IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600,  concernente  disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917,  recante  l'approvazione  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi;
Visto  l'art.  62-bis  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n. 331,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427,
che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del
Ministero  delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore
in relazione ai vari settori economici;
Visto  il  medesimo  art.  62-bis del citato decreto-legge n. 331 del
1993  che prevede che gli studi di settore sono approvati con decreto
del Ministro delle finanze;
Visto  l'art.  10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le
modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di  settore  in  sede  di
accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi;
Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195,  recante  disposizioni  concernenti  i  tempi  e le modalita' di
applicazione degli studi di settore;
Considerato   che   a  seguito  delle  analisi  e  delle  valutazioni
effettuate,   allo   stato,   sulla   base   dei   dati  in  possesso
dell'Amministrazione   finanziaria   sono   emerse   cause   di   non
applicabilita' degli studi di settore;
Visto  il  proprio  decreto  10  novembre  1998,  che ha istituito la
commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n.
146  del  1998,  integrata  e  modificata dal decreto ministeriale 24
ottobre 2000;
Visti i decreti del direttore generale del Dipartimento delle entrate
23  ottobre  2000  e  13 dicembre 2000, concernenti l'approvazione di
questionari   per   gli   studi  di  settore  relativi  ad  attivita'
imprenditoriali  nel  settore  delle  manifatture,  dei  servizi, del
commercio e ad attivita' professionali;
Visto  l'art.  23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha  trasferito  le  funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e
della   programmazione   economica   e  delle  finanze  al  Ministero
dell'economia e delle finanze;
Visto  l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999 che
ha istituito le Agenzie fiscali;
Visto  il  decreto  del  direttore  generale  del  Dipartimento delle
entrate  24  dicembre  1999,  concernente le modalita' di annotazione
separata  dei  componenti  rilevanti  ai fini dell'applicazione degli
studi di settore;
Visto  il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo
2002, concernente i criteri per l'applicazione degli studi di settore
ai  contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero
una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita;
Acquisito  il  parere della predetta commissione di esperti in data 6
novembre 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Approvazione degli studi di settore
1.  Sono  approvati,  in  base  all'art.  62-bis del decreto-legge 30
agosto  1993,  n.  331, convertito, con modificazioni, nella legge 29
ottobre  1993,  n.  427,  gli studi di settore relativi alle seguenti
attivita' economiche nel settore dei servizi:
a)  Studio  di  settore SG 38 U - Riparazione di calzature e di altri
articoli in cuoio, codice di attivita' 52.71.0;
b)  Studio  di  settore  SG  42  U  - Agenzie di concessione di spazi
pubblicitari, codice di attivita' 74.40.2;
c)   Studio  di  settore  SG  76  U  -  Servizi  di  ristorazione  in
self-service, codice di attivita' 55.30.4; Mense, codice di attivita'
55.51.0; Fornitura di pasti preparati, codice attivita' 55.52.0;
d)  Studio  di  settore  SG  77  U  -  Trasporti marittimi, codice di
attivita'  61.11.0;  Trasporti costieri, codice di attivita' 61.12.0;
Trasporti  per  vie  d'acqua interne (compresi i trasporti lagunari),
codice  di  attivita'  61.20.0; Altre attivita' connesse ai trasporti
per via d'acqua, codice di attivita' 63.22.0;
e)  Studio  di  settore  SG 79 U - Noleggio di autovetture, codice di
attivita'  71.10.0;  Noleggio  di altri mezzi di trasporto terrestri,
codice di attivita' 71.21.0; Noleggio di mezzi di trasporto marittimi
e fluviali, codice di attivita' 71.22.0;
f)  Studio  di  settore SG 81 U - Noleggio di macchine e attrezzature
per  la  costruzione  o  la  demolizione,  con manovratore, codice di
attivita'  45.50.0;  Noleggio  di  macchinari  e  di attrezzature per
lavori edili e di genio civile, codice di attivita' 71.32.0;
g)  Studio  di  settore  SG 82 U - Studi di promozione pubblicitaria,
codice di attivita' 74.40.1; Pubbliche relazioni, codice di attivita'
74.14.5;
h)  Studio  di  settore  SG  83  U  -  Gestione di piscine, codice di
attivita'  92.61.2;  Gestione di campi da tennis, codice di attivita'
92.61.3;  Gestione  di  impianti  polivalenti,  codice  di  attivita'
92.61.4;  Gestione  di  altri  impianti sportivi, codice di attivita'
92.61.5; Gestione di palestre, codice di attivita' 92.61.6;
i) Studio di settore SG 85 U - Discoteche, sale da ballo, night clubs
e simili, codice di attivita' 92.34.1;
2.  In  via  sperimentale,  i  ricavi  nonche' gli indici di coerenza
economica,  risultanti  dall'applicazione  dello  studio  di  settore
SG77U,  approvato  con  il  presente  decreto,  per  le attivita' dei
gondolieri  e  dei  piloti  di  porto rientranti nei codici attivita'
oggetto  dello  studio, sono utilizzati come criteri selettivi per la
scelta  delle  posizioni  da  sottoporre a controllo con le ordinarie
metodologie.  I  contribuenti  che  svolgono  le predette attivita' e
dichiarano  ricavi di ammontare non inferiore a quello risultante dal
predetto studio di settore non sono assoggettabili ad accertamento in
base  all'art.  10  della legge 8 maggio 1998, n. 146, sulla base dei
maggiori  ricavi  determinati  a seguito della revisione dello studio
stesso.
3.  Gli  elementi  necessari alla definizione presuntiva dei ricavi o
dei compensi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono
determinati  sulla  base  della  nota  tecnica  e metodologica, delle
tabelle  dei  coefficienti  nonche'  della  lista delle variabili per
l'applicazione dello studio, di cui agli allegati:
- 1, per lo studio di settore SG 38 U;
- 2, per lo studio di settore SG 42 U;
- 3, per lo studio di settore SG 76 U;
- 4, per lo studio di settore SG 77 U;
- 5, per lo studio di settore SG 79 U;
- 6, per lo studio di settore SG 81 U;
- 7, per lo studio di settore SG 82 U;
- 8, per lo studio di settore SG 83 U;
- 9, per lo studio di settore SG 85 U.
4.  Il  programma  per l'applicazione dello studio di settore segnala
anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica
rispetto  ai  valori  minimi  e  massimi assumibili con riferimento a
comportamenti normali degli operatori del settore.
5.  Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in
maniera  prevalente  le  attivita'  indicate  nel comma 1, nonche' ai
contribuenti che svolgono le predette attivita' in maniera secondaria
per  le  quali abbiano tenuto annotazione separata, fermo restando il
disposto  dell'art.  2.  In  caso  di  esercizio  di  piu'  attivita'
d'impresa,  per le quali non e' stata tenuta la annotazione separata,
per  attivita' prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo
d'imposta la maggiore entita' dei ricavi.
6.  Gli  studi  di  settore  approvati  con  il presente decreto sono
utilizzabili  a  partire  dagli  accertamenti  relativi al periodo di
imposta 2002.