Al    Ministero   delle   politiche
                                  agricole  e  forestali  - Direzione
                                  generale       delle      politiche
                                  comunitarie   ed  internazionali  -
                                  Divisione VI - IX - FEOGA
                                  All'Ispettorato            centrale
                                  repressione frodi
                                  Agli  assessorati  dell'agricoltura
                                  delle regioni
                                  All'Istituto regionale della vite e
                                  del vino
                                  Al  Ministero  delle finanze - D.G.
                                  Dogane e I.I.
                                  Al   Comando   generale   G.d.F.  -
                                  Ufficio operativo
                                  All'Ufficio esecuzione pagamenti
                                  Al   Comando   carabinieri  per  la
                                  sanita'
                                  Al Comando carabinieri T.N.C.A.
                                  Alle organizzazioni di categoria

   Con  Reg.  CE n. 1623/2000 del 25 luglio 2000 e' stata disposta la
concessione  di aiuti al magazzinaggio privato di vini e mosti di cui
all'art.  24  del  Reg. (CE) del Consiglio n. 1493/99 per la campagna
2003/2004  autorizzandosi  la  conclusione  dei  relativi contratti a
lunga durata nel periodo dal 16 dicembre 2003 al 15 febbraio 2004.
   In  proposito  con la presente circolare si forniscono i necessari
chiarimenti e istruzioni per la Corretta applicazione della misura.
   L'importo dell'aiuto e' stato fissato per giorno e per ettolitro;

   - EURO 0,01544 per vini da tavola;
   - EURO 0,01837 per i mosti;
   - EURO 0,06152 per i mosti di uve concentrati;
   - EURO 0,06152 per i mosti di uve concentrati rettificati.

a) I  produttori,  singoli  o  associati,  che  intendono  concludere
   contratti   di   magazzinaggio  a  lunga  durata  per  determinati
   quantitativi  dei  suddetti  prodotti vinicoli di loro proprieta',
   devono  presentare  al  competente  Organo  di controllo specifica
   domanda  in  quattro esemplari, redatta sul modello informatizzato
   (Mod.  B1)  fornito dall'AGEA gratuitamente presso la propria sede
   di  Roma  -  Via  Palestro,  81  e  presso  le  sedi  degli uffici
   Periferici  degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura e delle
   Organizzazioni professionali di categoria.

   Per  produttore  s'intende  ogni persona fisica o giuridica ovvero
ogni associazione di tali persone che trasformi o faccia trasformare:

- uve fresche in mosto di uve;
- mosto di uve in mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato
  rettificato;
- uve fresche, mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato in
  vino da tavola.

   Pertanto  i  contratti  di  magazzinaggio  possono essere conclusi
esclusivamente  da produttori nel senso sopra indicata e per prodotti
dai  medesimi  Ottenuti  nella  Comunita'  mediante trasformazione di
materia   prima  di  produzione  propria  o  acquistata,  proveniente
esclusivamente  da  viti  classificate  come varieta' di uve da vino,
conformemente all'art. 19 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1493/99.

   b)  I  quantitativi  minimi  che  possono  formare  oggetto  di un
contratto sono:
   50 ettolitri per i vini da tavola;
   30 ettolitri per i mosti di uve:
   10  ettolitri  per  i  mosti  di  uve  concentrati  e  concentrati
rettificati.

   Ogni produttore, per ogni luogo di deposito, puo' concludere:
   - 2 contratti a lunga durata di vino da tavola bianco;
   - 2 contratti di vino da tavola rosso e/o rosato;
   - 2 contratti di mosto;
   - 2 contratti di mosto concentrato e/o rettificato.

