L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 12 dicembre 2003; Premesso che: l'art. 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) promuova la tutela degli interessi di utenti e consumatori; l'art. 2, comma 12, lettera c), della legge n. 481/1995, prevede che l'Autorita' emani direttive per assicurare nell'erogazione dei servizi di pubblica utilita' dei settori dell'energia elettrica e del gas il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti; l'art. 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/1995, prevede che l'Autorita' stabilisca ed aggiorni, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe, nonche' le modalita' per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale; l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000) stabilisce che l'Autorita' determini le tariffe per il trasporto e dispacciamento per lo stoccaggio minerario, strategico e di modulazione, per l'utilizzo di Gnl e per la distribuzione; Visti: la legge n. 481/1995; il decreto legislativo n. 164/2000; Visti: la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 236/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 236/00), recante direttiva concernente la disciplina della sicurezza e della continuita' del servizio di distribuzione del gas; la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 237/00), con cui l'Autorita' ha definito criteri per la determinazione delle tariffe per l'attivita' di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato; la deliberazione dell'Autorita' 17 dicembre 2001, n. 306/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 13 del 16 gennaio 2002 (di seguito: deliberazione n. 306/01), con cui l'Autorita' ha affidato alla Cassa conguaglio del settore elettrico (di seguito: la Cassa) la gestione del fondo di compensazione previsto dalla deliberazione n. 237/00; la deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2002, n. 207/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2003 (di seguito: deliberazione n. 207/03), con cui l'Autorita' ha emanato una direttiva riguardante gli esercenti l'attivita' di vendita del gas naturale ai clienti finali; la deliberazione dell'Autorita' 13 marzo 2003, n. 21/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 78 del 3 aprile 2003 (di seguito: deliberazione n. 21/03), con cui l'Autorita' ha emanato disposizioni transitorie per la modifica della tariffa di stoccaggio applicata dalla Stoccaggi Gas Italia S.p.a. (di seguito: la Stogit) per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2003; la delibera dell'Autorita' 30 aprile 2003, n. 47/03 (di seguito: delibera n. 47/03), con cui l'Autorita' ha approvato l'avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'art. 2, comma 12, lettere c) ed e), della legge n. 481/1995 in tema di assicurazione a favore dei clienti finali del gas; il documento per la consultazione 31 luglio 2003 intitolato «Assicurazione a favore dei clienti finali civili del gas fornito a mezzo di rete urbana» (di seguito: documento per la consultazione) in attuazione della delibera n. 47/03; Visti: il contratto di assicurazione, polizza n. 10000/51177860, con effetto dalle ore 0:00 del 1° gennaio 2003 alle ore 24:00 del 31 dicembre 2003, trasmesso dalla Stogit con lettera 31 marzo 2003 (prot. Autorita' n. 012191 del 1° aprile 2003) in attuazione dell'art. 2, comma 2.1, lettera a), della deliberazione n. 21/03 riportato, a meno dei dati riservati, in allegato (allegato A); lo statuto del Comitato italiano gas (di seguito: CIG); Considerato che: con le disposizioni dell'art. 26, comma 4, della deliberazione n. 236/00 l'Autorita' ha affidato al CIG il compito di raccogliere le informazioni relative agli incidenti da gas e ha reso obbligatorio per i distributori di gas l'invio allo stesso CIG di comunicazioni ogni qualvolta si verifichi un incidente da gas in impianti di distribuzione da essi gestiti e riconoscendo in tal modo al CIG una competenza unica in tema di incidenti da gas; con la deliberazione n. 306/01 l'Autorita' ha affidato alla Cassa le attivita' di riscossione ed erogazione dei contributi del fondo di compensazione per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione del gas previsto dalla deliberazione n. 237/00, avvalendosi in tal modo delle competenze amministrative della stessa Cassa; Considerato che: le disposizioni transitorie definite dalla deliberazione n. 21/03 sono finalizzate a garantire