IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi; Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici; Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993 che prevede che gli studi di settore sono approvati con decreto del Ministro delle finanze; Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore; Considerato che a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate, allo stato, sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore; Visto il proprio decreto 10 novembre 1998, che ha istituito la commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata dal decreto ministeriale 24 ottobre 2000; Visti i decreti del direttore generale del Dipartimento delle entrate 23 ottobre 2000 e 13 dicembre 2000, concernenti l'approvazione di questionari per gli studi di settore relativi ad attivita' imprenditoriali nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e ad attivita' professionali; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999 che ha istituito le Agenzie fiscali; Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 24 dicembre 1999, concernente le modalita' di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002, concernente i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita; Acquisito il parere della predetta commissione di esperti in data 6 novembre 2002; Decreta: Art. 1. Approvazione degli studi di settore 1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, gli studi di settore relativi alle seguenti attivita' economiche nel settore dei servizi: a) Studio di settore SG 38 U - Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio, codice di attivita' 52.71.0; b) Studio di settore SG 42 U - Agenzie di concessione di spazi pubblicitari, codice di attivita' 74.40.2; c) Studio di settore SG 76 U - Servizi di ristorazione in self-service, codice di attivita' 55.30.4; Mense, codice di attivita' 55.51.0; Fornitura di pasti preparati, codice attivita' 55.52.0; d) Studio di settore SG 77 U - Trasporti marittimi, codice di attivita' 61.11.0; Trasporti costieri, codice di attivita' 61.12.0; Trasporti per vie d'acqua interne (compresi i trasporti lagunari), codice di attivita' 61.20.0; Altre attivita' connesse ai trasporti per via d'acqua, codice di attivita' 63.22.0; e) Studio di settore SG 79 U - Noleggio di autovetture, codice di attivita' 71.10.0; Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri, codice di attivita' 71.21.0; Noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali, codice di attivita' 71.22.0; f) Studio di settore SG 81 U - Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore, codice di attivita' 45.50.0; Noleggio di macchinari e di attrezzature per lavori edili e di genio civile, codice di attivita' 71.32.0; g) Studio di settore SG 82 U - Studi di promozione pubblicitaria, codice di attivita' 74.40.1; Pubbliche relazioni, codice di attivita' 74.14.5; h) Studio di settore SG 83 U - Gestione di piscine, codice di attivita' 92.61.2; Gestione di campi da tennis, codice di attivita' 92.61.3; Gestione di impianti polivalenti, codice di attivita' 92.61.4; Gestione di altri impianti sportivi, codice di attivita' 92.61.5; Gestione di palestre, codice di attivita' 92.61.6; i) Studio di settore SG 85 U - Discoteche, sale da ballo, night clubs e simili, codice di attivita' 92.34.1; 2. In via sperimentale, i ricavi nonche' gli indici di coerenza economica, risultanti dall'applicazione dello studio di settore SG77U, approvato con il presente decreto, per le attivita' dei gondolieri e dei piloti di porto rientranti nei codici attivita' oggetto dello studio, sono utilizzati come criteri selettivi per la scelta delle posizioni da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie. I contribuenti che svolgono le predette attivita' e dichiarano ricavi di ammontare non inferiore a quello risultante dal predetto studio di settore non sono assoggettabili ad accertamento in base all'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sulla base dei maggiori ricavi determinati a seguito della revisione dello studio stesso. 3. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi o dei compensi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonche' della lista delle variabili per l'applicazione dello studio, di cui agli allegati: - 1, per lo studio di settore SG 38 U; - 2, per lo studio di settore SG 42 U; - 3, per lo studio di settore SG 76 U; - 4, per lo studio di settore SG 77 U; - 5, per lo studio di settore SG 79 U; - 6, per lo studio di settore SG 81 U; - 7, per lo studio di settore SG 82 U; - 8, per lo studio di settore SG 83 U; - 9, per lo studio di settore SG 85 U. 4. Il programma per l'applicazione dello studio di settore segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore. 5. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1, nonche' ai contribuenti che svolgono le predette attivita' in maniera secondaria per le quali abbiano tenuto annotazione separata, fermo restando il disposto dell'art. 2. In caso di esercizio di piu' attivita' d'impresa, per le quali non e' stata tenuta la annotazione separata, per attivita' prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entita' dei ricavi. 6. Gli studi di settore approvati con il presente decreto sono utilizzabili a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta 2002.