VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Veduta la legge 29 maggio 1939-XVII,  n.  782,  sulla  sistemazione
degli avventizi squadristi  in  servizio  presso  le  Amministrazioni
dello Stato ed altri Enti pubblici; 
 
  Veduta la legge 4 gennaio 1940-XVIII, n. 3; 
 
  Veduto l'art. 1 della legge  31  gennaio  1926-IV,  n.  100,  sulla
facolta' del potere esecutivo di emanare norme giuridiche; 
 
  Sentito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro Segretario di  Stato  per  l'educazione
nazionale, di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Per la sistemazione in pianta stabile o per il passaggio  in  ruolo
del personale  direttivo,  insegnante,  amministrativo,  tecnico,  di
vigilanza  e  subalterno  dei  Regi  istituti  di  istruzione   media
classica, scientifica e magistrale, dei Regi  istituti  e  Scuole  di
istruzione media tecnica, dei Regi istituti di istruzione  artistica,
dei Convitti nazionali, dei Reali educandati, e del  personale  delle
Regie soprintendenze all'antichita' e all'arte, che  si  trovi  nelle
condizioni previste dall'art. 1 della legge 29 maggio  1939-XVII,  n.
782, si osservano le norme di cui agli articoli seguenti.