alla Stogit la copertura degli oneri che questa sostiene per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2003 a seguito del rinnovo del contratto denominato «Polizza di assicurazione responsabilita' civile incendio infortuni - utenti civili gas metano» (di seguito: il contratto di assicurazione); il contratto di assicurazione ha per oggetto la copertura assicurativa per responsabilita' civile, incendio e infortuni in relazione ai rischi connessi con l'uso del gas naturale anche con riferimento a danni subiti da soggetti terzi come definiti dal medesimo contratto di assicurazione; sulla base del soprarichiamato contratto di assicurazione i soggetti che beneficiano su tutto il territorio nazionale della copertura assicurativa sono «le persone che - siano o meno intestatarie del contratto di fornitura - usano anche occasionalmente gas metano o da esso derivato fornito tramite reti di distribuzione urbana, in relazione all'utilizzo di un impianto interno a valle del punto contrattuale di consegna da parte del fornitore», ad esclusione delle «seguenti utenze allacciate alle reti di distribuzione urbana: a) consumatori industriali e complessi ospedalieri con prelievo annuo di metano superiore rispettivamente a 200.000 (duecentomila) e 300.000 (trecentomila) metri cubi annui; b) consumatori di metano per autotrazione»; le disposizioni transitorie definite dalla deliberazione n. 21/03 cessano di produrre effetti a partire dal 1° gennaio 2004, e cio' determina il venir meno della copertura assicurativa a tutela dei clienti finali di cui al precedente alinea contro i rischi connessi con l'uso del gas naturale; i tempi per l'avvio di una soluzione diversa da quella definita in via provvisoria con la deliberazione n. 21/03 per l'assicurazione dei clienti finali del gas naturale rendono necessaria una proroga di alcuni mesi del contratto vigente di assicurazione anche al fine di assicurare una adeguata gradualita' nell'introduzione della nuova disciplina; Considerato che dall'esame delle osservazioni pervenute sul documento per la consultazione risulta che: e' necessario introdurre un obbligo di assicurazione per responsabilita' civile, incendio e infortuni in relazione ai rischi connessi con l'uso del gas naturale anche con riferimento a danni subiti da soggetti terzi in quanto l'assicurazione riveste un alto contenuto sociale e non puo' quindi essere affidata ad una decisione volontaria da parte dei singoli clienti finali o di altri soggetti; e' in generale ritenuta opportuna un'unica assicurazione obbligatoria nazionale poiche': a) tale soluzione e' quella che piu' garantisce una uguale tutela per tutti i clienti finali civili del gas e per gli altri soggetti coinvolti in incidenti connessi con l'uso del gas; b) l'unica assicurazione obbligatoria nazionale consente economie di scala con benefici di costo per i clienti finali stessi; c) l'assicurazione non dovrebbe rappresentare uno strumento concorrenziale tra diverse centinaia di soggetti operanti a vario titolo nel settore del gas; le garanzie offerte dall'assicurazione in vigore nel 2003 (riportate in allegato A) sono considerate adeguate purche' vengano estese, qualora gia' non lo siano, a valle del punto di consegna del gas inteso come limite tra gli impianti di proprieta' o gestiti dal distributore e quelli di proprieta' o gestiti dal cliente finale; ferma restando l'esclusione dalle coperture assicurative dei clienti industriali ed ospedalieri caratterizzati rispettivamente da consumi annui superiori a 200.000 e 300.000 metri cubi di gas naturale alle condizioni standard e dei consumatori di gas naturale per autotrazione, e' ritenuto opportuno estendere l'assicurazione ai clienti finali che utilizzano gas distribuiti a mezzo di reti diversi dal gas naturale allo scopo di garantire un uguale grado di tutela di questi ultimi rispetto ai clienti finali di gas naturale; e' opinione generale che il distributore di gas e' il soggetto che meglio si presta per la raccolta dei fondi necessari alla copertura dei costi dell'assicurazione, dato che e' a conoscenza dei clienti finali allacciati alla rete di distribuzione; la raccolta dei fondi di cui al precedente alinea puo' avvenire attraverso l'applicazione di un'addizionale alla tariffa di distribuzione, stabilita dall'Autorita', che il distributore addebita ad ogni utente del servizio di distribuzione del gas in proporzione dei clienti finali civili da