   Il  quantitativo  globale  di  prodotti per il quale un produttore
conclude  contratti  di  magazzinaggio,  non  deve essere superiore a
quello  indicato, per la campagna interessata, nella dichiarazione di
produzione  presentata  in conformita' con l'art. 18, paragrafo 1 del
Reg.  (CEE) n. 1493/99, maggiorato dei quantitativi che il produttore
stesso  ha  ottenuto  posteriormente alla data di presentazione della
suddetta  dichiarazione  e che risultano dai registri di cui all'art.
70  del  Reg.  (CE)  n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999. I
produttori, che acquistano mosto o mosto parzialmente fermentato dopo
la  data  del  30  novembre  e  che  tale  prodotto non risulta nella
dichiarazione   di   produzione,   devono  trasmettere,  allegato  al
contratto  di  magazzinaggio,  un elenco da cui risultino i fornitori
del   mosto  o  del  mosto  parzialmente  fermentato  acquistato  con
l'identificazione del Codice Fiscale o Partita IVA e denominazione.

c) La domanda per la conclusione del contratto deve essere corredata,
   per  ciascun  recipiente  in  cui  il  quantitativo di prodotto e'
   condizionato, da un certificato o bollettino di analisi rilasciato
   in data non anteriore a trenta giorni che precedono la conclusione
   del contratto, da un Istituto o Laboratorio di analisi autorizzato
   dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, e dal relativo
   verbale  di prelevamento campione redatto da un Pubblico Ufficiale
   (funzionario I.P.A., Vigili Urbani, Vigili Sanitari, ASL, ecc. .).
   Nel  certificato  o  bollettino  di analisi devono figurare i dati
   relativi  al  produttore  interessato,  il  luogo  di deposito, la
   natura  e  quantita'  del  prodotto,  il  recipiente  al  quale il
   campione  si riferisce, nonche' le caratteristiche chimico-fisiche
   e organolettiche nei limiti appresso indicati:

Per il vino

- colore;
- titolo alcolometrico volumico totale;
- titolo alcolometrico volumico effettivo - minimo 10,5% volume;
- tenore  di  acidita' totale espresso in grammi di acido tartarico o
  in milliequivalenti per litro minimo 4,5 grammi/litro;
- tenore di acidita' volatile espresso in grammi di acido acetico per
  litro  o in milliequivalenti per litro - massimo 9 millequivalenti,
  per i bianchi e massimo 11 millequivalenti per i rossi;
- tenore di zuccheri riduttori massimo 2 grammi per litro;
- stabilita' all'aria per un periodo di 24 ore;
- assenza di cattivo sapore;
- tenore  in anidride solforosa - massimo 155 milligrammi/litro per i
  vini bianchi e 115 milligrammi litro per i vini rossi;
- alcol metilico;
- assenza di ibridi produttori diretti (per i vini rossi e rosati).

   I  vini  rosati devono rispettate le condizioni fissate per i vini
rossi  salvo  che  per  l'anidride solforosa il cui tenore massimo e'
quello fissato per i vini bianchi.

   Per i mosti di uva e mosti di uva concentrati:

   massa  volumica  a 20 gradi centigradi 1,055 minima, densita' a 20
gradi  centigradi 1,056 minima, titolo alcometrico volumico effettivo
massimo   1%   vol.,  zuccheri  riduttori  g/i  senza  limite,  grado
rifrattometrico  a  20  gradi  centigradi  (per il mosto concentrato)
colore, assenza di ibridi per i mosti rossi e rosati.

   Per i mosti di uva concentrati rettificati:

   ph  non  superiore  a  5,  per un valore di 25 gradi Brix densita'
ottica  a 425 nm sotto spessore di 1 cm non superiore a 0,100, tenore
di saccarosio non rilevabile, indice Folin-Ciocalteau non superiore a
6  per  un  valore  di  25.  Brix, acidita' totale non superiore a 15
milliequivalenti/Kg  di zuccheri totali, tenore di anidride solforosa
non superiore a 25 mg/Kg di zuccheri totali, tenore di cationi totali
non  superiore a 8 milliequivalenti di zuccheri totali, conduttivita'
non  superiore  a 120 micro-Siemens per cm a 20 gradi centigradi e 25
gradi  BRIX,  presenza  di  mesoinositolo,  massa  Volumica  e  grado
rifrattometrico     non     inferiore     a    61,7%,    tenore    di
idrossimetilfurfurolo  non  superiore  a 25 mg)Kg di zuccheri totali,
proveniente esclusivamente dalle varieta' di viti di cui all'art. 42,
paragrafo 5;
   Ottenuto  da  mosti  di  uve avente almeno il titolo alcolometrico
volumico  naturale  minimo  fissato per la zona viticola in ci le uve
sono state raccolte.
   Per il mosto di uve, per il mosto di uve concentrato e concentrato
rettificato  e'  ammesso  un  titolo  alcometrico  effettivo  pari  o
inferiore a 1% Vol.
   La  concessione  dell'aiuto  e' subordinata alla conclusione di un
contratto  di magazzinaggio con l'AGEA per il periodo del 16 dicembre
al 15 febbraio successivo.
   Il  primo  giorno  del  periodo  di  magazzinaggio  e'  il  giorno
successivo a quello della stipulazione del contratto.
   Tuttavia  un  contratto  puo'  essere  concluso  per un periodo di
magazzinaggio  che  abbia  inizio il giorno successivo a quello della
stipulazione.
   Tale inizio comunque non puo' essere posteriore al 16 febbraio, ed
e'  subordinato  alla  condizione  che  il produttore con una propria
dichiarazione  indichi  il  giorno  di effettivo inizio del contratto
medesimo.
   I  contratti di magazzinaggio di lunga durata sono conclusi per un
periodo che non puo' oltrepassare il 30 novembre successivo alla loro
conclusione.  Il  produttore  puo'  dopo la conclusione del contratto
fissare:

- a  partire dal 1 agosto e il 30 novembre il termine di scadenza per
  quanto  riguarda  i  contratti  di  magazzinaggio  mosti,  di mosti
  concentrati e mosti concentrati rettificati;
- a  partire  dal  1  settembre  fino  al  30  novembre il termine di
  scadenza per i contratti di magazzinaggio per i vini da tavola.

   Ai fini della determinazione della data di scadenza, il produttore
trasmette  all'AGEA  e  agli  Organi  periferici  di  controllo,  una
dichiarazione  nella  quale  precisa l'ultimo giorno di validita' del
contratto.
   Per Organi delegati al Controllo si intendono gli Uffici Regionali
dell'Agricoltura a livello provinciale competenti per territorio.
   Tale  dichiarazione  deve essere spedita all'AGEA e agli Organismi
delegati  al controllo almeno quindici giorni prima della data in cui
si vuole porre termine al contratto.
   In  caso di mancata presentazione della dichiarazione suddetta, la
data di scadenza del contratto e' fissata al 30 novembre.
   Ai sensi del Reg. (CE) n. 1623/2000 del 25 luglio 2000, qualora il
volume  globale dei contratti sottoscritti superi in misura rilevante
la media volumica delle ultime tre campagne, esso puo' essere ridotto
di una percentuale da determinare da parte della Commissione, secondo
la proceduta di cui all'art. 75 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
   Tale  riduzione  non  puo' portare i quantitativi immagazzinati al
disotto dei livelli minimi fissati all'art. 28, paragrafo 2.
   In  caso  di  applicazione  di detta riduzione, l'aiuto e' versato
integralmente per il periodo precedente a quest'ultima.
   Alla domanda devono essere allegati inoltre i seguenti documenti:

