VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Vista la legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129; 
 
  Visto il R. decreto-legge 15 aprire  1937-XV,  n.  694,  convertito
nella  legge  23  dicembre  1937-XVI,  n.  2624,   sulla   disciplina
dell'esercizio della trebbiatura a macchina; 
 
  Vista la legge 30 maggio 1940-XVIII, n 651, che modifica  la  legge
predetta; 
 
  Vista  la  legge  30  maggio   1940-XVIII,   n.   652;   contenente
incoraggiamenti per la diffusione della trebbiatura a macchina; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta, per causa di guerra, di
emanare nuove norme disciplinatrici dell'esercizio della  trebbiatura
e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose; 
 
  Sentita la Corporazione dei cereali; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del DUCE del  Fascismo,  Capo  del  Governo,  e  dei
Ministri Segretari di Stato per l'agricoltura e le foreste e  per  le
corporazioni, di concerto con i Ministri per  le  finanze  e  per  la
grazia e giustizia; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Chiunque intenda esercitare la  trebbiatura  e  la  sgranatura  dei
cereali e delle  leguminose  con  macchine  azionate  a  motore  deve
munirsi  di  licenza,  da  rilasciarsi  dall'Ispettorato  provinciale
dell'agricoltura. 
 
  La licenza e' del tipo  A,  per  l'esercizio  della  trebbiatura  e
sgranatura sui soli fondi condotti dal titolare o dai titolari  della
licenza, e del tipo B, per l'esercizio della trebbiatura e sgranatura
per conto di terzi, oppure per conto proprio e di terzi. 
 
  Le associazioni e le societa' comunque costituite  fra  agricoltori
allo scopo di provvedere alla  trebbiatura  e  sgranatura  sui  fondi
condotti da esse o dai loro associati debbono munirsi  della  licenza
di tipo A; se pero' intendono esercitare dette operazioni  anche  per
conto di terzi, debbono munirsi della licenza del tipo B. 
 
  Non puo' essere rilasciata  licenza  per  l'esercizio  di  macchine
trebbiatrici o sgranatrici non munite di  apposito  estintore  o  non
aventi la necessaria idoneita' tecnica.