esso direttamente o indirettamente forniti; e' giudizio largamente condiviso che il soggetto incaricato della stipula dell'unico contratto nazionale di assicurazione sia esterno al sistema del gas e che in particolare debba essere il CIG, motivando tale indicazione con le competenze e l'esperienza che il CIG ha in tema di incidenti dovuti all'uso del gas; alcuni soggetti consultati hanno segnalato l'opportunita' di avvalersi della Cassa per i pagamenti in tema di assicurazione dei clienti finali civili di gas; la maggior parte dei soggetti consultati ritiene opportuna un'adeguata ed ampia divulgazione dell'assicurazione al fine di garantirne l'efficacia in termini di rimborsi ed indennizzi ai clienti finali aventi diritto; e' opportuno che da una parte sia dato ai soggetti interessati a vario titolo dalla nuova disciplina in tema di assicurazione dei clienti finali civili di gas un tempo adeguato per l'avvio del nuovo sistema di assicurazione a favore dei clienti finali civili del gas e che, dall'altra, il periodo annuo di riferimento del contratto di assicurazione sia lo stesso delle tariffe; Considerato altresi' che sono state attribuite al distributore alcune attivita' connesse la sicurezza nell'uso del gas a valle del punto di consegna del gas e segnatamente: dalla deliberazione n. 236/00, per quanto concerne il servizio di pronto intervento, limitatamente al caso di segnalazione di dispersioni di gas; dall'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000, per quanto concerne l'accertamento della sicurezza ai fitti della pubblica incolumita'; Considerato che: il CIG, come riportato nel proprio statuto, e' un ente federato all'UNI (ente nazionale italiano di unificazione), che opera senza fini di lucro ed e' posto sotto gli auspici del CNR (Consiglio nazionale delle ricerche), del quale segue i criteri e le direttive in materia normativa di interesse pubblico, e ai sensi del medesimo statuto del CIG: a) sono soci di diritto il Ministero delle attivita' produttive, il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute e l'UNI; b) sono soci effettivi le associazioni di categorie di soggetti che operano nel settore del gas, gli enti di diritto pubblico e le imprese di evidente e riconosciuta importanza nazionale nonche' istituti, laboratori, centri di ricerca riconosciuti o comunque di carattere collettivo e non aventi fine di lucro; c) sono soci aderenti associazioni, enti, organismi che sono interessati all'attivita' del CIG e disponibili per collaborare ai suoi fini statutari; il CIG con lettera 12 settembre 2003 (prot. Autorita' n. 024711 del 15 settembre 2003) in risposta al documento per la consultazione si e' dichiarato disponibile a diventare il titolare del contratto di assicurazione, date le proprie competenze in tema di sicurezza del gas per uso civile e la presenza al suo interno di risorse per la gestione dell'assicurazione; Considerato altresi' che: nel mercato liberalizzato del gas la definizione dei contratti dia assicurazione e la raccolta dei fondi per la copertura dei costi di assicurazione dovrebbero essere fatte dal venditore, ma in una fase di transizione e' opportuno prevedere in via transitoria che tale compito sia svolto dal distributore; la scelta della societa' di assicurazioni mediante gara ad evidenza pubblica e la facolta' lasciata ai venditori di proporre ai propri clienti finali ulteriori coperture assicurative rispetto a quelle di base previste non ostacolano la concorrenza nel mercato assicurativo e nel mercato della vendita del gas; Ritenuto che sia opportuno: individuare, a partire dall'anno 2004, una soluzione per garantire ai clienti finali civili del gas, naturale o di altro tipo, distribuito a mezzo di reti di gasdotti locali, la copertura assicurativa per la responsabilita' civile, gli incendi e gli infortuni per i rischi dovuti all'uso del gas anche con riferimento a danni subiti da soggetti terzi; prevedere l'obbligo di un'unica assicurazione nazionale a favore dei clienti finali civili sia del gas naturale sia di gas di ogni altro tipo purche' distribuito a mezzo di reti; scegliere il CIG quale soggetto preposto alla stipula, gestione e divulgazione del contratto di assicurazione presenti garanzie di imparzialita', trasparenza e tutela degli interessi dei clienti finali, accompagnate dalla possibilita' da parte del CIG di segnalare ai clienti finali civili coinvolti in un incidente da gas, che