VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Vista la legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129; Visto il R. decreto-legge 15 aprire 1937-XV, n. 694, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2624, sulla disciplina dell'esercizio della trebbiatura a macchina; Vista la legge 30 maggio 1940-XVIII, n 651, che modifica la legge predetta; Vista la legge 30 maggio 1940-XVIII, n. 652; contenente incoraggiamenti per la diffusione della trebbiatura a macchina; Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta, per causa di guerra, di emanare nuove norme disciplinatrici dell'esercizio della trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose; Sentita la Corporazione dei cereali; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e dei Ministri Segretari di Stato per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze e per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Chiunque intenda esercitare la trebbiatura e la sgranatura dei cereali e delle leguminose con macchine azionate a motore deve munirsi di licenza, da rilasciarsi dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. La licenza e' del tipo A, per l'esercizio della trebbiatura e sgranatura sui soli fondi condotti dal titolare o dai titolari della licenza, e del tipo B, per l'esercizio della trebbiatura e sgranatura per conto di terzi, oppure per conto proprio e di terzi. Le associazioni e le societa' comunque costituite fra agricoltori allo scopo di provvedere alla trebbiatura e sgranatura sui fondi condotti da esse o dai loro associati debbono munirsi della licenza di tipo A; se pero' intendono esercitare dette operazioni anche per conto di terzi, debbono munirsi della licenza del tipo B. Non puo' essere rilasciata licenza per l'esercizio di macchine trebbiatrici o sgranatrici non munite di apposito estintore o non aventi la necessaria idoneita' tecnica.