VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Sono soggetti alle prescrizioni della presente legge tutti gli ascensori e montacarichi compresi nelle seguenti categorie, installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico: Categoria A - Ascensori adibiti al trasporto di persone; Categoria B - Ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone; Categoria C - Montacarichi adibiti al trasporto di cose, con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e scarico; Categoria D - Montacarichi a motore adibiti al trasporto di cose, con cabina non accessibile alle persone di portata non inferiore a chilogrammi 25; Categoria E - Ascensori a cabine multiple a moto continuo adibiti al trasporto di persone. Le norme della presente legge non si applicano agli escensori ed ai montacarichi per miniere e per navi, a quelli con corsa inferiore a metri due, agli apparecchi di sollevamento a trazione funicolare scorrevoli su guide inclinate ed agli ascensori in servizio pubblico. Sono considerati in servizio pubblico gli ascensori destinati ad un servizio pubblico di trasporto, ed in particolare quelli che fanno parte integrante di ferrovie, di tramvie o funivie e quelli destinati a facilitare comunicazioni con centri abitati o con stazioni ferroviarie o tramviarie.