non avessero inviato al CIG stesso la denuncia di sinistro, della possibilita' di avvalersi della copertura assicurativa; affidare alla Cassa l'attivita' di riscossione dei versamenti da parte dei distributori per l'assicurazione a favore dei clienti finali civili di gas dato che essa gia' gestisce il fondo di compensazione di costi elevati di distribuzione del gas nei confronti degli stessi distributori; prevedere un adeguamento delle risorse finanziarie necessarie per la copertura dei costi dell'assicurazione, rispetto a quelli quantificati dalla deliberazione n. 21/03 nell'importo annuo complessivo di Euro 6.492.500, riferito a 17 milioni di clienti finali, al solo fine di garantire la copertura di eventuali oneri finanziari derivanti dall'aumentato rischio per ritardato o mancato pagamento a causa dell'aumento del numero dei soggetti tenuti ai versamenti; fissare un importo massimo complessivo annuo dei premi di assicurazione pari a (0,362 euro, imposte incluse, per cliente finale civile riferito ad una stima di 17.300.000 clienti finali civili alla data del 30 settembre 2004, in modo tale che il ribasso su tale importo in sede di aggiudicazione del contratto di assicurazione a seguito di gara ne mantenga i costi al di sotto di quelli sostenuti nel passato; avviare la nuova disciplina dal 1° ottobre 2004 per garantire la gradualita' per gli operatori e l'allineamento del nuovo contratto di assicurazione all'anno termico che l'Autorita' intende adottare come riferimento per le determinazioni tariffarie; dare mandato alla Stogit affinche' proroghi il vigente contratto di assicurazione alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2004 al fine di evitare che manchi la copertura assicurativa a tutela dei clienti finali civili di gas contro i rischi connessi all'utilizzo del gas naturale; Delibera: Art. 1. Definizioni 1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano, salvo diversa indicazione, le definizioni dell'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), e le seguenti definizioni: a) «anno termico» e' il periodo compreso tra il primo ottobre e il trenta settembre dell'anno successivo; b) «Autorita» e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481; c) «Cassa» e' la Cassa conguaglio per il settore elettrico; d) «cliente finale civile» e' ai fini del presente provvedimento ogni cliente finale che utilizza il gas naturale o un altro gas diverso dal gas naturale fornito a mezzo di un impianto di distribuzione per alimentare un impianto di utenza con l'esclusione: i) dei clienti finali di gas naturale caratterizzati da un consumo annuo superiore a 200.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi industriali; ii) dei clienti finali di gas naturale caratterizzati da un consumo annuo superiore a 300.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi ospedalieri; iii) dei consumatori di gas naturale per autotrazione; e) «deliberazione n. 21/03» e' la deliberazione dell'Autorita' 13 marzo 2003, n. 21/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 78 del 3 aprile 2003, recante adozione di disposizioni transitorie per la modifica della tariffa di stoccaggio applicata dalla societa' Stoccaggi Gas Italia S.p.a. (di seguito: Stogit) per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2003; f) «distributore» e' il soggetto che svolge l'attivita' di cui all'art. 4, comma 4.7, o l'attivita' di cui all'art. 4, comma 4.11, della deliberazione 21 dicembre 2001, n. 311/01 (di seguito: deliberazione n. 311/01); g) «impianto di utenza» e' l'insieme delle tubazioni e dei loro accessori, considerato dal punto di consegna del gas agli apparecchi utilizzatori, questi compresi, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove e' installato l'apparecchio, le predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione; non comprende il gruppo di misura; h) «punto di consegna» e' il punto di confine tra l'impianto di proprieta' del distributore o gestito da esso e l'impianto di proprieta' o gestito dal cliente finale; i) «sinistro» e' l'evento dannoso derivante dall'uso del gas a valle del punto di consegna per il quale e' prestata la copertura assicurativa di cui al comma 2.1; j) «venditore» e' il soggetto che svolge l'attivita' di vendita di gas naturale di cui all'art. 4, comma 4.10, della deliberazione n. 311/01 o il soggetto che svolge l'attivita' di vendita di altri tipi di gas distribuiti a mezzo di rete.