a) copia della denuncia di produzione per la campagna 2003/2004;
b) copia  delle  pagine  del  registro  di  carico  e  scarico da cui
   risultino  l'acquisto,  la  trasformazione  o la concentrazione di
   prodotti avvenuti successivamente alla data di presentazione della
   denuncia  di  produzione,  dai quali e' stato ottenuto il prodotto
   oggetto della domanda di magazzinaggio;
c) elenco delle vasche e relativi certificati di analisi.
d) L'Organismo  delegato  al  controllo, che ha ricevuto l'istanza di
   cui  sopra,  provvede  tempestivamente  a  verificare  la corretta
   tenuta  delle  scritture  contabili e la corrispondenza di tutti i
   dati  dichiarati  nell'istanza, in particolare le generalita' e la
   qualita'  del dichiarante, l'ubicazione del magazzino di deposito,
   la   quantita'   (espressa  in  ettolitri)  e  le  caratteristiche
   qualitative   del   prodotto  immagazzinato,  la  capacita'  e  il
   contenuto  di ciascun recipiente in cui il prodotto e' conservato,
   il   relativo   numero   distintivo,  nonche',  per  il  vino,  la
   circostanza  che  il  prodotto abbia subito il primo travaso e non
   sia un prodotto a denominazione di origine controllata.

   In  caso  di  esito  favorevole  della  verifica,  l'Organismo  di
controllo  redige  in  calce  all'istanza l'apposita dichiarazione di
approvazione  che  ha  eseguito  il  controllo,  la  data e il timbro
dell'Ufficio.
   Due  copie dell'istanza devono essere trasmesse all'AGEA, da parte
dell'Organismo  di controllo, unitamente ai documenti allegati, entro
il termine di 15 giorni dalla data di approvazione.
   Delle altre due copie una sara' consegnata al produttore e l'altra
sara' trattenuta dall'Organismo di controllo.

e) All'atto  della  conclusione  del  contratto, il produttore dovra'
   annotare  sul  registro  di  cantina,  oltre  ai  quantitativi  di
   prodotto  sotto stoccaggio, anche i numeri identificativi dei vasi
   vinari cui il prodotto medesimo e' conservato.

   Analoga  annotazione dovra' essere effettuata in caso di travaso o
trasferimento  in  altro luogo di magazzinaggio del prodotto stoccato
della data in cui vengono eseguite le relative operazioni.
   In  ogni  caso  l'inizio di tali operazioni deve essere comunicato
all'AGEA e all'Organismo delegato al Controllo almeno 3 giorni prima,
mediante telegramma o fax.
   Fermo  restando  l'obbligo  della  preventiva comunicazione di cui
sopra,  il produttore che intende trasportare il prodotto oggetto del
contratto in un magazzino Situato in un'altra localita' o in un altro
deposito,  deve  ottenere  specifica autorizzazione dall'AGEA pena la
sanzione prevista al successivo punto 8 della circolare.

f) Per  i  produttori, che concludono un contratto di magazzinaggio a
   lungo termine per i mosti di uve e per i mosti di uve concentrati,
   e' prevista la possibilita', durante il periodo di validita' dello
   stesso,  di  trasformare,  in  tutto  o in parte, tali prodotti in
   mosto   di   uve   concentrato  o  in  mosto  di  uve  concentrato
   rettificato.

   In  ogni  caso, i produttori che intendono procedere alle predette
trasformazioni sono tenuti a comunicare mediante lettera raccomandata
A.R.  all'AGEA,  all'Ispettorato  Centrale  Repressione Frodi ed agli
Ispettorati  dell'Agricoltura  competenti  per  territorio,  la  data
d'inizio  delle  predette  operazioni,  lo stabilimento in cu saranno
effettuate, il luogo e il tipo di condizionamento.
   Tale  comunicazione  deve  pervenire  agli Uffici sopra menzionati
almeno  15  giorni  prima  della data dell'inizio delle operazioni di
trasformazione.
   Nel  mese  successivo  alla fine di dette operazioni, i produttori
trasmettono   all'AGEA,  tramite  il  competente  Ufficio  periferico
dell'ispettorato Centrale Repressione Frodi, i seguenti documenti:

1) certificato  d'analisi  del  prodotto  ottenuto,  con  allegato il
   relativo verbale prelevamento campione, dal quale risultino almeno
   la  massa  volumica  i dati richiesti all'art. 22 del Reg. (CE) n.
   1623/2000;
2) attestazione   rilasciata  dall'ispettorato  Centrale  Repressione
   Frodi,  comprovante  le  quantita'  di  prodotto  trasformate,  le
   relative  quantita'  di  mosti  concentrati o di mosti concentrati
   rettificati  ottenute  e le date d'inizio e di completamento delle
   operazioni di trasformazione.

