di  gara ne mantenga i costi al di sotto di quelli sostenuti
nel passato;
    avviare  la nuova disciplina dal 1° ottobre 2004 per garantire la
gradualita' per gli operatori e l'allineamento del nuovo contratto di
assicurazione  all'anno termico che l'Autorita' intende adottare come
riferimento per le determinazioni tariffarie;
    dare  mandato alla Stogit affinche' proroghi il vigente contratto
di  assicurazione  alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2004
al  fine di evitare che manchi la copertura assicurativa a tutela dei
clienti  finali  civili  di gas contro i rischi connessi all'utilizzo
del gas naturale;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano, salvo diversa
indicazione,  le  definizioni  dell'art. 2 del decreto legislativo 23
maggio  2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), e
le seguenti definizioni:
    a) «anno  termico»  e' il periodo compreso tra il primo ottobre e
il trenta settembre dell'anno successivo;
    b) «Autorita»  e'  l'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas,
istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
    c) «Cassa» e' la Cassa conguaglio per il settore elettrico;
    d) «cliente  finale civile» e' ai fini del presente provvedimento
ogni  cliente  finale  che  utilizza  il  gas naturale o un altro gas
diverso   dal  gas  naturale  fornito  a  mezzo  di  un  impianto  di
distribuzione per alimentare un impianto di utenza con l'esclusione:
      i) dei  clienti  finali  di  gas  naturale caratterizzati da un
consumo annuo superiore a 200.000 metri cubi alle condizioni standard
per utilizzi industriali;
      ii) dei  clienti  finali  di  gas naturale caratterizzati da un
consumo annuo superiore a 300.000 metri cubi alle condizioni standard
per utilizzi ospedalieri;
      iii) dei consumatori di gas naturale per autotrazione;
    e) «deliberazione n. 21/03» e' la deliberazione dell'Autorita' 13
marzo  2003,  n.  21/03,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale  - n. 78 del 3 aprile 2003, recante adozione di disposizioni
transitorie  per  la  modifica  della tariffa di stoccaggio applicata
dalla  societa'  Stoccaggi Gas Italia S.p.a. (di seguito: Stogit) per
il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2003;
    f) «distributore»  e'  il  soggetto che svolge l'attivita' di cui
all'art.  4,  comma 4.7, o l'attivita' di cui all'art. 4, comma 4.11,
della   deliberazione  21  dicembre  2001,  n.  311/01  (di  seguito:
deliberazione n. 311/01);
    g) «impianto  di  utenza» e' l'insieme delle tubazioni e dei loro
accessori,  considerato dal punto di consegna del gas agli apparecchi
utilizzatori,  questi compresi, l'installazione ed i collegamenti dei
medesimi, le predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione
del locale dove e' installato l'apparecchio, le predisposizioni edili
e/o   meccaniche  per  lo  scarico  all'esterno  dei  prodotti  della
combustione; non comprende il gruppo di misura;
    h) «punto  di  consegna» e' il punto di confine tra l'impianto di
proprieta'  del  distributore  o  gestito  da  esso  e  l'impianto di
proprieta' o gestito dal cliente finale;
    i) «sinistro»  e'  l'evento  dannoso derivante dall'uso del gas a
valle  del  punto  di  consegna per il quale e' prestata la copertura
assicurativa di cui al comma 2.1;
    j) «venditore»  e'  il soggetto che svolge l'attivita' di vendita
di gas naturale di cui all'art. 4, comma 4.10, della deliberazione n.
311/01  o il soggetto che svolge l'attivita' di vendita di altri tipi
di gas distribuiti a mezzo di rete.