Il  comune  di  Montecchio  Maggiore  (provincia  di  Vicenza) ha
adottato, il 15 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1. di approvare le aliquote I.C.I. e la detrazione per abitazione
principale per l'anno 2003, come segue:
      aliquota ordinaria: 6,25 per mille;
      aliquota agevolata per abitazione principale: 4 per mille;
      detrazione abitazione principale: Euro 103,29;
      alloggi non locati: 7 per mille, considerando tali gli immobili
ad uso abitativo che non risultino occupati come residenza per almeno
sei mesi nel corso dell'anno e non siano dichiarati inagibili;
      "Botteghe  Storiche" riconosciute con provvedimento del comune:
4 per mille.
    2.   di   approvare   l'aumento   della  detrazione  d'imposta  a
Euro 258,23 prevista per l'abitazione principale, a valere per l'anno
2003,  con riferimento alle situazioni di carattere sociale precisate
nella parte espositiva del presente provvedimento;
    3.   di   dichiarare   la  presente  deliberazione  di  immediata
eseguibilita',  data  l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134
quarto  comma del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con voto
favorevole unanime reso nei modi regolamentari.
    Considerato che nell'individuazione delle situazioni di carattere
sociale  meritevoli  del beneficio fiscale, si ritiene di dovere fare
riferimento   innanzi   tutto  alle  abitazioni  occupate  da  nuclei
familiari  che sono assistiti in via continuativa dal comune; inoltre
possono  godere  del regime fiscale agevolativo le seguenti ulteriori
situazioni,  purche'  sussistenti  alla data di adozione del presente
provvedimento:
      1)  le  abitazioni  occupate  da  nuclei familiari con minori a
carico,  aventi  un  unico  reddito  da  lavoro dipendente, quando il
titolare di tale reddito sia stato licenziato (per motivi allo stesso
non ascrivibili) o messo in cassa integrazione, oppure in mobilita';
      2)  le  abitazioni  occupate da nuclei familiari con un reddito
complessivo costituito da sola pensione sociale oppure da pensione di
valore   non  superiore  alla  pensione  minima  I.N.P.S.  erogata  a
lavoratori   dipendenti.  Nel  caso  di  piu'  componenti  il  nucleo
familiare,   il   reddito   complessivo   dovra'   essere  costituito
esclusivamente  da  pensioni  sociali  o minime I.N.P.S., che saranno
pertanto cumulate;
      3)  le  abitazioni occupate da vedovo/a con figli a carico, che
percepisca  esclusivamente  pensione di reversibilita' di importo non
superiore  ai  limiti  di  reddito fissati dalla vigente normativa in
materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
      4)  le abitazioni occupate da nuclei familiari in cui convivono
handicappati  o  anziani  non  autosufficienti, la cui condizione sia
certificata  da  parte  degli  organi  competenti  e  con reddito non
superiore  ai  limiti  fissati  dalla vigente normativa in materia di
assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
      5)  le abitazioni occupate da nuclei familiari, aventi un unico
reddito  da  lavoro  o pensione, che risultino composti da almeno sei
persone.
    Nelle   suddette   situazioni   la   detrazione   d'imposta   per
l'abitazione  principale viene aumentata da Euro 103,29 a Euro 258,23
e  tale  agevolazione vale per quei nuclei familiari i cui componenti
siano  titolari di diritti di proprieta', usufrutto, uso o abitazione
solo ed esclusivamente sull'alloggio adibito ad abitazione principale
e  sul  garage  di  pertinenza  (categoria  catastale C06), e che non
risultino,  nel  contempo,  essere  titolari  dei suddetti diritti su
altro immobile, anche al di fuori del territorio comunale. Il reddito
di riferimento e' quello del nucleo familiare.
    Considerato   che  e'  necessario  prevedere  una  procedura  per
usufruire  dell'agevolazione  come  di  seguito descritta: coloro che
intendono  avvalersi  della  maggiore  detrazione  dovranno indicarne
l'importo   nell'apposito   spazio   del   bollettino  di  versamento
(Detrazione  per  l'abitazione  principale)  e  trasmettere copia del
bollettino  della  prima  rata  al  comune  - Ufficio tributi - entro
trenta  giorni dall'avvenuto versamento. A questa dovra' essere unita
una  dichiarazione  sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante la
posizione del soggetto passivo del tributo e del suo nucleo familiare
sia per quanto riguarda i diritti su immobili sia per quanto riguarda
l'esistenza  di  una  delle  condizioni  di  cui  sopra, da indicarsi
analiticamente.
    Il  comune  di  Montecchio Maggiore, in sede di controllo, potra'
richiedere   idonea   documentazione   comprovante   l'esistenza  dei
presupposti per il beneficio della maggiorazione come qui stabilita.
    (Omissis).