   Ai  sensi del Reg. (CE) n. 625/2003 della Commissione del 02/04/03
fermo restando il disposto del paragrafo 6 dell'art. 34 del Reg. (CE)
n.  1623/2000,  i  prodotti che formano oggetto del contratto possono
essere  sottoposti  soltanto  ai  trattamenti  o a processi enologici
necessari per la loro conservazione.
   E' ammessa una variazione del volume indicato nel contratto.
   Essa  e' pari al 2% per i vini e al 3% per i mosti di uve, i mosti
di uve concentrati e i mosti concentrati rettificati.
   Se i prodotti sono stati travasati altri recipienti, la variazione
ammessa  e  portata  al  3%  per  i  vini  e  4%  per  i mosti, mosti
concentrati e mosti concentrati rettificati.
   E'  concessa inoltre la possibilita' di commercializzare i mosti e
i    mosti   concentrati   destinandoli   all'esportazione   o   alla
fabbricazione  di  succo  d'uva,  dal primo giorno del quinto mese di
magazzinaggio,  a condizione che il produttore titolare del contratto
non abbia presentato richiesta di pagamento anticipato dell'aiuto.
   In  tal  caso  la destinazione del prodotto alla trasformazione in
succo  o  all'esportazione  deve  essere comprovata da un certificato
dell'ispettorato Centrale Repressione Frodi.
   I  produttori  che  intendono  avvalersi  di  tale facolta' devono
comunicare  al  predetto  Ufficio, all'ispettorato dell'Agricoltura e
all'AGEA  mediante  lettera raccomandata A.R.,con almeno 15 giorni di
anticipo, la data di scadenza anticipata del contratto.

g) Gli  Organismi  di  controllo,  per  accertare  e attestare che il
   prodotto   oggetto  di  magazzinaggio  non  sia  stato  venduto  o
   altrimenti  commercializzato  fino  alla  scadenza  del periodo di
   magazzinaggio,  devono effettuare i prescritti controlli fisici in
   data   non   anteriore  al  giorno  di  scadenza  del  periodo  di
   stoccaggio.  Per  verificare  le  caratteristiche  analitiche  del
   prodotto,  possono prelevare, a sondaggio e in contraddittorio con
   il  produttore, da una delle vasche contenente il prodotto oggetto
   di stoccaggio, un campione che dovra' essere sigillato e trasmesso
   al Laboratorio di analisi prescelto, a spese del produttore.

   Di  tali  operazioni  dovra'  essere redatto un verbale, che sara'
sottoscritto anche dal produttore.
   Le  risultanze  del  controllo  finale  devono essere verbalizzate
utilizzando  l'apposito  modello  informatizzato,  che verra' fornito
direttamente da questa Agenzia.
   Il  verbale  di  controllo  dovra'  essere  trasmesso  all'AGEA al
massimo  entro  15  giorni  dalla  scadenza  del  magazzinaggio, onde
consentire  all'Agenzia  di  effettuare  i  pagamenti  dell'aiuto  ai
produttori  nei  termini fissati dai regolamenti comunitari (tre mesi
dalla scadenza del contratto).

h) I  produttori  sono  obbligati  a  consentire  agli  Organismi  di
   controllo,  in  qualsiasi momento, di verificare il rispetto delle
   disposizioni    della   normativa   comunitaria   che   disciplina
   l'intervento,  in particolare l'identita' e il volume del prodotto
   oggetto dello stoccaggio.

