IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
   VISTI  i  titoli I e VI del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n.  385, e successive modificazioni (testo unico bancario, di seguito
"testo unico");
   VISTO  l'articolo  115,  comma  1, del testo unico, secondo cui le
disposizioni  di  cui  al  capo  I  del  titolo  VI si applicano alle
attivita' svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli
intermediari finanziari;
   VISTO  l'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio
1998,  n. 58, (testo unico dell'intermediazione finanziaria), secondo
cui  le  disposizioni  del  titolo VI del testo unico bancario non si
applicano  ai  servizi  di  investimento  ne'  al servizio accessorio
previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera f), del medesimo decreto;
   VISTO  il  titolo  V-bis  del  testo unico, che reca la disciplina
degli istituti di moneta elettronica;
   VISTA  la  deliberazione  del  CICR  del  4 marzo 2003 (di seguito
"deliberazione del CICR"), relativa alla disciplina della trasparenza
delle  condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari
e finanziari;
   VISTO  l'articolo  13,  comma 1, della deliberazione del CICR, che
prevede  che la Banca d'Italia emana disposizioni di attuazione della
deliberazione   medesima   e   che,  per  gli  intermediari  iscritti
nell'elenco  generale  di  cui  all'articolo  106 del testo unico, le
disposizioni sono emanate sentito l'Ufficio Italiano Cambi;
   VISTO  l'articolo  14, commi 1 e 2, della deliberazione del CICR ,
che  prevedono  che  le  disposizioni  della  delibera  e  quelle  di
attuazione  emanate  dalla  Banca  d'Italia  entrano  in vigore il 1°
ottobre  2003  e  che  ai  rapporti  in  essere  alla  stessa data si
applicano   i   criteri  generali  e  le  previsioni  in  materia  di
comunicazioni alla clientela contenuti nelle disposizioni medesime;
     sentito l'Ufficio Italiano Cambi;
                                EMANA
   l'unito   provvedimento   per   l'attuazione   delle  norme  sopra
richiamate. Esso entra in vigore il 1° ottobre 2003.
      Roma, 25 luglio 2003
                                                IL GOVERNATORE: FAZIO