VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Veduta la legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, sulla sistemazione degli avventizi squadristi in servizio presso le Amministrazioni dello Stato ed altri Enti pubblici; Veduta la legge 4 gennaio 1940-XVIII, n. 3; Veduto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facolta' del potere esecutivo di emanare norme giuridiche; Sentito il parere del Consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Per la sistemazione in pianta stabile o per il passaggio in ruolo del personale direttivo, insegnante, amministrativo, tecnico, di vigilanza e subalterno dei Regi istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale, dei Regi istituti e Scuole di istruzione media tecnica, dei Regi istituti di istruzione artistica, dei Convitti nazionali, dei Reali educandati, e del personale delle Regie soprintendenze all'antichita' e all'arte, che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, si osservano le norme di cui agli articoli seguenti.