   La  violazione del predetto obbligo e di quello previsto dall'art.
34 del Reg. (CE) n. 1623/2000 comporta il disconoscimento del diritto
al pagamento dell'aiuto.
   Analoga  sanzione  e'  prevista  per  la violazione degli obblighi
stabiliti  per  la  trasformazione dei mosti e dei mosti concentrati.
stabiliti all'art. 34 del predetto Reg. (CE).
   In  caso  di  violazione  degli  obblighi assunti dal produttore a
norma del citato regolamento e del contratto, diversi da quelli sopra
indicati,  l'aiuto  spettante e' diminuito di un importo compreso tra
il 5 e il 10%, a seconda della gravita' della infrazione commessa,

i) Ai  fini  del pagamento dell'aiuto i produttori interessati devono
   trasmettere  all'AGEA  nel  periodo  compreso  tra  il  terzo e il
   secondo  mese  antecedente  a quello di scadenza del contratto, la
   seguente documentazione:

   1)  attestato  assolvimento  obblighi di cui all'artt. 27 e 28 del
Reg. (CE) n. 1493/99 per la campagna 2002/2003;
   2) dichiarazione di giacenza relativa alla campagna 2003/2004;
   3) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;
   4) copia della richiesta della certificazione antimafia presentata
alla  Prefettura  ai  sensi  del  D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, per le
domande di aiuto di importo superiore a E. 154.937,07.
   Si  richiama  l'attenzione  dei  produttori  sull'esigenza  che il
predetto  termine  venga  scrupolosamente  rispettato,  atteso che il
ritardo   nella   trasmissione   dei   documenti  richiesti  potrebbe
determinare  la  perdita  del  diritto all'aiuto, qualora a causa del
ritardo  medesimo  questa  Agenzia  non  sia in grado di procedere al
pagamento    entro    il    termine    perentorio   stabilito   dalla
regolamentazione   comunitaria,   la  cui  osservanza  e'  condizione
essenziale  perche'  l'aiuto  venga  assunto  a  carico  del bilancio
comunitario.
   Ai   sensi   dell'art.  4  del  Decreto  del  26  luglio  2000  la
presentazione  della  dichiarazione  delle superfici vitate di cui al
comma  1  costituisce  il  presupposto  per  l'accesso alle misure di
mercato  e strutturali previste dalla normativa comunitaria di cui al
regolamento (CE) n. 1493/99 del 17/05/99.
   Pertanto, i richiedenti l'aiuto che utilizzano prodotto( proprio o
acquistato)  proveniente  da  terreni  vitati  peri  quali  non si e'
provveduto  alla  dichiarazione  delle  superfici  vitate,  non hanno
diritto a percepire aiuti comunitari.
   Cio' significa che il richiedente l'aiuto nell'acquistare le uve o
mosto,   deve   accertarsi  che  il  venditore  abbia  presentato  la
dichiarazione di raccolta uva e/o di produzione e dichiarazione delle
superfici  vitate  mancante  le quali al richiedente l'aiuto verranno
applicate  le riduzioni, a seconda dei casi sino al l00%, anche se e'
stato compilato e presentato il Modello F1.
   Pertanto   nel   caso  di  presenza  di  anomalia  2  (assenza  di
dichiarazione  superfici  vitate)  e  7  (assenza di dichiarazione di
raccolta  e/o  produzione), per il produttore richiedente l'aiuto, la
percentuale  di  riduzione  da  applicare  all'aiuto  da erogare deve
essere  calcolata  in  ambiti provinciale e con la formula di seguito
esposta:


A = (B-C) X 100
   -----
     B

dove:

A = percentuale di riduzione;

B = superficie totale di produzione (quadro G sez. II riga G8
    colonna 5) della dichiarazione vitivinicola del produttore
    richiedente l'aiuto;

C = superficie totale consentita, calcolata considerando:

   la  superficie totale di raccolta (quadro C sez. I riga C6 colonna
4)   della  dichiarazione  vitivinicola  del  produttore  richiedente
l'aiuto  con  assenza  di anomalie 2 e 7 piu' la superficie totale di
fornitura (quadro F riga F4 colonna 2 e 7 per l'allegato di fornitura
F1 e quadro C sezione 1 riga C6 colonna 4 per l'allegato di fornitura
F2,  degli  allegati  alla  dichiarazione vitivinicola del produttore
richiedente l'aiuto per i fornitori con assenza di anomalie 2 e 7
   "Ogni  controversia  che  dovesse insorgere tra le parti in ordine
alla  validita', all'efficacia, alla interpretazione, alla esecuzione
ed  alla  risoluzione  del presente atto sara' deferita, ai sensi del
D.M.  n.  743,  del  1. luglio 2002, agli organismi ivi previsti e ne
seguira'  le  relative  procedure  che si intendono qui richiamate ad
ogni  effetto  di  legge  e  che le parti espressamente dichiarano di
conoscere ed accettare".
   Ai  sensi  dell'art.  38  del  Reg. (CE) n. 1623/2000 i produttori
possono   chiedere   il   pagamento   anticipato  dell'aiuto,  previa
costituzione  di  una  fideiussione  conforme al modello allegato, in
triplice copia, pari al 120% dell'importo richiesto.
   Il  pagamento  verra'  effettuato entro 3 mesi dalla presentazione
della fideiussione stessa e dei documenti indicati alla lettera c) e,
se del caso, alla lettera d).
   La fideiussione sara' svincolata successivamente alla scadenza del
periodo contrattuale e dopo la verifica dell'adempimento di tutti gli
obblighi da parte del produttore.
   Si  invitano  gli  Enti e le Organizzazioni in indirizzo a dare la
massima  divulgazione  alla  presente  circolare,  in  modo  che  gli
Organismi  e i produttori interessati possano avvalersi prontamente e
correttamente della misura in questione sin dal 16 dicembre p.v..

                              p. Il titolare dell'ufficio monocratico
                                                                NANNI


             POLIZZA FIDEJUSSORIA PER IL PAGAMENTO ANTICIPATO
             DELL'AIUTO AL MAGAZZINAGGIO DI PRODOTTI VINOSI

                              PREMESSO

   a) Che la Ditta.......................... con sede in............
codice fiscale n..................., partita I.V.A..................
(in  seguito   denominata  "Contraente")  ha  stipulato  con  l'AGEA
contratto per  il magazzinaggio di.......................... a lunga
durata ai sensi  del Reg. (CE) n. 1493/99 del Consiglio e successive
modificazioni  ed  integrazioni,   per  ottenere  un  contributo  di
L.................... (lire......................);

   b) che, ai sensi delle vigenti  disposizioni comunitarie e nazio-
nali per la corresponsione dell'aiuto  comunitario, la Ditta richie-
dente deve prestare  cauzione,  anche  mediante polizza fideiussoria
pari  al  120%  della  somma  richiesta  a  garanzia  della somma da
anticipare;

   c) che la Ditta ha chiesto con la  domanda in  data.......... la
corresponsione  dell'anticipo   sull'aiuto   totale   ammontante  a
L..................... (Lire....................) da garantirsi con
una cauzione di L............... (Lire.......................) pari
al 120% dell'importo dell'aiuto richiesto;

   d) che la suddetta cauzione  e' intesa a garantire che  la  Ditta
rispetti tutti gli obblighi e le prescrizioni stabilite dalla citata
normativa  comunitaria  e  nazionale  per avere diritto al beneficio
dell'aiuto comunitario in oggetto;

   e) che qualora risulti accertato l'insussistenza totale o parzia-
le del diritto  del  produttore  a  richiedere  l'aiuto, l'AGEA deve
procedere  all'incameramento  della  cauzione  nei  limiti  e con le
modalita' stabilite dal Reg. (CEE) n. 2220/85.

                               CIO' PREMESSO

La Societa'/Banca...................... P. IVA....................
con sede in..........................  iscritta nel registro delle
imprese di..........................  al numero............... (di
seguito   indicata   come  fideiussore),  in  persona  del  legale
rappresentante pro tempore/procuratore speciale...................
nato a..................  il.......................... dichiara di
costituirsi, come in effetti si  costituisce, fideiussore (oppure,
nel caso di impresa assicuratrice P. IVA, ........................
con sede/residente in.................. Via..........., in persona
del............... nella sua qualita' di agente..................,
autorizzata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Arti-
gianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione  ed inclusa
nell'elenco dell'art. 1 lettera C  della  legge 384  del  10.06.1982
pubblicato  sulla  G.U.  n. ......... del .................  a  cura
dell'ISVAP) nell'interesse di.......................................
P. IVA / Cod. Fiscale.......................... con sede / residente
in............... iscritta nel registro delle imprese di............
al numero................... (di  seguito indicata come contraente),
a favore dell'Agenzia per  le  erogazioni in agricoltura (di seguito
indicata come AGEA), dichiarandosi  con  il  Contraente solidalmente
tenuto per  l'adempimento  dell'obbligazione  di  restituzione delle
somme anticipate  erogate  secondo  quanto  descritto  in  premessa,
automaticamente aumentate  degli  interessi  legali  decorrenti  nel
periodo  compreso  fra la  data  di erogazione e quella di rimborso,
oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati da AGEA
in dipendenza del recupero, secondo le condizioni oltre specificate,
fino a concorrenza della somma massima di  Lire.....................
(pari all'importo di cui al precedente punto B).

   1.  Qualora  il  contraente  non abbia provveduto, entro 15 giorni
dalla   data   di  ricezione  dell'apposito  invito,  comunicato  per
conoscenza  al Fideiussore, a rimborsare ad Agea quanto richiesto, la
garanzia   potra'   essere  escussa,  anche  parzialmente,  facendone
richiesta  al  Fidejussore  mediante  raccomandata  con  ricevuta  di
ritorno.
   2.  Il  pagamento  dell'importo richiesto ad AGEA sara' effettuato
dal  Fidejussore  a  prima  e  semplice  richiesta  scritta,  in modo
automatico  ed  incondizionato  ,  entro  e non oltre 30 giorni dalla
ricezione di questa, senza possibilita' per il Fidejussore di opporre
ad  AGEA  alcuna  eccezione,  anche  nell'eventualita' di opposizione
proposta  dal  contraente o da altri soggetti comunque interessati ed
anche  nel caso che nel Contraente nel frattempo sia stato dichiarato
fallito  ovvero  sottoposto  a  procedure concorsuali ovvero posto in
liquidazione,  ed  anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di
rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del contraente.
   3.  La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al
beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ.,
e  di quanto contemplato agli artt. 1955 e 1957 cod. civ., volendo ed
intendendo  il  Fideiussore  rimanere  obbligato  in  solido  con  il
Contraente  fino  alla  estinzione del credito garantito, nonche' con
espressa  rinuncia  ad  opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 -
1247  cod.  civ.  per  quanto  riguarda  crediti  certi,  liquidi  ed
esigibili  che  il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei
confronti di AGEA.
   4.  La  presente  garanzia  avra'  durata di 12 mesi dalla data di
emissione  della  polizza,  con successiva automatica rinnovazione di
quattro  periodi  semestrali  piu' un ulteriore periodo di sei mesi a
richiesta  dell'AGEA,  a  meno  che  nel frattempo l'AGEA stessa, con
apposita   dichiarazione  scritta  e  comunicata  alla  societa',  la
svincoli.
   5.  in  caso  di  controversie  fra AGEA e il fideiussore, il foro
competente sara' esclusivamente quello di Roma.


         IL CONTRAENTE                            LA SOCIETA'

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